Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1462 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1462 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1170-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro
SUBIACO Luigi, rappresentato e difeso, per procura in calce al
controricorso, dall’Avv. Silvestro Carboni, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio legale dell’avv. Michelangelo Salvagni, in Roma, alla
via Germanico n. 172;

– controricorrente —

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 3636/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE STACCATA
di LATINA, depositata il 9/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato
ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3636 del
9/06/2016, di rigetto del ricorso per revocazione proposto dalla
predetta ricorrente avverso la sentenza della medesima CTR n. 3240
del 15/05/2014, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto
dall’amministrazione finanziaria per violazione dell’art. 53, comma 2,
d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis
(anteriormente alla modifica apportata dall’art. 36, comma 1, del d.lgs.
n. 175 del 2014), mancando la prova del deposito di copia dell’appello
presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che la
ricorrente sostiene essere erroneo avendo regolarmente provveduto a
depositare nella segreteria della CTR, a corredo dell’atto di appello, la
ricevuta attestante l’adempimento di tale attività.
CONSIDERATO che:
1. Il motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza
impugnata per violazione degli artt. 395, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ. e 65, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato e va accolto.
2. Non vi è dubbio, invero, che quello dedotto con il ricorso in
revocazione costituisce errore sul fatto dell’esistenza agli atti del
processo della prova del deposito, presso la segreteria dalla
commissione tributaria provinciale, di copia dell’atto di appello
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza emessa da
2

RILEVATO che:

quella Commissione, essendo, in tale ottica, del tutto irrilevante la
circostanza che la CTR abbia commesso anche un errore di diritto
laddove ha ritenuto necessario l’adempimento previsto dal citato art.
53 d.lgs. n. 546 del 1992, anche nell’ipotesi di notifica effettuata, come
è pacificamente avvenuto nel caso in esame, a mezzo di messo speciale

9319 del 2014, n. ). Invero, la sussistenza di un errore di diritto, oltre
che di fatto, non è ragione di esclusione dell’ammissibilità della
proposizione di un ricorso per revocazione, come deve desumersi dalla
facoltà, ricavabile dall’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., di
proporre entrambi i rimedi giurisdizionali (ricorso per cassazione e
quello per revocazione) avverso la medesima statuizione (v. già Cass.
Sez. U., n. 2039 del 1967, nonché Cass. n. 5480 del 1998, in tema di
sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione; Cass. n.
14717 del 2001, in tema di litispendenza tra i due giudizi; Cass. n.
23445 del 2014 sull’autonomia delle impugnazioni).
2.1. Peraltro, la sussistenza sub specie dell’errore denunciato dalla
ricorrente è positivamente provato dalla riproduzione nel ricorso, ai
fini dell’autosufficienza, della ricevuta di deposito dell’atto di appello
rilasciato dalla segreteria della CTP (pag. 9 del ricorso) e, in ogni caso,
neppure è negata dalla controricorrente, la quale si limita ad eccepire
l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia
delle entrate sostenendo che nel caso in esame non ne ricorrevano i
presupposti in quanto l’errore del giudice era caduto su circostanza di
fatto che aveva costituito punto controverso tra le parti, avendo essa
controricorrente eccepito, in sede di appello, la nullità e l’inesistenza
della notifica.
2.2. La tesi, però, non è fondata in quanto la questione che la
società appellata aveva posto nel giudizio di appello, che quindi era
3

autorizzato (cfr. Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, n. 14273 del 2016, n.

stato oggetto di discussione tra le parti e di decisione da parte della
CTR, aveva riguardato un fatto, ovvero la nullità e l’inesistenza della
notifica dell’atto di appello, chiaramente diverso da quello sul quale è
caduto l’errore percettivo del giudice, ovvero l’omesso adempimento
del deposito dell’atto di appello nella segreteria della commissione

che la CTR ha rilevato d’ufficio pretermettendo del tutto l’esame del
documento prodotto agli atti del processo che stava ad attestare
l’espletamento (seppure superfluo) di quell’attività.
3. Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio alla CTR per la pronuncia in fase rescissoria e per la
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione
tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa
composizione.

tributaria provinciale, che la società appellata non risulta aver dedotto e

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