Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14625 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31990-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CALIULO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA

PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI N. 1,

presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Milano, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui C.E. aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, senza la dilazione della finestra annuale di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 comma 1; la Corte territoriale, pur consapevole dell’orientamento di legittimità espresso da Cass. n. 29191 del 2018, ha ritenuto di confermare il proprio contrario orientamento, sul presupposto della mancanza, nel sistema, di una norma che preveda espressamente l’applicazione alla pensione anticipata di invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, dichiarando il diritto di C.E. a percepire la pensione di vecchiaia a far data dal raggiungimento del requisito anagrafico;

la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

C.E. ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INPS contesta “Violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122”, propugnando un’interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi;

il motivo è fondato;

alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019);

questa Corte ha affermato che il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l’intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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