Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14618 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9357/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO,

che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO

VALLA 18, presso lo studio dell’Avvocato LUCA MARAGLINO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ASL TA/(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2327/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

07/10/2014, depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Lecce ha accolto il gravame di P.A. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto ha accertato il suo diritto all’indennizzo della L. n. 210 del 1992, ex art. 2, condannando l’Amministrazione al pagamento dei ratei maturati della prestazione con gli accessori dovuti per legge.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della Salute sulla base di un unico motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 238 del 1997, con riguardo alla applicazione della decadenza ed alla decorrenza del termine triennale.

In particolare l’Amministrazione si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 238 del 1997, il termine di decadenza trovava applicazione anche con riguardo a patologie insorte prima della sua introduzione e dunque nel 2007, quando era stata presentata la domanda amministrativa, era gia’ inutilmente decorso.

Si e’ costituito P.A. per resistere al ricorso.

Tanto premesso il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto.

1.- A norma della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, nel testo modificato della L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, la domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo deve essere presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali (…) dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”.

2.- La Corte Costituzionale nel ritenere legittima la disposizione che ha introdotto il termine di decadenza anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma e decorrente “dal momento dell’acquisita conoscenza dell’esito dannoso dell’intervento terapeutico” non era talmente breve da frustrare la possibilita’ di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell’indennizzo (cfr. Corte Cost. n. 342 del 2006).

3.- Ancora si e’ precisato che ove la prestazione indennitaria sia richiesta in relazione ad epatite post-trasfusionale contratta in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – con la quale e’ stato esteso il termine decadenziale gia’ previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie il termine decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina (in questo senso le sezioni unite di questa Corte 22.7.2015 nn. 15352 e 15353 che hanno risolto il contrasto manifestatosi nell’ambito della sezione lavoro cfr. Cass. n. 10215 del 2014 e 13335 del 2014).

4.- La cronicizzazione dell’ epatopatia post – trasfusionale non costituisce di per se’ il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post trasfusionale deve coesistere la documentata consapevolezza, per l’assistito, dell’esistenza di un danno irreversibile (cfr. Cass. n. 837 del 2006 e piu’ recentemente n. 27398 del 2013).

5.- Ai fini della decorrenza del termine, e’ decisiva la conoscenza da parte dell’interessato dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente ad emotrasfusione dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non gia’ secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermita’ classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. Cass. s.u. 8064 e 8065 del 2010, ord. sez. 6 lav. n. 22706 del 2010 e n. 19811 del 2013).

6.- L’esistenza di una soglia minima di indennizzabilita’ comporta che il termine di decadenza di tre anni (dieci nell’ipotesi di infezione da HIV) di cui della cit. L. n. 210, art. 3, comma 1, comincia da decorrere dal momento della consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del superamento della soglia (Cass. s.u. nn. 8064 e 8065 del 2010 cit.).

La Corte territoriale non si e’ attenuta a tali principi ed ha escluso che fosse applicabile la decadenza introdotta dalla L. n. 238 del 1997, sul rilievo del carattere eccezionale della disposizione.

In conclusione il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto con ordinanza ex art. 375 c.p.c. e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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