Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14627 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35158-2019 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DEMETRIO CRISTOFORI;

– ricorrente-

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 18931/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. Demetrio Cristofori, quale difensore di B.D. ha proposto ricorso per la correzione materiale dell’ordinanza n. 18931 del 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 112 del 2016, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;

questa stessa Corte, con ordinanza n. 35158 del 2019, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, concedendo all’avv. B. un termine di centoventi giorni per la notifica dell’istanza di correzione agli eventuali eredi dell’assistito, nel frattempo deceduto (Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016);

l’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che nell’originario ricorso per cassazione era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;

in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

va dato atto che l’avv. Demetrio Cristofori ha espletato, nei termini concessi dall’ordinanza di questa Corte n. 35158 del 2019, l’adempimento prescritto avendo provveduto a notificare il ricorso per la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 18931 del 2019 a M.C. e a B.A., rispettivamente moglie e figlio dell’originario assistito, B.D., nel frattempo deceduto;

l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 18931 del 2019, proposta dall’Avv. Demetrio Cristofori va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi professionali…”, venga aggiunta la locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 18931 del 2019 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi professionali…”, della locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario”.

Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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