Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14622 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14622 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORCARO Mariarosaria (PRC MRS 48D47 F839A), rappresentata
e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Innocenzo Calabrese, elettivamente
domiciliata in Roma, via Benedetto Bompiani n. 32, presso
lo studio dell’Avvocato Pietro Ferrandes;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controrícorrente avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma,
depositato in data 6 marzo 2014 (R.G.V.G. n. 51658/2013).

Data pubblicazione: 13/07/2015

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio dell’il giugno

2015

dal Presidente relatore

Dott. Stefano Petitti.
che PORCARO Mariarosaria, con ricorso

depositato presso la Corte d’appello di Roma il
2013,

30 luglio

proponeva opposizione, ai sensi dell’art.

della legge n. 89 del

2001,

5-ter

avverso il decreto con il

quale il consigliere delegato della medesima Corte
d’appello aveva rigettato la sua domanda di equa
riparazione relativa ad un giudizio iniziato il 10 marzo
2007

e concluso il

23

novembre

2012,

rilevando che il

giudizio stesso aveva avuto una durata inferiore a sei
anni e, quindi, ragionevole, ai sensi dell’art.

2,

coma

2-ter, della citata legge n. 89 del 2001;

che la Corte d’appello rigettava l’opposizione
condividendo l’interpretazione del consigliere delegato,
in quanto il complesso delle disposizioni rilevanti doveva
essere interpretato nel senso che la determinazione della
durata ragionevole di un giudizio di primo grado in tre
anni vale per il solo caso in cui il giudizio si sia
sviluppato in più gradi, mentre il termine di sei anni ha
una portata generale e opera in ogni caso in cui il
giudizio presupposto abbia avuto una durata inferiore a
sei anni;

Ritenuto

che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello PORCARO Mariarosaria ha proposto ricorso sulla
base di un motivo;
che

l’intimato

Ministero

ha

resistito

con

che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[…] Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001) la parte
ricorrente sostiene la erroneità della interpretazione
data dalla Corte d’appello alla disposizione di cui
all’art. 2, comma 2-ter, della legge n. 89 del 2001,
atteso che in tal modo si verrebbe a creare un insanabile
contrasto con quanto stabilito dal comma
medesimo art. 2, a tenore del quale

u si

2-bis

del

considera

rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se
il processo non eccede la durata di tre anni in primo
grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel
giudizio di legittimità”.
Il ricorso appare fondato;

controricorso;

La Corte di cassazione ha infatti avuto modo di affermare
il principio per cui “in tema di equa riparazione per
violazione del termine ragionevole del processo, l’art. 2,
comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui

giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo
non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura
che implica una valutazione complessiva del giudizio
articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con
riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado”
(Cass. n. 23745 del 2014).
La Corte d’appello di Roma si è, all’evidenza, discostata
da tale principio.
Si propone, quindi, la trattazione del ricorso in camera
di consiglio perché lo stesso venga ivi accolto»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale, del resto non sono state rivolte critiche di
sorta;
che, dunque, il ricorso va accolto e il decreto
impugnato va conseguentemente cassato, con rinvio, per
nuovo esame della domanda, alla Corte d’appello di Roma,
in diversa composizione;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

-4-

detto termine si considera comunque rispettato se il

La Corte

accoglie

il ricorso;

cassa

il decreto

impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione.

VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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