Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14624 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14624 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GATTI Adriano (GTT DRN 53C30 F839P), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Innocenzo Calabrese, elettivamente
domiciliato in Roma, via Benedetto Bompiani n. 32, presso
lo studio dell’Avvocato Pietro Ferrandes;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma,
depositato in data 3 ottobre 2014 (R.G.V.G. n.
52045/2013).

Data pubblicazione: 13/07/2015

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’il giugno 2015 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che GATTI Adriano, con ricorso depositato

proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter della
legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale il
consigliere delegato della medesima Corte d’appello aveva
rigettato la sua domanda di equa riparazione relativa ad
un giudizio iniziato nel dicembre 2006 e conclusosi con
sentenza depositata il 19 aprile 2012, rilevando che il
giudizio stesso aveva avuto una durata inferiore a sei
anni e, quindi, ragionevole, ai sensi dell’art. 2, comma
2-ter, della citata legge n. 89 del 2001;
che la Corte d’appello rigettava l’opposizione
condividendo l’interpretazione del consigliere delegato,
in quanto il complesso delle disposizioni rilevanti doveva
essere interpretato nel senso che la determinazione della
durata ragionevole di un

giudizio di primo grado in tre

anni vale per il solo caso in cui il giudizio si sia
sviluppato in più gradi, mentre il termine di sei anni ha
una portata generale e opera in ogni caso in cui il
giudizio presupposto

sei anni;

abbia avuto una durata inferiore a

presso la Corte d’appello di Roma il 15 ottobre 2013,

che per la cassazione del decreto dalla Corte
d’appello GATTI Adriano ha proposto ricorso sulla base di
un motivo;
che l’intimato Ministero non ha svolto difese;

trattazione del ricorso

in camera di consiglio è stata

redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:

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