Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14621 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18156/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

1òAVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3809/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12.5.08, depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che L’INPS chiede, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 2 luglio 2008, nei confronti di P.A., che non ha svolto attività difensiva.

Rilevato che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di pensione d’invalidità civile e che la Corte d’appello, rinnovata la ctu, l’ha accolta con decorrenza però differita: dal settembre 2006.

Rilevato che l’INPS denunzia violazione di legge perchè è stata così riconosciuta una pensione d’invalidità civile a persona che aveva già compiuto i 65 anni al momento del perfezionamento del diritto.

Rilevato che il dato è innegabile: la P. è nata il (OMISSIS). I requisiti sanitari sono stati ritenuti sussistenti, in modo da consentire il riconoscimento, dal settembre 2006, epoca in cui la P. aveva già compiuto 65 anni.

Rilevato che questa Corte ha costantemente ribadito il seguente principio di diritto: “La pensione di invalidità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non può essere riconosciuta a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età – o che, comunque, ne abbia fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età -, come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per invalidità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8” (Cass. n. 7807 del 2001 e n. 11812 del 2003).

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere accolto e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la controversia può essere decisa anche nel merito.

Rilevato che nel merito, per le ragioni su esposte, la domanda deve essere rigettata.

Rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio è precedente all’ottobre 2003 e che pertanto non si applica la nuova normativa in materia di spese delle controversie previdenziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla sulle spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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