Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14619 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.13/06/2017),  n. 14619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29647/2014 proposto da:

AUTOCENTRO MILLEAUTO SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, sig. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCIORTINO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

E.R., F.F., F.M.;

– intimati –

Nonchè da:

F.F., E.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

CATTIVERA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

AUTOCENTRO MILLEAUTO SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, sig. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCIORTINO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4975/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO SCIORTINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI CATTIVERA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.I., al termine di un rapporto di locazione avente ad oggetto un capannone ad uso artigianale, convenne in giudizio la Autocentro Milleauto s.n.c., chiedendo il risarcimento dei danni arrecati all’immobile, quantificati in Euro 37.451,62. La domanda venne parzialmente accolta (fino alla concorrenza di Euro 8.840,00) dal Tribunale di Roma.

La sentenza è stata appellata in via principale da E.R., F.F. e F.M., che avevano proseguito il giudizio in quanto eredi di F.I., e in via incidentale dalla Autocentro Milleauto s.n.c.. Con sentenza del 16 ottobre 2013, la Corte d’appello

capitolina, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha condannato la società conduttrice al pagamento della somma di Euro 27.046,57 oltre i.v.a., dichiarando inammissibile l’appello incidentale e confermando nel resto la sentenza impugnata. Ha altresì condannato la società appellata al rimborso delle spese del grado, liquidate in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori ed oneri fiscali e previdenziali.

Avverso tale decisione la Autocentro Milleauto s.n.c. ricorre con tre motivi di censura. E.R. e F.F. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale basato su due motivi; hanno altresì depositato note ex art. 378 c.p.c.. La società resiste, a sua volta, con controricorso. F.M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 I primi due motivi del ricorso principale sono strettamente connessì possono essere esaminati congiuntamente.

Con il primo, la Autocentro Milleauto s.n.c. si duole della falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c., consistita nell’aver dichiarato inammissibile l’appello incidentale dalla stessa proposto, per difetto di prova dell’avvenuta notificazione. Sostiene la ricorrente che l’atto di appello incidentale, debitamente notificato, si trovava invece regolarmente depositato nel fascicolo di parte. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c.), la Autocentro Milleauto s.n.c. denuncia l’omesso esame delle doglianze esposte nell’appello incidentale – come sopra, dichiarato inammissibile – con conseguente violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Entrambe le censure sono infondate e devono essere rigettate.

1.2 In ordine alla prima doglianza, basta osservare che la ragione dedotta dalla società ricorrente ha natura di vizio revocatorio.

Infatti, l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa (nella specie, “non è stata versata in atti la prova dell’avvenuta notifica del proposto appello incidentale”), qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, anche negativo, è denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (Sez. 3, Sentenza n. 4893 del 14/03/2016, Rv. 639444 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 04/02/2014, Rv. 630079 – 01).

Il motivo di ricorso in esame è quindi inammissibile.

1.3 L’inammissibilità del primo motivo di ricorso comporta il rigetto anche della seconda censura, il cui antecedente logico e giuridico è costituito dalla regolare costituzione nel giudizio di appello della società resistente.

2. Con il terzo motivo di ricorso la Autocentro Milleauto s.n.c. denuncia l'”omesso o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti – insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione – art. 360 c.p.c., n. 5″.

Si tratta di una censura infondata.

Anzitutto occorre puntualizzare che l'”insufficiente” esame di un punto decisivo della controversia non costituisce motivo di censura di legittimità previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo ivi contemplato solo l’esame del tutto “omesso”. Allo stesso modo, non costituisce ammissibile censura di legittimità l'”insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate”, risolvendosi tale doglianza nella denuncia di un vizio di contraddittorietà della motivazione, non più previsto dall’art. 360 c.p.c., applicabile all’impugnazione delle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 in poi.

Circoscritto l’ambito di ammissibilità del motivo alla sola denuncia di omesso esame di un punto decisivo, si deve poi rilevare che tale censura è manifestamente infondata.

Tale “punto decisivo”, infatti, andrebbe individuato – secondo quanto sostiene la società ricorrente nelle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio Ing. T.P., che avrebbe quantificato in Euro 13.040,00 i costi di ripristino dell’immobile danneggiato, anzichè nella maggior somma di Euro 27.046,57 ritenuta dalla corte d’appello. Sennonchè la corte d’appello esamina espressamente la questione controversa, osservando che il c.t.u. ha distinto fra i danni dovuti al normale degrado d’uso e quelli imputabili alla conduttrice, quantificando solo questi ultimi nel minor importo; ed ha aggiunto di non condividere tale conclusione, in quanto non comprensiva del deterioramento della pavimentazione, a parere della corte di merito invece addebitabile alla conduttrice, non potendosi far rientrare lo stesso fra i danni derivanti dal normale uso dell’immobile.

Dunque non è vero che la corte d’appello ha omesso l’esame di una questione controversa e dibattuta.

La censura deve essere rigettata.

3.1 L’esame del ricorso incidentale deve essere preceduto dall’analisi dell’eccezione di tardività illustrata nel controricorso della Autocentro Milleauto s.n.c..

Sul punto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la controparte aveva prestato acquiescenza; infatti, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale. (Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589; fra le ultime: Sez. 1, Sentenza n. 23396 del 16/11/2015, Rv. 6378551; Sez. L, Sentenza n. 5086 del 29/03/2012, Rv. 621603).

Consegue che, essendo stata impugnata la sentenza d’appello dalla Autocentro Milleauto s.n.c., gli eredi F. hanno ritualmente impugnato in via incidentale un capo autonomo della sentenza (relativamente alle spese processuali), nel termine previsto dall’art. 334 c.p.c., non essendo necessario che l’appello fosse proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

L’eccezione di tardività è quindi infondata.

3.2 Venendo all’esame dell’impugnazione incidentale, controricorrenti censurano anzitutto la sentenza d’appello per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della società soccombente al pagamento delle spese relative all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, anticipate dagli eredi F..

La censura è fondata, in quanto sul punto la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi.

Le spese anticipate per la consulenza tecnica di d’ufficio, infatti, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Anzi, questa Corte ha affermato il medesimo principio anche con riferimento alle spese della consulenza tecnica di parte (Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396; Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015, Rv. 634475).

La Corte d’appello di Roma ha liquidato le spese e i compensi della c.t.u. con decreto del 15 novembre 2012. Non sono quindi necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, le spese e i compensi della consulenza tecnica di d’ufficio, come liquidati con il decreto sopra menzionato, vanno posti a carico della parte soccombente Autocentro Milleauto s.n.c. Alla controparte che ne abbia eventualmente anticipato l’esborso, va riconosciuto il diritto alla ripetizione.

3.3 Il secondo motivo di ricorso incidentale concerne la pretesa violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., consistita nell’omesso accoglimento dell’appello relativo alle spese processuali del primo grado di giudizio. Osservano i controricorrenti incidentali che il tribunale, accogliendo limitatamente la domanda, aveva compensato le spese processuali per due terzi; la corte d’appello, accogliendo la domanda principale quasi per intero, avrebbe dovuto rivedere quella statuizione e, al più, avrebbe potuto compensare le spese, ma in ragione di un diverso e minore rapporto (indicato in un terzo).

Il motivo è infondato.

Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare un’ideale compensazione tra essi (Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638889).

Tale valutazione, risolvendosi in un apprezzamento di merito, non è censurabile in sede di legittimità. Infatti, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte nell’ipotesi di soccombenza reciproca (Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha esaminato la questione, osservando che – pur accogliendo la domanda principale in misura maggiore di quanto non avesse fatto il giudice di primo grado – vi era comunque una soccombenza parziale degli appellanti.

Tale giudizio e, in particolare, la proporzione fra la parte di spese di lite reciprocamente compensate e la misura in cui la domanda principale non ha trovato accoglimento, non possono costituire oggetto di sindacato da parte di questa Corte.

4. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Il ricorso incidentale, invece, va accolto limitatamente al primo motivo, decidendo nel merito e rigettando per il resto.

Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della Autocentro Milleauto s.n.c. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, decidendo nel merito, pone a carico della Autocentro Milleauto s.n.c. le spese e i compensi della c.t.u., nella misura liquidata dalla Corte d’appello di Roma con decreto del 15 novembre 2012, con facoltà di rivalsa in favore della parte che ha anticipato l’esborso; rigetta nel resto il ricorso incidentale.

Condanna la Autocentro Milleauto s.n.c. al pagamento, in favore dei controricorrenti E.R. e F.F., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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