Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14627 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28208/2013 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), P.T. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI NARDO’ A.R.L., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA PECCARISI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURIZIO SANASI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2519/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/07/2013 R.G.N. 3612/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato SVELLA FRANCESCO;

udito l’Avvocato SANASI MAURIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

4on ricorso al Tribunale di Lecce la Cantina sociale cooperativa di Nardò s.r.l. chiedeva di ccertare la responsabilità del capo cantina M.M. e del consulente enologo P.T. nella determinazione del danno procurato dal maldestro processo di vinificazione che aveva impedito la commerciabilità del prodotto per complessivi Euro 51.771,05. Il Tribunale respingeva la domanda. A seguito di appello depositato dalla Cantina sociale, la Corte di appello di Lecce riteneva ricorrente la responsabilità sia del dipendente che del consulente nella produzione di vino avariato e li condannava al pagamento del danno (corrispondente all’importo differenziale tra il ricavato della vendita quale aceto del vino deteriorato e la somma che poteva ricavarsi dalla vendita del vino), rilevando per quel che interessa – che la ricostruzione più approfondita delle prove testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio consentivano di dimostrare il nesso causale tra comportamento esigibile dai lavoratori e pregiudizio subito dalla Cantina sociale.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i lavoratori con due motivi. Resiste la Cantina sociale con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha affermato la sussistenza della responsabilità del M. e del P. in quanto, rispettivamente, Capo operaio e consulente della cantina sociale, peraltro nulla essendo emerso dalla prova testimoniale in ordine a tali responsabilità nell’ambito dell’organizzazione aziendale. I ricorrenti, inoltre, lamentano che sul punto sono state acriticamente recepite le inattendibili conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe basato la propria valutazione su una ricostruzione dei compiti dei due lavoratori non supportata da alcuna prova.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio avendo, la sentenza impugnata, posto a base della decisione le considerazioni del consulente tecnico d’ufficio non supportate da prove sugli effettivi ruoli rivestiti da due lavoratori all’interno dell’azienda.

3. I motivi, strettamente connessi tra loro, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Innanzitutto, deve rilevarsi che la Corte di merito non ha trascurato di procedere all’accertamento del ruolo rivestito dal M. e dal P. rilevando che il complesso delle deposizioni testimoniali concorreva nel dimostrare la responsabilità del M. quale Capo operaio all’interno della cantina (in particolare, la deposizione dell’enologo L.) e del P. quale collaboratore (come enologo o, comunque, enotecnico) nell’ambito del processo di vinificazione. Inoltre, la Corte territoriale ha riscontrato che la fruizione di un monte ore di ferie rretrate da parte del M. non poteva esimerlo dalla relativa responsabilità sia perchè lo tesso non si assentava l’intera settimana ma solamente quattro giornate a settimana sia perchè – come rilevato dal consulente tecnico d’ufficio – il deterioramento del prodotto vinicolo si era verificato non tanto nella fase di fermentazione o di imbottigliamento quanto “nella cattiva gestione tecnica della conservazione del vino, il cui compito era assegnato al M. e all’enologo P., determinando un innalzamento del valore di acidità volatile oltre i limiti consentiti dalla legge per la commercializzazione del prodotto come vino”.

4. Per il resto, i motivi si risolvono nella riproposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, “in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (v. fra le altre Cass. Sez. 1, n. 14267/2006; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23699/2015, 13668/2015). Nel contempo, poi, come pure è stato più volte precisato, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa”. (v., fra le altre, da ultimo Cass. n. 11789/2005, Cass. n. 4766/2006, Cass. n. 91/2014).

5. Orbene nel caso in esame, la Corte di merito ha affermato la responsabilità dei due lavoratori valutando tutti gli elementi istruttori raccolti esaminati, anche, attraverso la valutazione tecnica fornita dal consulente d’ufficio.

Tale accertamento di fatto risulta conforme a diritto e resiste alle censure dei ricorrenti, che, in sostanza, si limitano a riproporre la loro diversa valutazione, sollecitando un riesame del merito, inammissibile in questa sede.

Nel caso di specie, invero, trova applicazione il novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (come sostituito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 13), il quale – come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014) – comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. E’, invero, denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

6. Questa Corte ha, inoltre, statuito che “la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poichè ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. n. 3881/2006).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza.

8. Il ricorso è stato notificato il 2.12.2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a pagare le spese di lite a favore della controricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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