Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14620 del 17/06/2010
Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 17/06/2010), n.14620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5529-2005 proposto da:
PAD PRODUTTORI AGRICOLI DESENZANO SCARL in persona del legale
rappresentante pro tempore L.M., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato
IVELLA ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BRIGONI UMBERTO;
– ricorrenti –
contro
REGIONE LOMBARDIA in persona del Presidente pro tempore della GIUNTA
REGIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso
lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FORLONI ANTONELLA, VIVONE PIO DARIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5541/2004 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata
il 09/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato IVELLA Enrico, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Paola CONTICIANI, con delega depositata in udienza
dell’avvocato TEDESCO, difensore del resistente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA AURELIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cooperativa P.A.D. – Produttori Agricoli Desenzano e L.M. proponevano al Tribunale di Brescia opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, con cui la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia aveva comminato ai ricorrenti sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire forme idonee di garanzia nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate così come previsto dalla L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 3, e dal D.M. 25 ottobre 1995, art. 4.
Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza dep. il 9 dicembre 2004 il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione del L., attuale rappresentante della società opponente, ad impugnare in proprio l’opposizione all’ingiunzione che era stata emessa nei confronti del precedente rappresentante della società; rigettava l’opposizione proposta dalla Cooperativa, ritenendo provati gli addebiti contestati.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa P.A.D. – Produttori Agricolo Desenzano affidato a cinque motivi illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso la Regione Lombardia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e nullità della sentenza impugnata, censura la sentenza impugnata laddove veniva riportato che l’udienza di discussione si sarebbe tenuta il 3.12.2004, quando invece l’ultima udienza in cui le parti avevano precisato le conclusioni si era tenuta il 26-1-2004: non era stata data alcuna comunicazione al procuratore della ricorrente di ordinanza emessa fuori udienza con cui si fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Il motivo è infondato.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura di vizio in procedendo della doglianza lamentata, è risultato che la causa, trattenuta in decisione il 26-1-2004, era rinviata al 27-1-2004 per la lettura del dispositivo; quindi era rimessa sul ruolo e rinviata alla udienza del 3-12-2004 in cui comparivano i procuratori delle parti: all’esito della discussione il Giudice rinviava per la lettura del dispositivo al 6-12-2004, udienza nella quale non compariva alcuna delle parti.
Orbene, la mancata comunicazione del rinvio all’udienza del 3-12-2004 è irrilevante, giacchè – secondo quanto risulta dal verbale di udienza che fa fede fino a quella di falso di quanto ivi acclarato – i procuratori delle parti erano in quel giorno comparsi, partecipando alla discussione. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo nullità della sentenza impugnata nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia che il decreto impugnato era stato emesso nei confronti di V.G., Presidente della Cooperativa P.A.D. al momento dell’infrazione ma era stato notificato a L.M., Presidente della Cooperativa al momento della notifica, mentre andava effettuata nei confronti del V. personalmente, attesa la caratterizzazione personale delle responsabilità nell’illecito amministrativo.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento CEE nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata che, nell’escludere il contrasto fra tale normativa e la L. n. 468 del 1992, art. 5, non aveva adeguatamente motivato in ordine alla questione che, in base alla disciplina comunitaria, l’autorizzazione riconosciuta all’acquirente di effettuare la trattenuta nei confronti dei produttori, che avevano effettuato consegne di latte in eccedenza rispetto alle quote latte consentite, deve intendersi come facoltà e non come obbligo.
Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso la buona fede dei soggetti sanzionati.
Con il quinto motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione, deduce che il tribunale non aveva motivato in ordine a quanto sostenuto dal Cooperativa che aveva dedotto di avere agito nell’esercizio di una legittima facoltà.
Vanno esaminati innanzitutto il terzo, il quarto e il quinto motivo che hanno priorità logico giuridica rispetto al secondo e, stante la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre ricordare che, in relazione alla questione relativa alla trattenuta, da parte degli acquirenti, del prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 12.12.2006 n. 26434 hanno affermato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29.4.1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; pertanto la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e devono quindi essere disapplicati. Tale recente orientamento, cui questa Corte ritiene di dover accedere, comporta la fondatezza del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso.
Il secondo motivo è assorbito. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.:
deve essere accolta l’opposizione proposta dalla Cooperativa P.A.D. – Produttori Agricoli Desenzano. In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, vanno compensate le spese relative al giudizio di merito e quelle della presente fase.
PQM
Accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso assorbito il secondo rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dalla Cooperativa P.A.D. – Produttori Agricoli Desenzano Compensa le spese relative al giudizio di merito e quelle della presente fase.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010