Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14627 del 13/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14627 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza RG. 21149-2014 proposto
da:
LUCARELLI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del dott. MARCO
GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO CILLO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

Contro
ADELE FERRARCI, PISACANE ALDO, PISACANE LUIGI,
PISACANE MARIA CATERIAN, PISACANE ANTONIO,
SEMERARO QUIRICO;
– intimati –

2 883
)

RICI-1 i EsTA
cu e.,0

Data pubblicazione: 13/07/2015

hio1J PAGAig

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. GIANFRANCO SERVE -L:LO, che ha chiesto di
dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
avverso l’ordinanza R.G. 5215/2002 del TRIBUNALE di LECCE,
depositata 1’8/05/2013;

16/04/2015

dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA

AMBROSIO.
Svolgimento del processo
Vito Lucarelli, con ricorso notificato ad Aldo Pisacane, Luigi
Pisacane, Maria Caterina Pisacane, Antonio Pisacane e Quirico
Semeraro, nonché al giudice dott. Adele Ferrato ha impugnato il
provvedimento pronunciato all’udienza del 8 maggio 2013 nel giudizio
innanzi al Tribunale di Lecce n.R.G. 5215/2002, assumendo che il G.I.
dott. Adele Ferrato si sia ritenuto competente nonostante il giudizio
fosse sospeso sin dal giorno 23.01.2013, in cui era stata proposta
istanza di ricusazione nei confronti del medesimo istruttore e sebbene
fosse stato richiesto che a decidere in merito ad un’istanza di sequestro
giudiziario fosse, in ragione della sospensione, il presidente del
Tribunale.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.
380 ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico
ministero, il quale ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del
regolamento.
Motivi della decisione
1. Il presente ricorso per regolamento di competenza va dichiarato
inammissibile.

Ric. 2014 n. 21149 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

1.1. Prima di ogni altra considerazione si rileva l’inosservanza del
requisito di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. dv., relativo all’esposizione
sommaria dei fatti della causa, che, sia pure in funzione della sola
questione di competenza proposta in questa sede, consentisse
l’individuazione della fattispecie concreta sussumibile in quella astratta

Ciò in quanto, sulla base della lettura del ricorso non solo non è dato
di individuare le parti (sommariamente individuate nell’intestazione del
ricorso come “Pisacane Maria Caterina + altri”) e/o l’oggetto della
controversia, ma neppure è dato comprendere la reale natura del
provvedimento impugnato. In particolare non è chiaro se ciò di cui si
duole il ricorrente (in via preventiva e, comunque, inammissibilmente)
è che il richiesto provvedimento di sequestro venga emesso
dall’istruttore e non dal presidente del Tribunale ovvero che non sia
stata data attuazione ad un (non meglio precisato) provvedimento di
sospensione.
1.2. Anche a prescindere dalle pur assorbenti considerazioni che
precedono, si osserva che la lettura del provvedimento impugnato, e
cioè l’ordinanza assunta a verbale del 8 maggio 2013, evidenzia come
non si tratti di un provvedimento impugnabile con regolamento di
competenza, trattandosi di un mero rinvio per impedimento del
difensore.
1.3. Per mera completezza si osserva che — contrariamente a quanto
sembra profilare il ricorrente – è affermazione costante nella
giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui la sola proposizione
del ricorso per ricusazione non determina ipso iure la sospensione del
procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a
decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice
a qua una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all’esito della
Ric. 2014 n. 21149 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-3-

di cui al provvedimento impugnato e alla censura allo stesso mossa.

quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per
l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può continuare, giacchè
l’evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire
la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l’automatismo
dell’effetto sospensivo, in modo da contemperare le contrapposte

giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel
contempo, l’uso distorto dell’istituto. (Cass.06 dicembre 2011, n.
26267; confr. anche Cass. civ. 10 marzo 2006, n. 5236; Cass. dv. 2
luglio 2003, n. 10406).
1.4. Sotto altro concorrente profilo — sebbene, come si è detto,
parte ricorrente non individui un provvedimento positivo o negativo
della sospensione – si osserva che l’art. 42 cod. proc. civ., come
novellato dalla L. n. 353 del 1990, prevede la proponibilità del
regolamento di competenza unicamente avverso il provvedimento che
dichiara la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., restando, dunque,
esclusa la diversa ipotesi in cui il provvedimento di sospensione sia
emesso in pendenza della procedura di ricusazione.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità
non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.p.r.
n.115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento; si sensi
dell’art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art 13.
Ric. 2014 n. 21149 sez. M3 – ud. 16-04-2015
-4l(9491td

esigenze, sottese all’istituto, di assicurare alle parti l’imparzialità del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA