Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1462 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1462 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19842-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lao rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
NUOVA INVINCIBILE SRL 02135510879 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato TROPEA
SERGIO, rappresentata e difesa dagli avvocati FONDACARO
GIOVANNA, RECCA ANTONINO, giusta delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 23/01/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 190/34/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
31.5.2012, depositata 1’11/06/2012;

14/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonino Recca che ha
chiesto l’inammissibilità con diritto al rimborso totale o in subordine il
rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 19842 sez. MT – ud. 14-11-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: benefici per le province colpite dal sisma del 1990- applicazione

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia — Catania 190/34/12 del 11 giugno 2012 che, ha rigettato
l’appello dell’Ufficio ribadendo che la Nuova invincibile srl ha diritto al rimborso del 90% di
quanto versato per ILOR IRES -IVA per gli anni 1990-1992.
2. La contribuente si è costituita in giudizio.
E’ stata depositata la seguente relazione:
“3. Preliminarmente si deve sottolineare che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee del 17 luglio 2008 in causa C-132/06 con la quale, in esito ad una procedura di
infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto
comunitario degli artt. 8 e 9 1. n. 289/2002, nella parte in cui prevedono la condonabilità, di
rapporti relativi all’ IVA, la controversia in atto riguarda solo più le imposte diverse dall’IVA.
4. Il ricorso deve essere rigettato per la parte non attinente all’IVA.
Invero come ampiamente argomentato dalla sentenza di questa Corte n. 20641 del 1° ottobre 2007
(ripresa in numerose ordinanze della sesta sezione, tanto da divenire jus receptum), il condono
previsto dal comma 17° dell’art. 9 della legge 289/2002 risponde ad una logica del tutto particolare
e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che
riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati
coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990).
Non sono perciò pertinenti le argomentazioni della Agenzia relative al fatto che normalmente le
sanatoria non comportano mai la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato; trattandosi di
disposizione di carattere particolare”.
La difesa della società contribuente ha depositato memoria contestando l’affermazione del relatore
di cui al punto 3. Il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere la valutazione della controversia alla
pubblica udienza.
A seguito della discussione in pubblica udienza, il Collegio ha deciso di sottoporre alla Corte
Europea di Giustizia il quesito che di seguito si espone.
Come ampiamente argomentato dalla sentenza di questa Corte n. 20641 del 1° ottobre 2007
(ripresa in numerose ordinanze della sesta sezione, tanto da divenire jus receptum), il condono
previsto dal comma 17° dell’art. 9 della legge 289/2002 risponde ad una logica del tutto particolare
e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che
riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura color he sono stati

Reg. Gen. 19842/2012
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
Resistente: Nuova invincibile srl

In quest’ottica, la lettera della legge comprende nella misura anche le somme versate al Fisco a
titolo di IVA, ancorchè non costituiscano un esborso a carico del contribuente imprenditore; bensì
la consegna alla mano pubblica di somme provenienti, in ultima analisi, dai consumatori finali e
dagli utenti dei servizi. E la difesa della contribuente ha contestato l’affermazione del relatore
secondo cui tale rimborso sarebbe impedito dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee del 17 luglio 2008 in causa C-132/06.
Con un’attenta (ed abile) esposizione tale difesa sottolinea come la misura in questione non
costituirebbe un “condono fiscale”, cioè una rinuncia indiscriminata a pretese tributarie, bensì una
forma di “aiuto ed assistenza solidaristica”, che non derogherebbe alla normativa in materia di
IVA, né costituirebbe —come invece accade per i condoni- un indiretto incoraggiamento alla
evasione.
Simile aiuto non cadrebbe poi sotto il divieto di “aiuti di Stato” perché il Trattati istitutivo
dell’Unione consente forme di aiuto “per ovviare ai danni cagionati da calamità naturali” quali
appunto il terremoto che ha colpito l’area ove opera la “Nuova Invincibile srl”:
Permane però il dubbio se simile misura venendo ad incidere sulle somme totali incassate (o da
incassare) a seguito della applicazione dell’IVA non cadano sotto il divieto che è alla base della
citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 luglio 2008 in causa C132/06. E la questione deve essere sottoposta alla Corte stessa.
Il procedimento va quindi sospeso in attesa della decisione della Corte.
P.Q.M.
visto l’art. 267 par.3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’art. 295 cod. proc. civ.
e la nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici
nazionali(20 11 /C 160/01) si chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi,
in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea indicata in
motivazione.
Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa
alla cancelleria della Corte di giustizia all’indirizzo di Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925
Lussemburgo, mediante plico raccomandato.
Dispone la trasmissione dei documenti ritenuti necessari alla decisione delle questioni di rinvio
pregiudiziale sopra indicate.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013 nella camera di consiglio della VI sezione civile
Il Presidente e relatore

coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990).
Ed a questo orientamento giurisprudenziale si è adeguato la Direzione Generale Affari legali della
Agenzia delle Entrate con direttiva 1/2013 del 10 gennaio 2013.

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