Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14622 del 18/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 18/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 18/07/2016), n.14622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4701/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA
G. MAZZINI, 27, presso lo studio dell’Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO
AFELTRA, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati
DANIELA IACCHETTI, CHIARA TOMASETTI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 576/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 13/02/2010 R.G.N. 219/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato GIGA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 576/2009, depositata il 13 febbraio 2010, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Cremona, che aveva dichiarato illegittimo il contratto a termine stipulato dalla S.p.A. Poste Italiane e da A.D., per il periodo dall’1 luglio al 30 settembre 2003, al sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito, presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, che l’onere di specificazione previsto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con cinque motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.
Deve innanzitutto essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, posto che dagli atti risulta che la prima notifica, senza peraltro giungere a compimento, è stata inoltrata a mezzo del servizio postale il 10 febbraio 2011 e, pertanto, tempestivamente entro il termine di un anno ex art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta mediante deposito il 13 febbraio 2010, e che la seconda notifica, rinnovata il 29 aprile successivo, si è regolarmente perfezionata in data 5 maggio 2011.
Ciò premesso, è fondato e deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale la società, deducendo Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche in relazione all’art. 12 preleggi e agli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto che il contratto a termine inter partes sarebbe illegittimo in considerazione della genericità della causale e, in particolare, della mancata indicazione del nominativo del lavoratore o dei lavoratori sostituiti nonchè della causa della sostituzione.
La Corte territoriale non si è, infatti, attenuta al principio di diritto, di cui a Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, per il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti Integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (conformi Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577; 16 novembre 2010 n. 23119; 26 aprile 2013 n. 10068).
In relazione a tale conclusione restano assorbite le censure di cui al primo, al terzo, al quarto e al quinto motivo di ricorso, con i quali è stata rispettivamente denunciata la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla prova offerta dalla ricorrente società; l’errore della Corte territoriale nel ritenere che la stessa non avesse dimostrato la sussistenza delle allegate esigenze sostitutive; la violazione dell’art. 1419 c.c., avendo la Corte erroneamente ritenuto che dalla nullità del termine apposto al contratto potesse derivare la conseguenza della sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato; la violazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni, avendo la lavoratrice diritto alle retribuzioni solo dal momento della effettiva ripresa del servizio.
La sentenza deve, pertanto essere cassata in relazione la motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, la quale procederà a nuova valutazione della fattispecie attenendosi al principio di diritto sopra richiamato.
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016