Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14622 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16056/2010 proposto da:

P.B., P.I. nella qualità di eredi di S.

I.V. a sua volta erede di S.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI Gina, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4291/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

26.5.08, depositata il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Relatore Dott. Rosa ARIENZO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv.

Clementina Pulli);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis. E’ opportuno precisare che ai fini dell’udienza in camera di consiglio è stato nominato un relatore diverso da quello estensore della menzionata relazione.

Quella impugnata è una sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di interessi e rivalutazione per la ritardata liquidazione di una pensione. La Corte, provvedendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello, che aveva ritenuto non provata la qualità di S.I.V. di erede del pensionato S.P., rigettava la domanda, avendo ritenuto maturata la prescrizione decennale. Osservava che a tale conclusione, nella concorrenza degli altri elementi al riguardo rilevanti, si doveva pervenire per il fatto che non poteva darsi rilievo, come atto interruttivo della prescrizione, alla lettera che sarebbe pervenuta all’Inps il 22.9.1994, di cui non era stata fatta menzione nel ricorso introduttivo (e che risultava inserita solo all’ultimo posto nell’indice degli atti di cui al fascicolo di primo grado) e tanto meno nel ricorso in appello a suo tempo presentato.

Il ricorso per cassazione è proposto da P.I. e P. B., nella indicata qualità di eredi della originaria ricorrente. I rilievi della relazione circa una possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso per la mancata documentazione di tale qualità di eredi sono superati dalla constatazione che in effetti risulta prodotta adeguata documentazione sul punto.

Il ricorso però è manifestamente infondato nel merito, dato che non possono ritenersi rilevanti ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione le deduzioni di cui all’unico motivo di ricorso, secondo cui la lettera sopra indicata – la cui decisività ai fini della interruzione della prescrizione nella specie non è contestata – sarebbe stata prodotta fin dal primo grado, e secondo cui la c.d.

controeccezione di interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio.

Deve rilevarsi, infatti, che alla valorizzabilità di tale atto osta il fatto che, secondo quanto è stato rilevato dal giudice di rinvio e non ha formato oggetto di specifica censura, la rilevanza interruttiva della medesima lettera non era stata fatta valere come motivo di appello.

Tenuto presente che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda per la prescrizione dei diritto, deve quindi farsi applicazione dei principi in materia di specificità dei motivi di appello, in forza dei quali sarebbe stata necessaria la deduzione puntuale delle ragioni ostative della maturazione della prescrizione (in termini, Cass. n. 8710/2009) e specificamente degli atti interruttivi.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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