Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14618 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. II, 17/06/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 17/06/2010), n.14618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA M MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ABBAMONTE

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

D’ANGIOLELLA LUIGI MARIA;

– ricorrente –

contro

B.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato

MANCINI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato RIELLO VINCENZO;

R.A., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI 132, presso lo studio dell’avvocato MIELE ALESSANDRO,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

O.T., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2960/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato LUIGI MARIA D’ANGIOLELLA difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO MIELE difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 febbraio ed il 1^ marzo 1990, O.G. esponeva che:

– con scrittura privata del (OMISSIS), O.N. o N.S., nella dichiarata qualità di procuratore generale del figlio T., aveva promesso di vendergli un fabbricato con annesso terreno, in (OMISSIS); avevano concordato il prezzo di L. 112.000.000 ed egli aveva versato una caparra confirmatoria di L. 25.000.000 e versato la somma di L. 2.000.000 quale acconto per alcuni lavori eseguiti;

– il promittente venditore non aveva però mantenuto l’impegno e si era trasferito in Australia;

– temendo di perdere le garanzie del proprio credito, egli aveva chiesto ed ottenuto dal presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere un sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di L. 80.000.000; eseguito il quale, era però venuto a sapere che tanto il fabbricato quanto il terreno erano stati già venduti ad altre persone: ed infatti, D.N., quale nuovo procuratore generale di O.T. giusta procura generale del 29 dicembre 1980, aveva venduto il fabbricato ai coniugi R.A. ed P.A., con atto per notaio Dongiacomo del 14 febbraio 1981 trascritto il 16 febbraio 1981, ed il terreno di are 19,25 ai coniugi B.A. e C.F., con atto per notaio Barletta del 12 febbraio 1981 trascritto il 13 febbraio 1981;

– egli aveva perciò convenuto O.T. innanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere per la convalida del sequestro, per la risoluzione del contratto preliminare del 3 dicembre 1980 e per la condanna del promittente venditore inadempiente al pagamento della somma di L. 70.000.000;

– il tribunale aveva convalidato il sequestro, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento dell’ O. e questi aveva condannato al pagamento della somma di L. 63.800.000;

– la sentenza del tribunale era divenuta definitiva;

– egli aveva, inoltre, ottenuto in sede penale il riconoscimento del diritto al risarcimento a seguito di condanna del O.N. S. e del D.N. per truffa;

– onde recuperare il suo credito, egli si era, poi, recato in Australia, dove O.T., con scrittura del 7 gennaio 1988, lo aveva autorizzato a riscuotere direttamente dalle due coppie di coniugi, acquirenti dei due rispettivi immobili, una parte del prezzo che essi ancora dovevano versare, pari complessivamente a L. 60.000.000;

– nel corso della successiva procedura esecutiva, gli acquirenti avevano però dichiarato di non essere debitori per avere già interamente pagato all’ O. il prezzo di acquisto;

– solo allora egli si era accorto che la sottoscrizione del O.T. in calce alla procura generale del 29 dicembre 1980 – in forza della quale D.N. aveva venduto gli immobili alle coppie R.- P. e B.- C. – era difforme da quella apposta, in sua presenza, in calce alla dichiarazione scritta in Australia del 7 gennaio 1988;

– era sua convinzione, pertanto, che la firma in calce alla detta procura generale del 29 dicembre 1980 fosse apocrifa e, conseguentemente, che nulli e comunque inefficaci fossero i due successivi atti di compravendita stipulati tra il sedicente procuratore generale D.N. e le due coppie di coniugi predetti;

Tanto premesso, conveniva O.T., R.A., P.A., B.A. e C.F. innanzi al tribunale di S. Maria Capua Vetere onde sentire dichiarare apocrifa la firma di O.T. apposta in calce alla procura generale del 29 dicembre 1980 in favore di D.N. e risolti i contratti di compravendita del (OMISSIS) e del (OMISSIS) stipulati da quest’ ultimo, quale procuratore generale di O.T., con, rispettivamente, i coniugi R.- P. e B.- C..

O.T. rimaneva contumace.

Gli altri convenuti si costituivano in giudizio:

– i R.- P. contestavano la legittimazione dell’attore, eccepivano la prescrizione di ogni diritto avversario in relazione all’atto di acquisto da essi stipulato e negavano, comunque, la fondatezza della domanda.

i B.- C. eccepivano l’inammissibilità e l’improponibilità della domanda.

La domanda veniva respinta dal tribunale con sentenza che, impugnata dall’attore, la corte d’appello confermava sulla considerazione che O.G. si presentava come terzo in riferimento tanto agli atti di compravendita dei quali aveva chiesto la risoluzione, non essendo nè promittente dei beni alienati, nè loro acquirente, quanto alla procura apocrifa, non essendo nè apparente rappresentante, nè apparente rappresentato.

Osservava, in particolare, la corte territoriale che O. G. risultava anche carente d’interesse rispetto all’azione generale di nullità ex art. 1421 c.c., non avendo fornito alcuna prova al riguardo; in virtù delle azioni spiegate in altro giudizio iniziato dallo stesso nel 1980 nei confronti di O.T., infatti, era stato dichiarato risolto il contratto preliminare che lo aveva visto promissario acquirente dello stesso immobile, alienato poi da D.N. per conto di O.T. ai coniugi R.A. e P.A., con condanna del O.T. alle restituzioni; non solo, ma lo stesso aveva anche ottenuto la condanna penale del O.T. per truffa nella stessa vicenda, nonchè il risarcimento del danno quale parte civile costituita; pertanto, ogni interesse a far valere l’invalidità della procura risultava, sotto tale profilo, escluso.

Rilevava, inoltre, non sussistere alcun interesse neppure con riguardo alla scrittura privata intervenuta il 7 gennaio 1988 tra lo stesso O.G. ed il O.T. in conseguenza del tentativo da parte del primo di recuperare la somma di L. 60.000.000 costituente parte di quella alla quale il secondo era stato condannato all’esito del richiamato giudizio civile; osservava, infatti, in primo luogo, che tale scrittura si riferiva alla sola vendita del terreno ai coniugi B.A. e C.F. e non anche alla vendita del fabbricato ai coniugi R.A. e P.A. e condizionava l’accordo in ordine alla mancata esecuzione della sentenza 1623/86 (anche) al buon esito della cessione in favore di O.G. del credito ancora vantato dal O.T. nei confronti di entrambi i coniugi acquirenti degli immobili del predetto (cessione risultata infruttuosa); tale scrittura risultava anche contraddittoria, posto che, da un lato, l’esistenza di un credito di O.T. (derivante dalla vendita dei suoi beni) presupponeva evidentemente il riconoscimento della piena validità ed efficacia dei contratti di vendita stipulati dal proprio rappresentante, e, dall’altro, che l’obbligazione a recuperare il terreno dai coniugi acquirenti, secondo la prospettazione dell’invalidità della procura, presupponeva invece la negazione dell’efficacia e della validità dei medesimi contratti.

Avverso tale decisione O.G. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resistono con controricorso i coniugi R.- P..

Resiste, altresì, con controricorso il B.. Le altre parti intimate, C.F. e O.T., non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Trattata in camera di consiglio all’udienza dell’11 dicembre 2008, con ordinanza interlocutoria veniva disposta la produzione della prova dell’avvenuta notifica del ricorso a O.T. o la rinnovazione della stessa; a tanto il ricorrente ha adempiuto.

Il ricorso è stato, quindi, trattato alla pubblica udienza del 10.12.2009, nella quale il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, O.G. – denunziando “error in iudicando violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, motivazione insufficiente, in relazione all’art. 100 c.p.c.;

violazione art. 1367 c.c.” – sostiene che la corte territoriale non avrebbe sufficientemente motivato in ordine al suo interesse conseguente alla dichiarazione del 7 gennaio 1988 resa dal O. T., in quanto avrebbe valutato il suo interesse ad agire in relazione alla fondatezza della domanda, mentre non sarebbe dovuta entrare nel merito del documento, ma semplicemente considerare se tale documento integrasse in astratto l’interesse ad agire in giudizio, indagine che sarebbe risultata positiva ove si fosse considerato come, dichiarata la nullità dell’atto, il bene sarebbe tornato in proprietà del O.T., con la possibilità quindi da parte d’esso O.G. di porre in esecuzione l’atto del 7 gennaio 1988; inoltre, detto documento, sottoscritto il 7 gennaio 1988 innanzi ad un soggetto abilitato all’esercizio di funzioni notarili, era stato anche mal interpretato dalla corte, in quanto conteneva due distinte clausole, la prima prevedeva la cessione di credito in favore d’esso O.G., la seconda conteneva una promessa di vendita pure in favore d’esso O. G., poichè il O.T. si obbligava “a procedere con la causa istituita contro detti coniugi B.A. e C.F. per il recupero del terreno oggetto dell’atto di vendita … e a vendere tale terreno al O.G. come da compromesso del 3 dicembre 1980”, pertanto la corte non avrebbe valutato correttamente l’interesse in capo ad esso O.G. derivante da tale dichiarazione, posto che egli, quale promissario acquirente, riceveva un pregiudizio giuridicamente apprezzabile dai contratti conclusi dal falsus procuratori in ogni caso, l’aver la corte ritenuto che la scrittura in questione contenesse contraddizioni, violava anche l’art. 1367 c.c., dal quale si prescrive comunque d’interpretare l’atto in modo da consentirne la conservazione.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce “error in indicando et in procedendo violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Motivazione incompleta ed insufficiente. Violazione art. 345 c.p.c., violazione art. 2909 c.c.” per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’intervenuto giudicato sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare intercorso tra il O.G. e il O.T. avesse avuto effetto preclusivo rispetto alla domanda successivamente proposta nei confronti degli odierni intimati, dacchè tra le cause vi era diversità di soggetti, di causa petendi e di petitum, onde non poteva ritenersi sussistente un giudicato idoneo a spiegare effetti sul giudizio in discussione.

2.1 – I riportati motivi, per loro evidente connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

2.2.1 – Diversamente da quanto ritiene il ricorrente, il giudicato intervenuto sulla prima causa dallo stesso proposta nei confronti del O.T. per la risoluzione dell’originario contratto preliminare di compravendita del 3.12.1980 – avendo determinato, con la risoluzione del detto preliminare per inadempimento della controparte ed il consequenziale riconoscimento del diritto al ristoro del danno, l’effetto di definire ogni pretesa dell’attore sulle porzioni immobiliari compromesse – ha, in vero, fatto venir meno qualsiasi interesse, connesso a quel titolo, giuridicamente rilevante e quindi tutelabile dell’attore stesso, odierno ricorrente, in ordine alla sorte delle dette porzioni immobiliari; infatti, venuti meno i diritti derivantigli sui beni ex preliminare del 3.12.1980, dichiarato risolto, e convertiti tali diritti nel diverso diritto al risarcimento ex sentenza, quand’anche i contratti stipulati dal D. con i R.- P. ed i B.- C. fossero stati suscettibili d’essere invalidati, nessuna utile conseguenza avrebbe potuto egli trame, nella sua qualità di parte dell’originario contratto preliminare del 3.12.1980, non essendo più titolare d’alcun diritto da far valere in ordine ai beni stessi in virtù del detto preliminare ormai risolto.

Sotto tale profilo, id est ove O.G. avesse inteso agire ex preliminare del 3.12.1980, come lasciava supporre la lunga cronistoria ad esso relativa svolta nell’originario atto di citazione e nello stesso atto d’appello, la domanda non poteva trovare accoglimento, in quanto egli difettava dell’interesse che l’art. 100 c.p.c., pone quale condizione per l’agire in giudizio: sebbene, infatti, l’interesse ad agire debba essere valutato in astratto, non di meno l’azione deve essere finalizzata al conseguimento d’un risultato utile che, nella specie, non poteva essere conseguito per esser venuto meno il titolo posto a base della domanda.

2.2.2. Sostiene, però, il ricorrente che detto interesse gli sarebbe dovuto essere riconosciuto in funzione non dell’originario preliminare di vendita del 3.12.1980, bensì della clausola con la quale, nella scrittura del 7.1.1988, il O.T. gli aveva nuovamente promesso di vendergli il terreno, già oggetto del precedente preliminare, una volta recuperatolo dai coniugi B.- C. all’esito di causa asseritamente in corso, dacchè, risolto il contratto con costoro e tornato il O.T. nella disponibilità dell’immobile, egli avrebbe potuto agire nei confronti di questi in forza della detta clausola promissoria.

Neppure sotto tale diverso profilo, pur ammesso che l’interesse ad agire potesse essere riconosciuto negli indicati termini, la domanda poteva essere accolta.

2.2.3. Anzi tutto, come rilevato dalla corte territoriale, detto titolo valeva solo per il terreno e non per il fabbricato, onde nessuna pretesa era azionabile, sulla base di esso, nei confronti dei convenuti, odierni intimati, R.- P. acquirenti del fabbricato.

2.2.4. In secondo luogo, occorre osservare come l’originario atto di citazione 1.2.1990 – al quale è consentito l’accesso essendosi investita questa Corte dell’esame d’un error in procedendo – non contenesse riferimento alcuno ad una promessa di vendita contenuta nella scrittura del 7.1.88, che vi è riferita, invece, per la sola parte in cui ” O.T. l’autorizzò a richiedere alle 2 coppie dei coniugi acquirenti dei beni di cui ai rogiti per notar Dongiacomo e Barletta il residuo di quanto non ancora era stato versato, pari ad una complessiva somma di L. 60 milioni, oltre gli interessi al tasso dei BOT”, donde la conclusione che “Avendo interesse all’annullamento dei prefati istrumenti per il recupero della propria creditoria, O.G. … cita …”; pertanto, la questione dei diritti derivanti dalla promessa di trasferimento del bene, se e una volta che fosse stato recuperato, non avendo formato oggetto di causa petendi nell’originario atto di citazione, in quanto introdotta successivamente nel corso del giudizio, rappresenta una mutatio libelli non consentita ed in funzione della quale non può, dunque, essere riconosciuto interesse alcuno per inammissibilità della domanda.

Interesse che si sarebbe potuto eventualmente riconoscere in relazione alla “pretesa creditoria” dedotta con l’originario atto di citazione, id est in relazione ad un possibile agire in executivis sui beni, una volta eventualmente rientrati nel patrimonio del O.T., in forza della ricognizione di debito pure riportata in citazione, ma tale profilo non risulta coltivato nè nei motivi d’appello nè in quelli di cassazione; al riguardo c’è da osservare che, in ogni caso, altra sarebbe stata l’azione da esperire, al cui accoglimento sarebbero state, peraltro, ostative, come per l’azione in esame, le osservazioni che seguono.

2.2.5. In terzo luogo, devesi, infatti, considerare che l’odierno ricorrente ebbe a proporre l’originaria domanda chiedendo dichiararsi apocrifa la firma di O.T. apposta in calce alla procura generale del 29.12.80, in base alla quale D. N., quale suo procuratore generale, vendette gli immobili … ” e “- per l’effetto, dichiararsi risolti i contratti di compravendita … previa declaratoria di nullità, annullabilità, invalidità ed inefficacia dei due rogiti medesimi”.

Orbene, a parte la dubbia ammissibilità d’una domanda con la quale risulta dedotta una pluralità di causae petendi disparate tra loro inconciliabili eppertanto tali da escludersi a vicenda – chiedendosi la declaratoria dell’invalidità del contratto quale precondizione d’una pronunzia, quella di risoluzione, che presuppone, per contro, un contratto valido ed efficace – l’attore, pur ammesso, ma non concesso per quanto in precedenza, che gli si potesse riconoscere l’interesse ad agire, difetta, comunque, di legittimazione a proporre alcuna delle azioni indicate.

Questa Corte ha, infatti, costantemente evidenziato come il negozio concluso dal falsus procurator costituisca una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfezionà con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in istato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace, e tale inefficacia rileva nei soli confronti del dominus, sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente al dominus pseudo- rappresentato, e non già all’altro contraente, il quale ai sensi dell’art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto (e pluribus, Cass. 28.12.09 n. 27399, 7.2.08 n. 2860, 26.2.04 n. 3872, 9.2.00 n. 1443, 11.10.99 n. 11396).

Il presente giudizio è stato, dunque, introdotto dal O. G., odierno ricorrente, sulla base d’una causa petendi – il difetto, in capo al D.N., del potere di rappresentare il O.T. nei negozi in discussione – che non era legittimato a far valere.

Tanto è assorbente, anche a prescindere dai pur corretti rilievi della corte territoriale in ordine all’implicita ratifica dell’attività del falsus procurator contenuta nell’atto 7.1.88 laddove, con la cessione all’ O. dei crediti verso gli acquirenti, l’ O. necessariamente presupponeva la validità dei contratti dai quali i crediti ceduti traevano origine.

2.2.6. Poichè i detti negozi sarebbero stati, eventualmente, solo inefficaci e non nulli, al O.G. neppure poteva essere riconosciuto l’interesse che, ex art. 1421 c.c., consente al terzo d’intervenire con l’azione d’annullamento sui contratti stipulati da altri; un potere siffatto non è, per contro, riconosciuto al terzo ma soltanto alle parti, od a soggetti specificamente indicati dalle pertinenti norme, laddove vogliansi far valere – non la nullità ma – i diversi vizi genetici o funzionali del negozio che danno luogo alle azioni d’annullabilità, risoluzione, rescissione.

Per il che, il O.G. non era legittimato ad esperire un’azione intesa alla risoluzione dei negozi de quibus, il relativo potere essendo riconosciuto dall’art. 1453 c.c., alle sole parti contraenti per la tutela d’interessi lesi dall’inadempimento della controparte; inadempimento, tra l’altro, nella specie neppure dedotto e tanto meno provato.

3. In definitiva, l’impugnata sentenza, conforme a diritto nel dispositivo ed integrata nella motivazione in diritto ex art. 384 c.p.c., con le ragioni sopra sviluppate, non è soggetta a Cassazione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente O. G. alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge in favore di R.A. e P.A. in solido nonchè per gli stessi importi in favore di B.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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