Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14624 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2435/2015 proposto da:

G.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DI SALERNO S.C.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLITUNNO, 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO D’ANGELO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/07/2014 R.G.N. 277/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato D’ANGELO MATTEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e segg., G.A., ex dipendente della Banca di Salerno s.c.r.l. quale preposto alla filiale di (OMISSIS), adiva il Tribunale di Salerno, per l’annullamento del licenziamento intimato il 23 ottobre 2012 dalla banca. Il Tribunale respingeva la domanda e il lavoratore proponeva opposizione all’ordinanza. Il procedimento si concludeva con la riforma della decisione assunta nella fase sommaria, con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento ed ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. La Banca proponeva reclamo avversa la suddetta pronuncia, ai sensi della cit. L. n. 92 , art. 1, commi 58 e segg. e la Corte di appello di Salerno riformava la sentenza del Tribunale statuendo la legittimità del licenziamento. La Corte territoriale riteneva, per quel che interessa, che il lavoratore aveva ripetutamente violato disposizioni del Regolamento interno della banca, delle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia nonchè delle norme antiriciclaggio riguardo ad otto distinte pratiche di concessione di finanziamenti da qualificarsi come crediti al consumo.

2. Per la cassazione della sentenza il G. propone ricorso affidato a due motivi, illustrati ulteriormente da memoria. Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 348 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, avendo, la Corte territoriale trascurato l’eccezione, sollevata in sede di appello, di omissione (nell’atto di appello depositato dalla Banca appellante) del fatto storico principale ossia delle infrazioni disciplinari oggetto del provvedimento espulsivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 2105, 2106 e 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè omissione dell’esame di un fatto storico determinante e controverso. Il ricorrente deduce, in sintesi, l’assoluta inesistenza della giusta causa di licenziamento essendo risultata, la condotta del lavoratore, ispirata al rispetto del Regolamento interno e delle disposizioni finanziarie ed avendo, la Corte, omesso di considerare che il Regolamento interno era stato modificato nel maggio 2012 nonchè di effettuare la valutazione di proporzionalità tra infrazione e sanzione e di ponderare le testimonianze raccolte in giudizio anche con particolare riguardo alla prassi aziendale, risultando regolari tutte le operazioni di prestito al consumo effettuate dal G. con esclusiva eccezione delle disposizioni sulla competenza territoriale e sul gruppo di famiglia.

3. Preliminarmente, esaminata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione formulata dalla parte controricorrente, deve dichiararsi la decadenza dall’impugnazione non essendo stato rispettato il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 62, per la proposizione del ricorso in Cassazione.

Invero, la Corte territoriale ha depositato la propria sentenza, provvista di motivazione, in data 8 luglio 2014, e la Cancelleria – nel medesimo giorno – ha provveduto a comunicare alle parti il deposito del provvedimento, dando atto dell’ufficio giudiziario, del giudice relatore, delle parti, del numero di ruolo e trasmettendo (in allegato) il testo integrale del provvedimento (cfr. certificazione del direttore amministrativo, responsabile della sezione lavoro della Corte di appello di Salerno, rilasciata in data 5 febbraio 2015, depositata dal contro ricorrente). In particolare, la comunicazione al difensore del lavoratore è stata effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata reperito presso il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (REGINDE), registro incluso – in forza del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) – tra i pubblici elenchi ove debbono essere reperiti gli indirizzi di posta elettronica. Il ricorso in Cassazione è stato notificato il 7 gennaio 2015, ossia in data ampiamente successiva al termine previsto dalla legge.

E’, pertanto, inammissibile per tardività il ricorso per Cassazione, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla Corte di appello, ove sia proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza della Corte territoriale effettuata da parte della Cancelleria, quand’anche la comunicazione sia eseguita a mezzo posta elettronica certificata.

Invero, della L. n. 92 del 2012, art. 1, regola, dal comma 47 al comma 65 il procedimento speciale riservato all’impugnativa dei licenziamenti ove viene invocata l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, procedimento finalizzato all’accelerazione dei tempi del processo e scandito da una fase a cognizione semplificata (o sommaria) e da una fase di opposizione a cognizione piena, entrambe avanti al Tribunale, da una successiva fase di impugnazione avanti alla Corte di appello e poi avanti alla Corte di Cassazione (cfr. con riguardo alla natura di rito speciale, Cass. S.U. n. 19674/2014 nonchè Cass. nn. 9115/2015, 23021/2014); in particolare, l’art. 1, comma 62, prevede che “Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore.” Il successivo comma 64 prevede, inoltre, che “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”.

La disposizione introduce un regime particolare rispetto alla regola di portata generale (art. 326 c.p.c.) secondo cui i termini per le impugnazioni “sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza”. Nel caso di procedimento regolato dalla L. n. 92 del 2012, infatti, il termine di sessanta giorni per ricorrere per cassazione decorre anche dalla comunicazione del provvedimento, sempre che essa sia avvenuta prima della notificazione.

Altrimenti decorre, come di norma, dalla notificazione. Quindi, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere per cassazione, la comunicazione viene equiparata alla notificazione. Come è noto, poi, l’art. 45 disp. att. c.p.c., intitolato “Forma delle comunicazioni del cancelliere” è stato modificato ed integrato ad opera del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) in particolare prevedendosi che la comunicazione con biglietto di cancelleria deve contenere il testo integrale del provvedimento comunicato. Lo stesso art. 16, al comma 4, ha, inoltre, previsto che “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della Cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posti; elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E tali disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 17 febbraio 2013 (D.L. n. 179, art. 16, comma 9). In ottemperanza a tale previsione la Cancelleria (come dimostrato dalla certificazione del direttore amministrativo presente in atti) ha provveduto a comunicare alle parti non solo il deposito della sentenza ma anche il testo integrale del provvedimento.

4. Infine, come questa Corte ha già precisato, la novella apportata all’art. 133 c.p.c., dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 14) secondo cui “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325” non incide, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (cfr. con riguardo all’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., Cass. n. 23526/2014, che, fra l’altro, ha rilevato come nel vigente ordinamento processuale, non sia nuova la previsione della decorrenza di termini perentori per impugnare ancorata alla mera comunicazione del provvedimento; cfr., inoltre, tra le più recenti, Cass. n. 6311/2016, 5890/2016 sempre con riguardo all’art. 348 ter c.p.c.). Il collegio ritiene di dare continuità e conferma a tale orientamento anche con riguardo al procedimento di cui alla L. n. 92 del 2012, proprio in considerazione della sua natura speciale nonchè della espressa previsione del termine entro cui proporre ricorso per cassazione nonchè del dies a quo di detto termine (comma 62), e del rinvio alle norme di carattere generale dettate dal codice di rito in materia di impugnazione solamente con riguardo al termine lungo e nel caso di omessa comunicazione o notifica della sentenza (comma 64).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

6. Il ricorso è stato notificato il 24/6/2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmentè o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite a favore della banca controricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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