Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14626 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. III, 04/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4395/2009 proposto da:

I.M. (OMISSIS), I.D.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRENESTINA 95, presso lo

studio dell’avvocato CRIFO’ FRANCESCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato AMODEO Domenico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SPA ALLIANZ (OMISSIS) (già Riunione Adriatica di Sicurtà) in

persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che

la rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MASSIMO CAIAFA, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

F.D., P.A.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 924/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

18.9.08, depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mario Costa (per delega avv.

Domenico Amodeo) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. I.D., M.G. e I.M. hanno chiesto la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di appello di Salerno, nella causa tra loro e P.A., Ras Assicurazioni s.p.a., F.D., relativa a risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale.

Resistono con controricorso la Ras e la Carige; quest’ultima ha anche presentato ricorso incidentale, cui resiste con controricorso la Ras.

S.p.a. 2.Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Il ricorso principale è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti di causa.

Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è sufficiente, ed insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, con una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esse assunte dalle parti, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 03/02/2004, n. 1959; Cass. 17/10/2003, n. 15547; Cass. 23/05/2003, n. 8154);

Nella fattispecie l’esposizione dei fatti di causa, sia sostanziali che processuali nei termini sopra detti, non è desumibile in maniera sufficiente neppure dall’intera lettura del ricorso.

3. Con i due motivi del ricorso incidentale, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2054 c.c., nonchè dell’art. 246 c.p.c.. La ricorrente incidentale lamenta, altresì, il difetto di motivazione dell’impugnata sentenza in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie ed all’attendibilità dei testi.

4. I suddetti motivi sono inammissibili, quanto alle censurate violazioni di legge, e manifestamente infondati, quanto al lamentato vizio motivazionale. Va osservato che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2.3.2006, con la conseguenza che a norma dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorso doveva, a pena di inammissibilità, presentare i quesiti di diritto. Come hanno affermato le S.U. di questa Corte (16.11.2007, n. 23732) in tema di ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.

Nella fattispecie tali quesiti sono stati omessi.

5. Quanto al vizio motivazionale, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 2/03/2004, n.4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Nella fattispecie le censure mosse dalla ricorrente incidentale attengono ad una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata, in maniera immune da vizi logici o giuridici, dal giudice di merito, per cui non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. Egualmente è a dirsi in merito alla valutazione di attendibilità dei testi”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile e quello incidentale deve essere rigettato;

che esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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