Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14623 del 11/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14623 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11448-2011 proposto da:
CETRONI MARIA LETIZIA CTRMLT31R64A662U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ORVIETO l, presso lo studio
dell’avvocato CAUDULLO RAFFAELE, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI CATANIA 00137020871 in persona del Sindaco
?O13
y36

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso

dall’avvocato MAZZEO SANTA ANNA

(dell’Avvocatura

dell’Ente), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/18/2010 della Commissione

Data pubblicazione: 11/06/2013

Tributaria Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di
CATANIA del 10.12.09, depositata il 18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO.

Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Palermo ha respinto l’appello di Cetroni Maria Letizia -appello proposto
contro la sentenza n.370/02/2006 della CTP di Catania che aveva già accolto il
ricorso della contribuente- ed ha così confermato l’avviso di liquidazione per ICI
relativa all’anno d’imposta 1999 (adottato previa revoca di un precedente analogo
avviso di liquidazione) avviso emesso sul presupposto che la contribuente avesse
modificato l’importo del proprio versamento annuale senza alcuna previa denuncia di
variazione della consistenza o del valore dell’area fabbricabile sita in Catania alla
quale l’imposta è correlata e nel quale (se ben si intende) era anche rettificato il
valore venale dell’area fabbricabile rispetto a quello negli anni precedenti dichiarato.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che il provvedimento —
impugnato per difetto di adeguata motivazione- “pur non presentando ampie
motivazioni, ….ha consentito al contribuente di contestare l’an ed il quantum della
pretesa tributaria, raggiungendo quindi lo scopo di consentire la possibile difesa”; nel
merito della questione controversa, poi, la Commissione ha evidenziato che “il valore
ricavato dall’ente impositore è stato determinato con quanto previsto dal ripetuto art.5
comma 5 D.Lgs. 504/92, a differenza della relazione tecnica di parte che non ha
tenuto conto dei predetti parametri”.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Amministrazione comunale di Catania si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

3

letti gli atti depositati

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato sia alla violazione dell’art.3 della
legge n.241/1990 e dell’art.7 della legge n.212/2000) la ricorrente si duole in sostanza
del rigetto del motivo di impugnazione fondato sull’assunto del difetto di
motivazione del provvedimento impositivo, nel quale non sono stati minimamente
indicati “i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l’emissione degli atti

Il motivo di impugnazione è inammissibilmente formulato.
Sebbene implicitamente proposta, la doglianza rivolta nei confronti della sentenza
impugnata si appunta contro la ritenuta congruità ed idoneità della motivazione del
provvedimento impositivo con riguardo al contenuto delle contestazioni formulate
dall’Amministrazione a supporto della pretesa di maggior ammontare dell’imposta
dovuta.
A tal proposito (ed anche a voler sorvolare sulla circostanza che la sentenza è fondata
su due distinte rationes di rigetto dell’appello, la seconda delle quali non è stata
affatto oggetto di impugnazione) è però dirimente la circostanza che la censura di
parte ricorrente si presenta del tutto in contrasto con l’onere di autosufficienza

dr,

ricorso per cassazione, sancito dall’art.366 cpc
Sul punto è sufficiente osservare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di
legittimità, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria
regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso (anche sotto il profilo
della corrispondenza ai requisiti minimi di legge) in ordine alla motivazione di un
avviso di accertamento -il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui
motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo
giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso- è
necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della
motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal
giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo
giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (per tutte, Cass. n.
15867 del 2004).

4

amministrativi”.

La parte ricorrente non si è attenuta a siffatto onere, limitandosi a ribadire in termini
apodittici l’assunto di inidoneità della motivazione del provvedimento impugnato,
sicché l’esame del merito della questione resta inevitabilmente assorbito dal rilievo
dell’inammissibilità del ricorso.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per

Roma, 15 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma 1’8 maggio 2013.

inammissibilità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA