Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14623 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6281-2005 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CORNELIA 293,

presso lo studio dell’avvocato BELLINZONI SILVANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato COVI EMANUELE;

– ricorrente –

contro

EFEDRA SRL P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI

ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SAVATTERI ALBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1485/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato BELLINZONI Silvano, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI VINCENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2002, il tribunale di Verbania, adito da Efedra srl, respingeva le domande proposte da questa nei confronti del Condominio di (OMISSIS); impugnata dalla soccombente, tale pronuncia era riformata dalla Corte di appello di Torino, che con sentenza in data 19.3/29.9.2004, per quanto qui ancora interessa, dichiarava, soltanto nella motivazione, ma con evidenti effetti anche nel dispositivo, la comproprietà tra le parti del cortile all’aperto e con pavimentazione diversa da quella dell’androne, di cui pure era stata sancita la comproprietà, e , conseguentemente, la legittimità dell’apertura, chiusa con un cancello in ferro che da accesso a detto cortile, tale da porre in comunicazione la porzione di proprietà esclusiva della Esedra con quella comune al Condominio.

Ha osservato al riguardo la Corte subalpina che degli elementi desumibili dai titoli prodotti non emergevano elementi atti a diversificare la proprietà dell’androne da quella del cortile, anche se il CTU aveva al riguardo espresso avviso contrario, mentre la diversità di pavimentazione, la cui esistenza all’epoca (1909) dell’atto originario non era provata, ben poteva essere dipesa da eventi successivi.

La praticata apertura nel muro comune poi doveva essere ritenuta legittima, siccome u destinata a porre in comunicazione la porzione di fabbricato di proprietà esclusiva dell’Esedra, con quella in comproprietà con il Condominio.

Per la cassazione di tale sentenza in parte qua ha proposto ricorso per cassazione il Condominio sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria; resiste con controricorso l’Efedra srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto in comproprietà non solo l’androne, ma anche il cortiletto scoperto che separa la proprietà esclusiva Efedra da quella ormai definitivamente ritenuta in comproprietà con il condominio; si assume infatti che l’originaria attrice aveva chiesto la comproprietà del solo androne, mentre la Corte torinese aveva ritenuto di attribuire in comproprietà tra le parti anche il ricordato spazio scoperto.

La doglianza si basa sulle espressioni usate dalla controparte nei propri atti difensivi; peraltro, l’obiettiva ambiguità della dizione che fu originariamente adottata dalla Efedra e poi mantenuta negli atti successivi, risiede nella constatazione secondo cui ben poteva la stessa essere intesa estensivamente, sì da ricomprendere nell’oggetto della domanda tutta l’area che si estende dalla (OMISSIS) alla proprietà esclusiva della Società.

Ciò detto, risulta evidente che l’interpretazione degli atti processuali è compito specifico del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove l’attività ermeneutica posta in essere sia scevra da vizi logici o tecnici; è peraltro onere del ricorrente specificare quali siano i canoni interpretativi violati.

A tale riguardo, premesso che ovviamente il mancato richiamo nel dispositivo della declaratoria di comproprietà del cortiletto non incide sulla decisione che è quella risultante dalla correlazione tra motivazione (in cui la comproprietà del cortile è espressamente dichiarata e motivata) e dispositivo, donde risulta sancita la comproprietà suddetta, la critica sembra sostanzialmente svolta sulla base delle argomentazioni esposte al riguardo dal CTU, che aveva concluso in senso contrario, oltre che sulle caratteristiche esterne dell’area scoperta, con particolare riferimento alla pavimentazione.

Ma se così è, e la lettura delle argomentazioni svolte nel motivo non consente soluzione diversa, non si tratta di violazione dei canoni interpretativi, ma di preteso vizio di motivazione, che peraltro neppure sussiste in ragione della ampiezza argomentativa adottata al riguardo dalla Corte subalpina, che ha confutato compiutamente la non accolta tesi del CTU. Il motivo in esame non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c.; si assume al riguardo che, non contestandosi la scelta interpretativa adottata nella sentenza impugnata (dare prevalente, assorbente rilievo alle risultanze dell’atto maggiormente datato), pure la effettiva dislocazione delle aree contraddirebbe la tesi fatta propria dalla Corte torinese (il cortiletto sarebbe situato a lato dell’androne e non in prosecuzione dello stesso).

Trattasi all’evidenza di una argomentazione che coinvolge situazioni di mero fatto, come tali sottratte alla valutazione di questa Corte, che non ha facoltà, essendo stata denunciata una norma sostanziale, di accedere agli atti processuali per valutare la conformità o meno agli atti della situazione quale descritta in ricorso.

L’effettivo stato dei luoghi infatti non può essere rivalutato in questa sede neppure ai limitati fini di dedurne la improprietà dell’interpretazione degli atti o meglio dell’originario atto di provenienza, atteso che lo stesso è cristallizzato da quanto emerge al riguardo dagli atti utilizzabili in questa sede.

Consegue che non essendo riscontrabile il profilo de quo, neppure con riferimento al preesistente stato dei luoghi descritto in ricorso, ma non suffragato da elementi obiettivi e contestato dalla controparte, anche tale mezzo non può trovare accoglimento.

Il terzo mezzo è intestato a violazione dell’art. 1102 c.c.; è infatti da ritenersi corretta la ricostruzione della motivazione che è alla base della ritenuta legittimità dell’apertura praticata nel muro comune, stante che la stessa si fonda ostensibilmente sull’uso della cosa comune da parte del partecipante alla comunione; è peraltro evidente che la reiezione del secondo motivo rende corretta e conforme alla norma citata la decisione assunta sul punto e comporta la reiezione del motivo relativo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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