Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14622 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5994-2005 proposto da:

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LABIENO 70, presso lo studio dell’avvocato NARDELLI

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONICELLI COSIMO;

– ricorrente –

e contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 226/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 18/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI VINCENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto, che aveva disposto il taglio di tutti i rami delle piante di L.C. che non rendevano esercitabile in modo compiuto la servitù di passaggio goduta da T.M. sul fondo della predetta, la stessa L., con atto del 2003, proponeva appello, cui resisteva il T..

Con sentenza in data 9.7.2004/18.1.2005, il tribunale di Taranto, in composizione monocratica, accoglieva il gravame nella parte in cui era stato disposto il taglio di tutti i rami, accogliendo invece la domanda di potatura delle piante, mentre rigettava nel resto l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava il tribunale adito che era applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1067 c.c., atteso che la L. aveva omesso di procedere alla potatura degli alberi che si protendono sulla strada, così finendo per frapporre ostacolo all’esercizio della servitù, sicchè doveva essere disposto non già il taglio dei rami ma la potatura degli alberi così come del resto richiesto dal T., stante che solo tale misura conciliava e conservava nel caso di specie le esigenze contrapposte dei fondi interessati al rapporto di servitù.

Le altre censure non potevano trovare accoglimento, in quanto l’art. 1053 c.c. riguarda solo le servitù coattive, mentre quella di cui si discute ha natura convenzionale, mentre l’art. 1069 c.c. riguarda ipotesi non riconducibili alla fattispecie in esame e il richiamo all’art. 1227 c.c., che può essere applicato solo su eccezione di parte, era reso inconferente per la mancata proposizione dell’eccezione relativa nel giudizio di prime cure.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, la L., mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione del l’art. 1067 c.c.; mentre la addotta violazione della norma citata non risulta in alcun modo esplicitata, per cui non può che rilevarsi la assoluta genericità della doglianza relativa, la pretesa contraddittorietà della motivazione consisterebbe invece nella dissertazione svolta in sentenza dal giudice dell’appello circa la differenza esistente tra la potatura dei rami ed il taglio secco degli stessi.

L’aver disposto poi la potatura tale da consentire il compiuto esercizio della servitù, contrasterebbe con la constatazione conseguita ad un accesso sul luogo in prime cure, secondo cui l’esercizio della servitù era causato non dalla mancata potatura, ma dai rami sporgenti.

Deve ritenersi che la richiamata differenza tra potatura e taglio secco non sia stata richiamata per asserire che solo la prima poteva essere legittimamente imposta, ma per richiamare la necessità che l’eliminazione degli impedimenti esistenti al compiuto esercizio della servitù doveva essere compita nel rispetto delle regole della buona agronomia.

Su questa base interpretativa, che contempera le esigenze dei due fondi, il motivo non può pertanto trovare accoglimento, anche in relazione al fatto che l’originaria domanda del T. andava interpretata come volta ad ottenere il compiuto esercizio della servitù spettante gli.

Con il secondo mezzo si lamenta, oltre a vizio di motivazione, la violazione dell’art. 1030, oltre che degli artt. da 1053 a 1059 c.c.;

ci si duole in particolare del fatto che il taglio dei rami costituirebbe un facere, una prestazione positiva, che non costituisce parte integrante del contenuto della servitù, in cui al proprietario del fondo servente viene imposto un peso consistente in un pati o comunque un non facere e mai in un facere.

Questa Corte aderisce con completa condivisione all’orientamento secondo cui la servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l’obbligo di un facere, purchè esso costituisca una obbligazione accessoria che non esaurisca l’intero contenuto della servitù, in quanto volto solo a consentirne il compiuto esercizio (cons. Cass. 29.8.1998, n. 8610); va ulteriormente specificato che questa Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto (Cass. 13.6.1995, n. 6683) compatibile con il contenuto della servitù l’obbligo di rimuovere o potare alberi che ostacolassero l’esercizio della servitù.

In ragione di tanto, considerata la natura certamente accessoria da ascriversi al mantenimento delle condizioni minime per l’esercizio della servitù, così integrata la motivazione della sentenza impugnata, anche tale mezzo non merita accoglimento.

Con il terzo mezzo, lamentandosi violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 345 c.p.c., in relazione alla ritenuta tardività dell’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., siccome sollevata solo in appello, devesi rilevare che trattasi di eccezione in senso proprio, come tale non proponibile per la prima volta in sede di gravame, tesi questa peraltro non contestata in sè dalla ricorrente, ma di cui si sostiene l’attenuazione ove il giudizio di primo grado si sia svolto di fronte al giudice di pace, atteso che ne relativo procedimento non vi sarebbe obbligo di difesa tecnica.

Ove non si aderisse a tale tesi restrittiva, si prospetta la non manifesta infondatezza, in un caso del genere, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 345 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..

Ai fini della valutazione della questione di legittimità costituzionale così sollevata occorre verificarne, ancor prima della non manifesta infondatezza, la rilevanza; a prescindere da ogni altra considerazione e quindi anche da altre precedenti pronunce avutesi al riguardo, devesi rilevare che nel corso del procedimento di fronte al giudice di pace, l’odierna ricorrente ha goduto, come emerge dalla intestazione stessa della sentenza di prime cure, di assistenza tecnica; devesi concludere che, nel caso che ne occupa, la sollevata questione di legittimità costituzionale non ha il requisito della rilevanza.

Anche tale motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso. Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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