Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14622 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 26/05/2021), n.14622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12475/2020 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri n. 40,

presso Avv. Anna Rosa Oddone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 173/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 12 febbraio 2020, n. 173, che ha respinto l’appello avverso ordinanza del primo giudice, a sua volta reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

Non svolge difese l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso prospetta le seguenti censure:

1) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), o comunque omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto la corte territoriale lo ha ritenuto non credibile, a fronte di un racconto, al contrario, del tutto verosimile, onde avrebbe dovuto almeno concedergli il beneficio del dubbio e meglio approfondire la situazione dei luoghi;

3) (ma 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto la corte territoriale non ha ben valutato la sua situazione di vulnerabilità invece estrema, limitandosi a ritenere che l’istituto della protezione umanitaria è stato abrogato dal cd. decreto sicurezza.

2. – La corte territoriale ha osservato che il ricorrente, nato a (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), è risultato non credibile nel suo racconto, vertente sulla professione di fotografo, nel cui ambito, su richiesta della polizia, egli avrebbe fotografato la scena del crimine nello scontro tra due sette, così che i membri di una di queste avevano preteso da lui la consegna delle fotografie, e lo avrebbero minacciato ed accoltellato, inducendolo alla fuga.

Ha, quindi, osservato che l’intero racconto è generico e nel complesso non credibile; che non sussistono le condizioni D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base delle più recenti Coi; che non vengono neppure allegate situazione di particolare vulnerabilità a sostegno della richiesta di protezione umanitaria, dato che numerose analisi ed indagini mediche non hanno evidenziato alcunchè a carico dell’apparato renale, come invece dedotto al predetto, nè altre patologie; non sussiste nessuna integrazione in Italia; non risultano compromessi nel paese diritti fondamentali.

Ha, quindi, provveduto a revocare l’ammissione al gratuito patrocinio, con separato provvedimento.

3. – Il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, spillata dopo la notificazione del ricorso e priva dei riferimenti al provvedimento impugnato.

Dunque, la procura speciale non sussiste, in quanto indica genericamente di attribuire al difensore la facoltà di difenderlo “nel presente giudizio di appello avanti alla Corte di cassazione di Roma contro il Decreto del Tribunale di Torino del”, senza neppure indicare verso quale provvedimento, ma al contrario utilizzando espressioni giuridicamente prive di senso.

Secondo principio consolidato (cfr., da ultimo, Cass. 13 marzo 2020, n. 7137), in tali casi “la procura non è un “tutt’uno” con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione”.

4. – La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto; inoltre, non essendo stato in nessun caso il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in suo favore, l’eventuale ammissione del richiedente la protezione non giova ad escludere il versamento del contributo, sia per l’iscrizione a ruolo, sia per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’avv. ANNA ROSA ODDONE, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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