Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14622 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14622

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20672-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

L.M., L.L., B.A., BE.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1379/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione contro L.M., L.L., B.A. e Be.Al., avverso la sentenza del 27 febbraio 2015 della Corte d’appello di Roma.

1.1. La vicenda oggetto di lite insorgeva da un’opposizione proposta nel marzo 2012 dal Ministero dell’Interno davanti al Tribunale di Roma, avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dagli intimati per il pagamento della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione per il periodo gennaio 2011- novembre 2011, riguardo ad una locazione immobiliare.

1.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del novembre 2012, dichiarava l’opposizione inammissibile, in quanto introdotta con citazione anzichè con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. e considerato che la successiva iscrizione a ruolo non era avvenuta entro il termine in cui l’opposizione avrebbe dovuto proporsi con ricorso.

1.3. Il Ministero dell’Interno impugnava detta sentenza e la Corte d’appello, con ordinanza del 18 dicembre 2013, dichiarava inammissibile l’appello ex art. 348-bis c.p.c., disattendendo la prospettazione dell’appellante, che aveva invocato – siccome giustificativa della tempestività dell’opposizione al decreto – l’applicabilità della disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, là dove prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda, nel caso di mutamento del rito si producano secondo le forme del rito seguito prima del mutamento.

1.3. Avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, il Ministero dell’Interno proponeva, con citazione notificata il 12 marzo 2014, richiesta di revocazione per errore di fatto, individuando l’errore di fatto nell’affermazione con cui la Corte romana aveva ritenuto inapplicabile la disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, reputando che non poteva trovare applicazione per essere avvenuta la notificazione del decreto ingiuntivo anteriormente alla sua entrata in vigore.

1.4. Con ricorso notificato il 9 maggio 2014, invece, il Ministero proponeva ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., contro la sentenza di primo grado e per quanto poteva occorrere contro l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.

1.5. Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, la Corte d’appello capitolina dichiarava inammissibile la domanda, sul presupposto che l’ordinanza resa ex art. 348-bis non è suscettibile di revocazione, essendo impugnabili con tale mezzo esclusivamente le sentenze.

1.6. Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado e l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. è stato iscritto al n.r.g. 12293 del 2014.

2. Al ricorso per cassazione in esame non v’è stata resistenza degli intimati.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale a norme dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016.

Non sono state depositate memorie e conclusioni scritte.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente deduce “violazione degli artt. 131 e 132 c.p.c., art. 270 c.p.c., comma 2, artt. 348-bis, 348-ter e 395 c.p.c., in combinato disposto agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. con il mezzo della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

2. La Corte territoriale ha escluso l’esperibilità della revocazione adducendo innanzitutto l’argomento letterale che l’art. 395 c.p.c. non consente quella impugnazione contro le ordinanze, ma solo contro le sentenze. Ha, poi, soggiunto che ulteriori ragioni nel senso dell’inammissibilità si deducono sia dal fatto che l’ordinanza non decide la materia del contendere “che resta disciplinata dalla sentenza di primo grado”, sia dal fatto che la sua pronuncia ha il solo effetto di rendere ricorribile in Cassazione la sentenza di primo grado, il che escluderebbe che essa sia idonea ad acquisire efficacia di cosa giudicata ai sensi dell’art. 324 c.p.c..

3. Nell’illustrazione del motivo la tesi dell’ammissibilità della revocazione è sostenuta adducendo come premessa che in linea generale l’ordinanza ex art. 348-bis assumerebbe carattere decisorio e sarebbe ricorribile per cassazione in tutte le ipotesi nelle quali il giudice d’appello non abbia reso una decisione perfettamente sovrapponibile nella motivazione in fatto ed in diritto a quella del giudice di primo grado. Da tale premessa si fa discendere che in tali casi l’ordinanza, avendo natura di sentenza, sarebbe impugnabile con la revocazione per errore di fatto, ove risulti pronunciata dal giudice d’appello sulla base di un errore di fatto.

Nella specie tale errore era stato individuato nella citazione per revocazione nell’avere la corte capitolina, nell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., erroneamente ritenuto inapplicabile il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, per errore di fatto costituito dall’avere opinato che la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo originanti la lite fosse stata anteriore all’entrata in vigore del d.lgs., mentre era stata successiva.

4. Il motivo di ricorso è privo di fondamento, sebbene all’esito di una correzione della motivazione della sentenza impugnata.

Queste le ragioni.

Mette conto in primo luogo di rilevare che la questione dell’eventuale individuazione della deducibilità contro l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. di errori di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 tramite il mezzo della revocazione deve essere ora affrontata al lume dell’arresto con cui le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 1914 del 2016, hanno individuato, disattendendo l’orientamento di parte delle sezioni semplici contrario all’ammissibilità in ogni caso, l’ammissibilità contro detta ordinanza del rimedio del ricorso per cassazione in talune limitate ipotesi, considerando che in esse l’ordinanza assume valore decisorio.

Le Sezioni Unite, com’è noto, hanno affermato i seguenti principi: “La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti. L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso. L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione”.

Ebbene, negli stessi casi nei quali, secondo le Sezioni Unite, l’ordinanza ex art. 348-bis integra una sentenza in senso sostanziale e, dunque, qualora la decisione abbia assunto nel suo contenuto finale tale natura, ove essa sia stata frutto, nel pregresso procedimento decisorio, di un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, si deve ritenere che, poichè il provvedimento è una (sostanziale) sentenza, esso sia ed anzi debba impugnarsi con la revocazione, se si intende denunciare non il risultato finale della decisione come erroneo secondo i paradigmi dell’art. 360 c.p.c., bensì dolersi dell’errore di fatto che ha inficiato il procedimento motivazionale pregresso.

5. Dunque, la motivazione resa dalla sentenza impugnata non è condivisibile nella sua affermazione di assolutezza dell’esclusione dell’ammissibilità del rimedio della revocazione.

6. Senonchè, il dispositivo di inammissibilità reso dalla pronuncia impugnata risulta corretto sulla base di una ragione preliminare, che si colloca a mite della verifica dell’essere stata proposta la revocazione contro un’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis, da considerarsi, alla stregua di Cass. n. 1914 del 2016 come sentenza in senso sostanziale e, dunque, ricorribile in Cassazione.

Detta ragione si rinviene nella circostanza che la notificazione dell’impugnazione per revocazione avrebbe dovuto considerarsi in via preliminare tardiva, in quanto risulta da attestazione della cancelleria della Corte d’Appello di Roma, pervenuta a questa Corte nell’ambito del giudizio di cassazione iscritto al n. r.g. 12293 del 2014 e deciso all’udienza dell’11 novembre 2016, che l’ordinanza venne comunicata lo stesso 18 dicembre 2013.

Poichè l’art. 348-ter, sebbene nel disciplinare la fattispecie normale della reazione con i mezzi di impugnazione in presenza di pronuncia dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ha previsto, come termine concorrente per l’impugnazione, individuata nel ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, il decorso dalla comunicazione, tale termine deve ritenersi operante, in concorso con quello dalla notificazione ad istanza di parte e con il c.d. termine lungo, per qualsiasi mezzo di impugnazione che, al di là del caso normale disciplinato dal legislatore, si individui in base ai principi generali come esperibile contro l’ordinanza.

Tale conclusione è stata affermata con riferimento al ricorso per cassazione da Cass. (ord.) n. 18827 del 2015 e ribadita da Cass. (ord.) n. 25456 del 2016,

Le medesime ragioni colà esposte a favore dell’applicabilità generalizzata del termine concorrente dalla comunicazione sono idonee a giustificare l’affermazione che “l’impugnabilità con il mezzo della revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, ove tale rimedio si configuri esperibile, deve ritenersi assoggettata ai termini prescritti dall’art. 348 ter, comma 3, c.p.c.”.

L’impugnazione per revocazione avrebbe dunque dovuto dichiararsi preliminarmente inammissibile per tardività, essendo stata proposta con citazione notificata ben oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

Così corretta la motivazione il ricorso deve rigettarsi.

7. Peraltro, fermo che l’errore revocatorio sarebbe stato configurabile nella supposizione erronea che la vicenda non fosse soggetta ratione temporis alla disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, ma nella specie la decisione della corte territoriale non risultava sentenza in senso sostanziale ai sensi della sentenza delle SS.UU. (in quanto la questione poi decisa sulla base dell’errore revocatorio esulava dai limiti indicati dalle SS.UU.), il Collegio rileva che, qualora ciò non si fosse condiviso, si sarebbe dovuto ritenere che l’errore sarebbe stato in ogni caso privo di decisività, perchè l’applicazione della disciplina di cui a quella norma si sarebbe dovuta dire ininfluente sulle sorti del giudizio, giusta il principio di diritto secondo cui quella norma concerne solo la fase di introduzione della lite in primo grado e non in sede di impugnazione (si veda Cass. (ord.) n. 13815 del 2016: “L’impugnazione avverso l’ordinanza reiettiva del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. a, va proposta con atto di citazione anzichè con ricorso e, nel caso di erronea introduzione del giudizio, la tempestività del gravame va verificata con riferimento non solo alla data di deposito dell’atto introduttivo, ma anche a quella di notifica dello stesso alla controparte, che deve avvenire nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c. a pena di inammissibilità, senza che possa essere effettuata alcuna conversione conversione del rito in appello, riguardando il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 solo il primo grado.”), e considerato che l’opposizione al decreto presenta anche un profilo di impugnazione.

8. Il ricorso è, dunque, rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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