Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14623 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 04/07/2011), n.14623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1472-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege;

– ricorrente –

contro

A.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7715/2005 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 30.12.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14.04.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avvocato dello Stato Stefano Varone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Napoli A.V., tacente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA), fino al 31.12.99 dipendente di ente locale e passato dall’1.1.00 alle dipendenze dell’allora Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, lamentava che, in violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 in occasione di tale passaggio non le era stata riconosciuta l’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza, ma solamente quella corrispondente al trattamento economico in godimento al momento del trasferimento (cd. maturato economico). Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il suo diritto all’inquadramento nei ruoli ministeriali con anzianità giuridica ed economica pari a quella maturata nell’ente di provenienza e che il Ministero e l’Istituto di destinazione fossero condannati ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali ed a corrispondere le relative differenze retributive.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla dipendente per l’erronea interpretazione data alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, la Corte di appello di Napoli con sentenza del 30.12.05 accoglieva l’impugnazione nei confronti del Ministero e non anche dell’Istituto scolastico, dichiarando, con decorrenza 1.1.2000, il diritto degli appellanti al riconoscimento dell’anzianità maturata fino al 31..12.99 presso l’ente locale di provenienza, con tutte le conseguenze ai fini economici e giuridici.

3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione.

Non svolge attività difensiva la dipendente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso è inammissibile.

5.- Parte ricorrente ha chiesto all’ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di Roma che l’atto di impugnazione fosse notificato alla resistente nel suo domicilio eletto presso il difensore di secondo grado. L’ufficiale giudiziario ha proceduto alla spedizione di una copia dell’atto a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., compiendo tutte le operazioni ivi indicate.

Dall’avviso di ricevimento allegato all’originale del ricorso depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., non risulta tuttavia che il ricorso stesso sia stato notificato ad alcuno.

Non potendo essere accolta l’istanza di rimessione in termine presentata dalla difesa erariale, non ricorrendo le condizioni dell’art. 184 bis c.p.c., e non essendo l’atto di impugnazione idoneo alla costituzione del contraddittorio processuale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6.- Nulla deve statuirsi sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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