Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14624 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. III, 04/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1099-2009 proposto da:

AZIENDA USL (OMISSIS) DI AGRIGENTO (OMISSIS), in persona del

Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

IACONO MANNO GIOVANNI, giusta deliberazione n. 556 del 14/11/2008 e

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio

dell’avvocato GAITO VIRGILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TIMINERI BENEDETTO ALDO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.R. (OMISSIS), titolare dell’omonima farmacia,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso lo

studio dell’avvocato GAITO VIRGILIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TIMINERI SEBASTIANO MAURIZIO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 917/2008 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SEGRETO Antonio;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

Fatto

CONSIDERATO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 917/2 008 emessa dal tribunale di Agrigento, depositata il 30.9.2008, con cui veniva rigettata l’opposizione proposta da essa AUSL avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti da T.S.M., quale procuratore antistatario del farmacista S.R.. Resistono con controricorsi S.R. e T.S.M..

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’omessa pronunzia sulla domanda di garanzia proposta nei confronti del farmacista.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per l’omessa pronunzia sulla domanda di nullità del precetto, di cui al punto 1 dell’atto di citazione.

La ricorrente espressamente dichiara che nella fattispecie non è necessaria la formulazione dei quesiti, trattandosi di censura di omessa pronunzia, giusto quanto statuito da Cass. n. 16941/2008.

3. Va dichiarata l’inammissibilità di entrambi i motivi per mancata formulazione del quesito, a norma dell’art. 366 bis c.p.c..

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

4. Non può condividersi l’assunto, fatto proprio dalla ricorrente e fondato sull’isolata sentenza Cass. civ 20/06/2008, n. 16941, secondo cui nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deducendo l’esistenza di “errores in procedendo”, la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. è necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto;

diversamente, ove l’inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione sì chiede soltanto di riscontrare, attraverso l’esame degli atti di quel processo, la correttezza dell’attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile.

Come è stato correttamente rilevato da Cass. sez. 3, n. 4329 del 23/02/2009, che si è fatta carico del precedente contrario, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., anche quando l’inosservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia riferibile ad un’erronea sussunzione o ricostruzione di un fatto processuale implicanti la violazione di tale regola, essendo necessario prospettare, pure in tale ipotesi, le corrette premesse giuridiche in punto di qualificazione del fatto. Il quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., correlato alla violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di appello comporta che il ricorrente dia in esso una sintetica e conclusiva indicazione dei motivi di appello, di cui si assume l’omesso esame, e costituisce garanzia che il motivo illustri effettivamente detta violazione.

Peraltro da una parte la formula dell’art. 366 bis c.p.c. nel fissare il requisito del quesito di diritto si riferisce, senza eccezioni di sorta, a tutte le ipotesi di violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 e dall’altra la giurisprudenza ha costantemente affermato che il quesito di diritto ex art. 366 bis non può ricavarsi implicitamente dall’esposizione del motivo di censura.

Ne consegue che i due motivi di ricorso sono inammissibili per mancata esposizione del quesito di diritto.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile”.

Diritto

RITENUTO

5. Che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle contrarie osservazioni mosse con la memoria dalla parte ricorrente, che ripercorrono le tesi sviluppate nel ricorso.

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che l’esistenza del contrario precedente di questa Corte in tema di quesito di diritto, a cui la ricorrente sì è riportata, per quanto sia da disattendere, tuttavia integra giusto motivo per compensare le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti.

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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