Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1462 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16648/2019 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di BRESCIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 555/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 6.2.2017 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia aveva respinto la domanda di A.H. volta al riconoscimento della detta protezione.

Interponeva appello l’ A. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza oggi impugnata, n. 555/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.H. affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per ragioni di priorità logica, il collegio ritiene opportuno esaminare innanzitutto il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’omesso ed erroneo esame delle dichiarazioni rese innanzi la Commissione territoriale e delle allegazioni ivi formulate, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere la storia personale credibile.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha dato atto dei tratti salienti della storia personale riferita dall’ A. e dei motivi per cui la ha ritenuta non credibile. In particolare, ha evidenziato che il richiedente aveva narrato di un dissidio con il cugino, che a causa di ciò lo avrebbe denunciato per imprecisate ragioni; che, tuttavia, il richiedente stesso non aveva saputo riferire nulla sui motivi di tale denuncia, nè sul modo in cui egli sia riuscito a sfuggire alla cattura e ad espatriare, nè, infine, sul motivo per cui, a fronte di una accusa sostanzialmente inconsistente, non abbia scelto di restare in patria per difendersi nelle sedi opportune. Tale articolata motivazione non viene in alcun modo scalfita dalla censura, che si risolve, in buona sostanza, in una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale, da ritenere estranea alle finalità e all’oggetto del giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Passando agli altri motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione la condizione di violenza generalizzata esistente in Bangladesh, Paese di origine del richiedente la protezione.

Con il terzo motivo, che per ragioni logiche merita di essere esaminato insieme al primo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., perchè la Corte territoriale avrebbe omesso di riconoscere la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria alla luce del contesto esistente in Bangladesh.

Con il quarto motivo, da esaminare insieme al primo ed al terzo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione e il travisamento del fatto, perchè il giudice bresciano avrebbe reso una motivazione sostanzialmente apparente in relazione al diniego della protezione sussidiaria.

Le tre censure sono fondate.

La sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione delle C.O.I. consultate dal giudice di merito al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il giudice lombardo si limita, infatti, si limita ad affermare che “… ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria la situazione sicuramente conflittuale esistente in Bangladesh non può essere definita di violenza indiscriminata, nè di conflitto armato. Parimenti non rilevante è la situazione della Libia, paese di transito” (cfr. pag. 8 della sentenza), senza in alcun modo indicare nè le fonti internazionali consultate, nè le specifiche informazioni da esse tratte.

In proposito, si deve ribadire che quando le fonti informative non siano state in alcun modo citate dal giudice di merito, ovvero siano state citate con espressioni talmente generiche da non consentire, in concreto, l’individuazione della loro origine o la loro collocazione temporale, si configura una violazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e

siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono infatti un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione dev’essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Il giudice di merito, pertanto, non può esimersi dal dar conto, in motivazione, della C.O.I. in concreto consultata e dell’informazione specifica da essa tratta, poichè l’omissione non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza dell’informazione utilizzata per la decisione e si riflette, pertanto, in una valutazione di scienza privata, in aperta violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Merita, al riguardo, di essere affermato il seguente principio, che costituisce la specificazione ulteriore di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.

Ove dunque, in conclusione, nel provvedimento impugnato si riscontri l’assenza o la radicale insufficienza delle indicazioni relative alle fonti consultate dal giudice di merito non è necessario (come ritenuto da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22774 del 20/10/2020, non massimata) che il motivo di ricorso contenga l’indicazione delle fonti alternativamente prospettate dal ricorrente, essendo sufficiente evidenziare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, così come declinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone l’indicazione specifica delle fonti aggiornate al momento della decisione, non potendosi presumere, in assenza di tale indicazione, l’assolvimento dell’obbligo di legge.

Dall’accoglimento delle censure in esame deriva l’assorbimento del quinto motivo, con il quale il ricorrente censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

In definitiva, va dichiarato inammissibile il secondo motivo, vanno accolti il primo, terzo e quarto e va dichiarato assorbito il quinto. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo, terzo e quarto motivo; dichiara assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

 

 

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