Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14624 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosario – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6114-2005 proposto da:
S.A. in proprio e quale Amministratore in bonis della SECIT
S.R.L. P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CROCE ROBERTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DE PASCALE LUIGI;
– ricorrente –
contro
SA.AN., S.E., S.F., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PERELLI
ANGELO; M.M. (OMISSIS), C.R.
(OMISSIS), C.V., B.F.
(OMISSIS), T.P. (OMISSIS),
V.A. (OMISSIS), CA.GI.
(OMISSIS) in proprio e quale AMMINISTRATORE CONDOMINIO
(OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio
dell’avvocato ABBAMONTE ANDREA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GENTILE UMBERTO;
– controricorrenti –
e contro
R.M.A., sa.an., S.G.,
S.S., S.N., ME.NI.,
A.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 140/04 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 19/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato Umberto GENTILE, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato ABBAMONTE, difensore del resistente che ha chiesto di
poter depositare documentazione inenrente alla dimostrazione
dell’inammissibilità del ricorso principale (originale notificato in
copia) e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
o rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.11.01-29.1.02 il Tribunale di Napoli rigettava tutte le opposizioni cui giudizi erano stati riuniti, proposti dal condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) e da vari condomini avverso una serie di decreti ingiuntivi emessi, alcuni a favore della società SECIT s.r.l. Arezzo, altre dell’architetto Me.Ni., nelle rispettive qualità di impresa appaltatrice e direttore dei lavori, per opere di consolidamento e ristrutturazione, di parti comuni ed individuali, eseguite nel suddetto fabbricato, resesi necessarie a seguito del terremoto del (OMISSIS). Proposti appelli dai condomini M.M., C. R., C.V., B.F., T. P., R.M.A., V.A. e Ca.Gi., con successiva adesione di Sa.An. (quale erede di S.F.), nonchè, in via incidentale, da A.C., resistiti i gravami dalla curatela del fallimento (che nella more era stato dichiarato dal Tribunale di Napoli) della società SECIT, nonchè dal Me., contumace l’amministrazione del condominio con sentenza 18.7-19.1.04 la Corte di Napoli, in riforma di quella appellata, così provvedeva: a) separato il giudizio relativo all’opposizione di S.F. avverso il d.i. n. 6308/93 e dichiaratane la nullità, lo rimetteva al primo giudice, compensando le spese; b) sull’appello incidentale della A., che aveva transatto la lite, ne rigettava la domanda di cui all’intervento e compensava le spese del doppio grado;
c) in accoglimento dell’appello principale nei confronti del fallimento SECIT, accoglieva l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1262/92, per L. 784.056.455 nei confronti del condominio, revocandolo e rigettando ogni richiesta di pagamento d) in accoglimento del medesimo appello, accolta l’opposizione nei confronti del Me., riduceva la somma a lui dovuta ad Euro 39.583,oltre interessi; e) accoglieva anche le opposizioni avverso i decreti emessi nei confronti dei singoli condomini,riducendo le somme dovute da V. ad Euro 718, da C.R. e M. M. ad Euro 8274, e da Ca.Gi. ad Euro 6710,oltre agli interessi rigettando le rimanenti domande di pagamento compensava infine tutte le spese del doppio grado.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.A. “in proprio e quale legale amministratore in bonis della Secit s.r.l.
… nonchè nell’interesse del fallimento della Secit s.r.l. e/o degli organi fallimentari …”.
Hanno resistito, con rispettivi congiunti controricorsi, Sa.
A., E. e F., nonchè C.R. e V., M.M., B.F., T. P., V.A., Ca.Gi. ed, in persona di quest’ultimo quale amministratore, il Condominio di (OMISSIS).
Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati.
Sono state depositate memorie illustrative per il ricorrente e per il secondo gruppo di resistenti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata, in conformità a quanto eccepito dai controricorrenti, l’inammissibilità del ricorso, pronunzia che esime dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune altre parti del giudizio di merito, alle quali l’impugnazione non risulta essere stata notificata.
Non è stato infatti provatole dedotto nell’atto d’impugnazione,alcun presupposto del ritorno in bonis della SECIT s.r.l., che avrebbe potuto verificarsi solo a seguito della chiusura o revoca del fallimento. Un evento di tal genere, attenendo ad un presupposto processuale del giudizio di legittimità, avrebbe dovuto, naturalmente, verificarsi prima della proposizione del ricorso;
sicchè poco o punto rileva la circostanza, dedotta (e peraltro neppure documentata) nella memoria illustrativa, secondo cui successivamente il Tribunale di Napolixon decreto del 5/8.2.2007,avrebbe pronunziato la chiusura del fallimento.
Sussistendo, pertanto, all’atto dell’impugnazione (proposta con atto notificato nel febbraio 2005), l”incapacità di cui all’art. 43, L. Fall. e neppure essendo stata provata o dedotta l’inerzia, per totale disinteresse, dell’amministrazione fallimentare, tale da giustificare l’eccezionale legittimazione processuale del fallito (v. Cass. 9456/97, 7954/03, 15369/05, 7791/06), deve escludersi la legittimazione della società, in persona del suo amministratore, ad impugnare la sentenza di merito, resa all’esito di un giudizio in cui era stata parte la curatela del fallimento della stessa. Al riguardo trova applicazione e va ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “il fallito, privato per legge della disponibilità dei beni e della capacità di stare in giudizio nelle controverse relative, non può sovrapporre la propria volontà a quella del curatore fallimentare,al quale la legge affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del Tribunale fallimentare, la gestione dei rapporti dedotti in giudizio” (Cass. 6589/03, conf.
529/03, 7320/96)). Nel caso di specie,peraltro,come risulta da documentazione prodotta da parte dei resistenti (ritualmente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., attenendo all’ammissibilità dell’impugnazione), il curatore del fallimento sottopose al Tribunale di Napoli l’opportunità di un eventuale ricorso avverso la sentenza n. 140/04 della locale Corte d’Appello, e ne fu dispensato, con decreto del 23.2.05, in considerazione dell’esito incerto della stessa.
Conclusivamente, in assenza di alcun presupposto idoneo a giustificare la legittimazione a ricorrere dell’ex amministratore della società fallita, sia per conto della stessa, sia per conto del fallimento il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore delle costituite controparti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente, S.A., al rimborso ai controricorrenti delle rispettive spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00,di cui 200 per esborsi, in favore di C.R., C. V., M.M., B.F., T. P., V.A., Ca.Gi. e del Condominio di (OMISSIS), e di complessivi Euro 2.700,00, di cui 200 per esborsi, in favore di Sa.An., S.E. e S.F..
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010