Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14621 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11685/2020 r.g. proposto da:

I.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Stefania Santilli, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Milano, alla via Lamarmora n. 42;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata il

13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25/03/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.M. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3747/2019, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del Tribunale della stessa città che, – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale (sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) o di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, peraltro ritenuto inattendibile, nonchè della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza ((OMISSIS)), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Cass. n. 5400 del 2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 “l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nonchè il travisamento e l’omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto esaminati e della situazione socio-politica del (OMISSIS)”. Lamenta che la corte territoriale aveva reso una sentenza carente sotto il profilo motivazionale perchè priva di qualsivoglia approccio critico e/o interpretativo correlato alla vicenda specifica dell’ I., al suo vissuto ed alla situazione socio politica reale del (OMISSIS).

2.1. Il motivo è inammissibile atteso che la corrispondente censura è stata ricondotta ad un vizio non più esistente. Invero, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 134 del 2012, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 83 del 2012, è stata mutata la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che può essere invocato soltanto in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: non è più consentito, dunque, censurare la motivazione, salvo che per assenza, incongruità logica o apparenza di essa, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. n. 3060 del 2021, resa in fattispecie con motivo assolutamente analogo a quello odierna; Cass., SU, n. 8053 del 2014). Pertanto, la doglianza in esame, per come conformata, non può essere scrutinata dal Collegio in quanto postula una non più consentita rivisitazione del percorso argomentativo della decisione (cfr. Cass. n. 3060 del 2021).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f). Violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dei parametri normativi per la definizione del danno grave e la possibilità di ricorso alla protezione interna. Omesso esame dell’assenza di possibilità concrete di ricorso alla protezione interna dalla comunità di appartenenza per il ricorrente, vista la legislazione del Paese ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Si critica la sentenza della corte milanese nella parte in cui ha negato la protezione sussidiaria per la ritenuta inattendibilità dell’odierno ricorrente e la carenza di prova di possibili violenze o persecuzioni in ipotesi di suo rimpatrio. Si assume che sarebbe mancata la cooperazione istruttoria della corte predetta in ordine all’accertamento della situazione del Paese d’origine del richiedente, al fine di verificare le condizioni della protezione sussidiaria, e che non era stato considerato che il regime interno non forniva alcuna protezione rispetto alla vicenda narrata.

3.1. Premesso che la censura è specifica ed autosufficiente (cfr. motivi d’appello riportati a pag. 6-7 del ricorso) e che, in particolare, la critica è rilevante in relazione alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rileva il Collegio che l’ I. ascrive alla corte distrettuale di non aver acquisito, nè indicato, COI aggiornate circa l’effettiva situazione socio politica esistente in (OMISSIS), essendosi limitata a dedurre, genericamente, l’insussistenza di una situazione di instabilità nella zona di provenienza dell’appellante.

3.2. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, ha ripetutamente affermato che, nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (cfr., ex multis, Cass. n. 3060 del 2021; Cass. n. 19224/2020; Cass. n. 14350 del 2020; Cass. n. 13940 del 2020; Cass. n. 9230 del 2020; Cass. n. 14283 del 2019).

3.2.1. Nel caso in esame, la corte territoriale, dopo aver ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), ha omesso del tutto di indicare le fonti da cui ha tratto il convincimento circa l’insussistenza, nell’area di provenienza del ricorrente, di una situazione di “violenza indiscriminata” e “conflitto armato interno”, come elaborate dalla Corte di Giustizia Europea (con le note sentenze Elgafaji del 17.2.2009 e Diakitè del 30.1.2014), che, a prescindere dalla valutazione di attendibilità del racconto (cfr. Cass. n. 2461 del 2021), erano rilevanti, per il caso in esame, non solo in relazione alla protezione sussidiaria invocata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ma anche in con riguardo al giudizio di comparazione necessario per la valutazione dei presupposti della protezione umanitaria.

3.3. Per tale ragione, dunque, questa doglianza deve essere accolta, con conseguente assorbimento del terzo motivo (rubricato “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e dell’art. 5, comma 6 T.U. immigrazione, in combinato disposto con gli artt. 3 e 10 Cost., nonchè artt. 3 ed 8 CEDU. Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10 Cost., motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti e documenti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 10 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione ai presupposti per la protezione umanitaria; mancanza o quantomeno apparenza della motivazione e nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni: artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6” e volto a contestare il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

4. In definitiva, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, accolto il secondo ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, ne accoglie il secondo e ne dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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