Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14619 del 04/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14619
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15844-2010 proposto da:
C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta mandato
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI, RICCIO ALESSANDRO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 683/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
14.5.09, depositata il 27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta
agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RILEVATO
Che C.S. ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina, pubblicata il giorno 27 maggio 2009, nei confronti dell’INPS, che ha notificato controricorso, e del Ministero dell’economia e delle finanze, che non ha svolto attività difensiva.
Rilevato che il ricorso non tiene conto della normativa dettata dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto, il primo motivo, con il quale si denunzia una violazione di legge, è privo dei quesiti di diritto, mentre il secondo motivo, con il quale si denunzia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, non specifica il fatto oggetto del vizio di motivazione, nè specifica di che specifico tipo di vizio si tratta.
Rilevato che, secondo l’insegnamento di questa Corte “Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo” (Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).
Rilevato che il ricorso è pertanto inammissibile.
Rilevato che in considerazione dell’epoca di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio non si applica la nuova normativa in materia di spese nei giudizi previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011