Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14627 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso iscritto al n. 22214/2015 R.G. proposto da:

F.F. & C. s.a.s., in persona legale rappresentante

F.F., rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi

Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma,

Lungotevere Flaminio 22;

– ricorrente –

contro

Mada s.r.l., in persona legale rappresentante P.N.,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Cappelleri, presso il cui

studio è elettivamente domiciliata, in Roma Via Caio Mario 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 12

febbraio 2015.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

Con ricorso ex artt. 447-bis e 414 c.p.c. e segg., depositato il 3 marzo 2010, la Mada s.r.l. convenne in giudizio la F.F. & C. s.a.s. innanzi al Tribunale di Roma affinchè fosse dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di affitto di ramo d’azienda relativo alla gestione di taluni locali siti in (OMISSIS) con condanna della società convenuta al rilascio e al pagamento dell’importo di Euro 3.000,00 più i.v.a. al mese, dal giungo 2009 fino all’effettivo rilascio.

La F.F. s.a.s. costituendosi propose domanda riconvenzionale di nullità del contratto per inesistenza dell’oggetto e, in subordine, di risoluzione per inadempimento della controparte, con le conseguenti condanne restitutorie.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 aprile 2012, accolse la domanda principale e non esaminò la domanda riconvenzionale, in assenza della richiesta di differimento dell’udienza prevista dall’art. 418 c.p.c..

Avverso tale decisione la F.F. & C. s.a.s. propose appello.

La Corte d’appello di Roma, in data 12 febbraio 2015, ha rigettato l’impugnazione, esaminando nel merito la domanda riconvenzionale e ritenendola infondata.

La F.F. & C. s.a.s. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La Mada s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione o falsa applicazione degli artt. 2555, 2562, 1418 e 1346 c.c..

I fatti asseritamente decisivi, di cui la corte d’appello avrebbe omesso l’esame, sono costituiti dagli atti di un accertamento amministrativo svolto dal Comune di Roma in esito al quale l’attività aziendale (somministrazione di cibi e bevande) fu ritenuta non autorizzata; da una lettera con la quale il legale della società ricorrente contestava alla locatrice l’inidoneità della struttura a svolgere la normale attività commerciale di cui al contratto; da una perizia tecnica redatta su incarico della società conduttrice.

Da tali fatti emergerebbe l’inesistenza dell’azienda che la Mada s.r.l. avrebbe inteso affittare alla F.F. & C. s.a.s..

La doglianza è manifestamente infondata in quanto la corte d’appello, diversamente da come sostenuto in ricorso, ha puntualmente esaminato i fatti sopra dedotti, concludendo: “contrariamente a quanto assume l’appellante, il locale aveva conseguito nel passato l’autorizzazione sanitaria per la somministrazione di bevande e alimenti ed era stato concesso dalla locale Sovrintendenza anche il n.o. in sanatoria per i lavori di ristrutturazione effettuati. Al contratto sono poi allegate le foto ritraenti l’arredo e le stigliature del locale, controfirmate sul retro dal F.. Mancava solo l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività commerciale, contro il cui diniego al rilascio da parte dell’autorità comunale vi erano state le citate pronunce del giudice amministrativo”.

E’ di tutta evidenza, quindi, che la corte di merito ha esaminato i profili dedotti dalla società conduttrice, giungendo però a conclusioni opposte a quelle da lei auspicate. La doglianza in esame, a ben vedere, piuttosto che denunciare l’omesso esame di fatti decisivi, si risolve in una censura delle conclusioni cui è pervenuta la corte d’appello in ordine all’esistenza del complesso aziendale costituente oggetto del contratto d’affitto. Il profilo della decisione censurato, tuttavia, costituisce un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, neppure sub specie di vizio di motivazione, non più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società conduttrice lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalle circostanze fattuali esposte nella comparsa di costituzione a sostegno della domanda riconvenzionale.

La censura è manifestamente inammissibile. Il “fatto” il cui omesso esame integra gli estremi del vizio di legittimità previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve costituire la risultanza di una prova costituita o costituenda ovvero essere oggetto di allegazione non contestata ai sensi dell’art. 115 c.p.c.. Le circostanze esposte nell’atto di citazione sono quelle che concernono la pretesa inidoneità del locale di (OMISSIS) ad assolvere alle funzioni di ramo di azienda per la somministrazione al pubblico alimenti e bevande, stante la mancanza delle qualità promesse ed essenziali. Si tratta di circostanze contestate e dunque non ascrivibili alla categoria del “fatto” rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si tratta, inoltre, di circostanze esaminate dalla corte d’appello e disattese, come già rilevato esaminando il primo motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo di ricorso concerne la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., consistita nella mancata assunzione delle prove richieste al giudice di primo grado.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata, non risultando che tali richieste istruttorie siano mai state riproposte innanzi alla corte d’appello. Non basta, di contro, osservare che la corte d’appello ha ritenuto ammissibili le domande riconvenzionali non esaminate dal tribunale, cui si riferiscono le richieste istruttorie. Difatti, sarebbe stato onere dell’appellante devolvere al giudice d’appello non solo le questioni dell’ammissibilità delle domande riconvenzionali e della loro fondatezza, ma anche l’esame delle richieste istruttorie tacitamente disattese dal giudice di primo grado. In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicchè è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016, Rv. 639419).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio vanno di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

Sussistono altresì i presupposti perchè il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 5.600,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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