Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14625 del 09/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2676-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI,
rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE
RUSSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1145/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata l’11/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento che disconosceva la detraibilità di spese finalizzate al risparmio energetico e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e successivamente depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso con contestuale istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 344, e del D.M. Economia e finanze 19 febbraio 2007, art. 2;
considerato che, a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Firenze dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018 ex artt. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020