Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14624 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17488/2015 R.G. proposto da:

Fer Color s.n.c. di C.V. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore C.V., rappresentato e difeso

dall’Avv. Alberto Mario Garofalo, domiciliato ex lege presso la

cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

G.P., in proprio e quale legale rappresentante della

Ottica G. s.r.l., P.C. e P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 5

maggio 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata che – rigettando sia l’appello

principale, sia l’appello incidentale – ha confermato la sentenza

con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di

risoluzione per morosità del rapporto di locazione dell’immobile

condotto dalla Fer Color s.n.c. di C.V. & C. e ha

parzialmente accolto la domanda di rideterminazione del canone;

letto il ricorso e le memorie difensive.

Fatto

RITENUTO

che, opponendosi allo sfratto per morosità intimato dai locatori, la Fer Color s.n.c. ha eccepito di condurre in locazione l’immobile per essere succeduta, a seguito di donazione d’azienda, all’impresa individuale di tale C.D.G., precedente conduttrice in virtù di un contratto verbale stipulato anteriormente al 1970 con un canone iniziale di Euro 52,00; che tale rapporto non era mai stato modificato, se non sotto il profilo soggettivo; che non era stato pattuito nemmeno l’aggiornamento ISTAT annuale; che, in conclusione, ogni aumento del canone iniziale era da ritenersi illegittimo;

la Fer Color s.n.c. ha altresì proposto, in via d’azione, un giudizio di accertamento per la determinazione del canone effettivamente dovuto;

disposto il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c., e riuniti i due giudizi, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 ottobre 2013, ha rigettato la domanda di risoluzione per morosità e, in parziale accoglimento della domanda di determinazione del canone, ha indicato lo stesso in Euro 793,00 mensili, a partire dal 1996, in luogo dell’importo di Euro 1.000,00 richiesto dai locatori;

per quanto qui di interesse, la Fer Color s.n.c. ha appellato la decisione del Tribunale, insistendo per l’accoglimento integrale della domanda di rideterminazione del canone o, in subordine, nella misura di lire 513.000, pari ad Euro 264,94, a partire dal giugno 1986;

la Corte d’appello di Napoli ha rigettato sia l’appello principale, sia quello incidentale proposto dai proprietari, compensando le spese;

avverso tale decisione la Fer Color s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), 4) e 5):

– la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in tema di non contestazione;

– la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 102, 115 e 116 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia;

– la falsa applicazione degli artt. 2730 e 2732 c.c. e degli artt. 115 e 229 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia;

la Fer Color s.n.c. ha inoltre chiesto la sospensione del presente giudizio, deducendo di aver presentato ricorso per revocazione della sentenza d’appello fondato sul successivo rinvenimento di un contratto di somministrazione di acqua corrente datato 6 aprile 1987 e intestato alla D.G. (nella cui azienda è poi subentrata la Fer Color s.n.c.), che dimostrerebbe che la novazione oggettiva del contratto di locazione si sarebbe verificata, come sostenuto dalla conduttrice, nel 1986, piuttosto che nella data ritenuta dai giudici di merito.

Diritto

CONSIDERATO

che la richiesta preliminare di sospensione del presente giudizio deve essere rigettata poichè – come previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4, – la pendenza del ricorso per revocazione non sospende il giudizio di cassazione, salvo che tale sospensione sia disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice a quo (Sez. 2, Sentenza n. 11413 del 11/05/2010 – Rv. 612970); nè il giudizio può essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., mancando i relativi presupposti di pregiudizialità logica o giuridica tra le controversie, dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l’accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l’esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l’eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti (Sez. 1, Sentenza n. 4702 del 03/03/2006 – Rv. 589278);

nella specie, la società ricorrente non ha dedotto di aver chiesto la sospensione del processo per cassazione al giudice del giudizio di revocazione, nè che questi abbia provveduto ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4;

i giudici di merito hanno ritenuto di determinare il canone di locazione nella misura di Euro 793,00 mensili essendo stato provato, tramite la produzione delle relative quietanze, che questo era l’importo praticato nell’anno 1996; anno in cui l’originario rapporto locativo (per il quale era previsto un canone mensile di appena Euro 52,00) aveva subito una novazione oggettiva consistita nel fatto che al locale iniziale se ne aggiunse un secondo contiguo, sempre di proprietà dei medesimi locatori;

la datazione di tale evento, tuttavia, ha costituito oggetto di specifica censura contenuta nell’atto d’appello, nel cui ambito la Fer Color s.n.c. ha dedotto che la modificazione del rapporto sarebbe risalente non al 1996, bensì al 1986;

tale doglianza è stata disattesa dalla corte d’appello, la quale ha osservato che:

– il tribunale aveva fatto risalire l’evento al 1996 “in forza di ragionamento coerente basato anche sulle reciproche allegazioni delle parti ed in particolare sul principio di non contestazione”;

– sebbene la difesa di uno dei comproprietari avesse riferito la vicenda modificativa del rapporto al 1986, tale data doveva intendersi frutto di un mero errore materiale, come chiarito nei successivi scritti difensivi;

– il locale “aggiunto” era condotto in locazione da tale T.A., che lo rilasciò nel maggio 1986, sicchè è apparso del tutto improbabile che a quella stessa data l’immobile potesse essere stato già concesso in locazione alla D.G. (dante causa della Fer Color s.n.c.), “attesa la palese necessità di lavori di ristrutturazione anche rilevanti” per annettere tale immobile a quello già locato;

la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012) non contempla più, fra i motivi di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, bensì lo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

la citata disposizione deve essere però interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè è comunque denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

nella specie, la motivazione della sentenza di appello è meramente apparente e non raggiunge il “minimo costituzionale” in quanto pone a fondamento della decisione sulla datazione della novazione oggettiva del rapporto locativo tre argomenti in realtà privi di qualsiasi valenza dimostrativa, giacchè:

il Tribunale non ha per nulla affrontato il tema della non contestazione e la Corte d’appello ha motivato rinviando per relationem a una motivazione di primo grado inesistente;

– la tesi secondo cui la data inizialmente indicata da uno dei comproprietari sarebbe il frutto di un mero errore materiale non ha alcuna valenza probatoria in positivo in ordine all’effettiva datazione dell’evento che ha determinato la novazione oggettiva del rapporto; peraltro, la corte d’appello non si è curata di verificare se l’atto contenente la data “1986” fosse sottoscritto personalmente dalla parte privata, circostanza che conferirebbe allo stesso valore confessorio;

– l’asserzione secondo cui occorrerebbero ben dieci anni per eseguire i lavori edili necessari all’accorpamento della bottega contigua al primo locale è apodittica e del tutto irragionevole, non risultando da alcun elemento di prova che le opere da compiere fossero di tale rilevanza;

pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio (Ndr: testo originale non comprensibile).

PQM

 

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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