Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14623 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16576/2020 proposto da:

E.V., elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Cavour

n. 139, presso Avv. Luigi Migliaccio, con procura in calce;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1672/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 4 dicembre 2019, n. 1672, che ha respinto l’appello avverso ordinanza del primo giudice, a sua volta reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

Non svolge difese l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso prospetta le seguenti censure:

1) “error in iudicando” per omesso esame di fatto decisivo “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ascrivendosi al giudicante di non aver preso in esame la condizione di omosessualità del richiedente, che aveva contestato il giudizio di non credibilità espresso dalla commissione e dal tribunale, e di avere esposto una motivazione solo apparente;

2) “error in procedendo – violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, posto che il giudice del merito, scrutinando la domanda di protezione sussidiaria, ha omesso di pronunciarsi su una questione oggetto di specifica doglianza e relativa al profilo di rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

3) “error in procedendo – violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, posto che il giudice del merito ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di protezione umanitaria.

2. – La corte territoriale ha osservato che il ricorrente, nato a (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), ha sostenuto di essere fuggito dal paese nel 2014, dopo essere stato sorpreso dal suo coinquilino in un rapporto omosessuale, di avere avuto tale relazione solo per vendetta verso la fidanzata che lo aveva tradito, di essere poi fuggito in Libia, di non avere mai avuto altri rapporti omosessuali e di propendere per le donne.

Ha, quindi, osservato che l’intero racconto è generico, confusionario e nel complesso non credibile, mentre i fatti narrati non si inscrivono nelle forme di protezione, non essendo neppure dedotti nè atti di persecuzione diretta e personale, nè elementi tali che egli, rientrato a (OMISSIS), possa correre il rischio effettivo di subire danni alla persona, nè, infine, circostanze che possano far presumere anche solo trattamenti disumani e degradanti.

3. – Il primo motivo è infondato, non avendo affatto la corte del merito omesso di esaminare la particolare situazione di fatto allegata dal richiedente.

Nella specie, invero, come ricordato, la corte del merito, dopo aver menzionato i requisiti di legge per il riconoscimento della protezione, ha condiviso in pieno la valutazione di scarsa credibilità del racconto del ricorrente, già affermata dalla commissione territoriale e dal tribunale, con valutazione in fatto non sindacabile (cfr. Cass. n. 3340 del 2019, secondo cui “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito”), se non nei ristretti limiti e con le peculiari modalità, dunque (cfr. Cass., sez. un., n. 8053 del 2014) in cui è oggi prospettabile, giusta l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis: vizio motivazionale, nella specie, però non sussistente.

Dunque, il giudice del merito non ha ritenuto il racconto verosimile nei punti di rilievo, confermando le valutazioni della Commissione e del tribunale: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, fra le molte): ed il giudice del merito – come già prima la commissione – ha esaminato le dichiarazioni del richiedente, con proprio accertamento insindacabile in fatto, ed ha motivato le ragioni per cui esse sono inattendibili ed inaffidabili.

Occorre ancora aggiungere che la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. cit., in ragione del giudizio di scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione, non avrebbe comunque potuto riconoscersi, nè sarebbero stati dovuti dal giudice ulteriori accertamenti sulla corrispondente istanza (cfr. Cass. n. 4829 del 2019).

In sostanza, si è statuito nel merito come il ricorrente abbia posto a fondamento della propria domanda di protezione internazionale una vicenda scarsamente credibile, riguardo alla quale non vi era alcun dovere di cooperazione istruttoria e che doveva e poteva essere scrutinata soltanto sulla base della sua intrinseca credibilità: credibilità che il giudice merito ha escluso, con giudizio qui non ulteriormente sindacabile per le ragioni già precedentemente evidenziate, dovendosi soltanto rimarcare che l’assunto riguardante l’inattendibilità del richiedente protezione e la motivazione addotta a sostegno di tale convincimento non sono stati specificamente censurati in questa sede dal ricorrente, il quale ha, invece, infondatamente lamentato il mancato esercizio da parte del giudice dei propri poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale.

4. – Il motivo secondo è infondato, perchè la corte del merito, sia pur succintamente, ha preso in esame anche tali domande.

Giova anche ricordare come questa Corte (cfr., e multis, Cass. n. 18431 del 2019), abbia ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

In primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la “cooperazione istruttoria” consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (art. 3, comma 5 medesimo D.Lgs.).

Ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante, si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 17069 del 2018). Al contrario, se l’allegazione manca, l’esito della domanda è segnato, in quanto la richiesta di protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. n. 19197 del 2015).

Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

Una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere dell’autorità giudiziaria di cooperazione istruttoria, e, quindi, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente, poichè è evidente che, mentre il giudice è anche d’ufficio tenuto a verificare se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente, egli non può essere chiamato – nè, d’altronde, avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente medesimo, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Le domande proposte, di cui il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, sono state dunque esaminate.

Giova aggiungere, in particolare, che la scarsa attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio paese svolge un ruolo rilevante nel contesto della concessione della protezione umanitaria, atteso che, al fine di valutare se il richiedente abbia ivi subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi: e, nella specie, la narrazione dei fatti è stata ritenuta inattendibile.

5. – Il terzo motivo è fondato, non avendo la sentenza impugnata provveduto sulla domanda di protezione umanitaria.

6. – In accoglimento del terzo motivo, la sentenza va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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