Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14620 del 18/07/2016

Cassazione civile sez. un., 18/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 18/07/2016), n.14620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11742/2015 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, MICHELE MERCATI

17/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CESCHINI, che la

rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PEPE, che lo rappresenta e

difende, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

17599/2015 del TRIBUNALE di ROMA;

uditi gli avvocati Armando RESTIGNOLI per delega dell’avvocato

Roberta Ceschini e Marco PEPE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore Generale Dott.

Giovanni GIACALONE, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni

Unite, rigetti il ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice

italiano.

Fatto

I FATTI

Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, L.C., cittadina singaporeana moglie di S.S., chiede a questa Corte di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano nel procedimento di separazione personale pendente dinanzi al Tribunale di Roma, introdotto dal marito con ricorso depositato in pari data (18.3.2015) rispetto alla domanda di divorzio da lei stessa presentata dinanzi alla Family Justice Court of Singapore (che, il successivo 15 aprile, aveva già emesso i provvedimenti urgenti relativi alla prole minorenne, ordinando al padre di non sottrarre i due figli alla giurisdizione singaporeana e di non rimuoverli dalla loro residenza, disciplinandone poi, con successivo provvedimento del 29 aprile, il diritto di visita).

Resiste con controricorso S.S..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n. 2201 del 2003.

Il motivo è privo di pregio.

Non risultano, difatti, applicabili al caso di specie – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2201 del 2003, non vertendosi in tema di riparto di giurisdizione tra giudici degli Stati dell’Unione, vincolati dal Regolamento stesso (si rivela, difatti, inconferente il richiamo di parte ricorrente alla sentenza della Corte di giustizia del 29.11.2007, resa nel procedimento C-68/07 in tema di riparto di giurisdizione tra giudici degli Stati dell’Unione – francese e svedese, nella specie), per essere uno degli Stati aventi astrattamente giurisdizione nella materia de qua estraneo all’Unione stessa (la Corte di giustizia, al paragrafo 26 della sentenza poc’anzi ricordata, stabilì che, per affermare la giurisdizione, doveva esistere “un reale nesso di collegamento tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”).

Non appare per altro verso predicabile alcuna ipotesi di litispendenza internazionale, stante la diversità di petitum e di causa petendi, rispettivamente, tra la causa di divorzio introdotta dalla ricorrente singaporeana dinanzi ai giudici domestici e quella di separazione pendente in Italia (così, nella sostanza, Cass. ss.uu. 9884/2001 e 10935/1995).

Va di converso affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla causa di separazione introdotta dal S. dinanzi al Tribunale di Roma, giusta i criteri di collegamento di cui della L. n. 218 del 1995, art. 32, comma 1, ricorrendo, nella specie, tanto quello della cittadinanza italiana dell’attore, quanto quello della celebrazione del matrimonio in Italia – criteri integrati dall’indicazione della legge applicabile che, ai sensi del precedente art. 31, è quella dello Stato nel quale (come nella specie) la vita matrimoniale si è prevalentemente localizzata.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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