Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1462 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27632/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 478/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PISCARA del 17/03/2014,

depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di D.C.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara n. n. 478/10/2014, depositata in data 8/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per Irpef dovuta in relazione all’anno d’imposta 2006 per recupero a tassazione di differenza tra fatturazione e finanziamenti, di ricavi e di costi indeducibili, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente (limitatamente alla ripresa a tassazione di ricavi non contabilizzati).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per motivazione apparente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6.

2. La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha, da ultimo, ribadito che “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame”.

Con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze “per relationem”, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 7347/12), che “la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio”.

In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata, ad esempio, in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06, 15483/08).

Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va giudicata nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, dell’illustrazione, a fronte delle specifiche critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere tali lagnanze, con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Invero, la C.T.R. ha respinto il gravame dell’Agenzia delle Entrate con una motivazione del tutto avulsa dalla fattispecie concreta ed espressa con il richiamo a principi generali di diritto ed a massime giurisprudenziali, concernenti l’accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, ed i suoi requisiti (in particolare con riferimento al riparto dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente), non calati tuttavia nella controversia in esame e che rimangono dunque mere astratte enunciazioni.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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