Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14620 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17495-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, MAURO RICCI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G. (OMISSIS), L.L.

(OMISSIS), L.A. (OMISSIS), L.

G. (OMISSIS), L.P. (OMISSIS), tutti

quali eredi di M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 502/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

16.4.09, depositata il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CURZIO Pietro;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RILEVATO

Che l’INPS ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina, pubblicata il giorno 25 giugno 2009, nei confronti degli eredi di M.A., che non hanno svolto attività difensiva.

Rilevato che il ricorso il ricorso è manifestamente fondato, in quanto denunzia un contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza.

Rilevato in particolare che nella motivazione vengono esposte le ragioni per le quali il ricorso dell’INPS avrebbe dovuto essere accolto (la motivazione si apre con la frase: “l’appello va accolto”, prosegue con l’esposizione di una serie di ragioni a sostegno di tale affermazione e si conclude con la frase: “va quindi accolto l’appello e rigettata la domanda di M.A.”).

Rilevato che, invece, il dispositivo è di rigetto del ricorso (“rigetta l’appello”).

Rilevato che, in presenza di tale contrasto insanabile, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altro giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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