Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14618 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17340-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6994/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo all’immobile sito in (OMISSIS), con un incremento del classamento da categoria A/2 classe 2 a categoria A/2 classe 5 e con una rendita catastale più alta;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite Nexive s.p.a., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente nullità della notifica;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 31168 del 2019 questa Corte – ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite in merito alla validità della notifica degli atti tramite servizi di posta gestiti da licenziatario privato rinviava la causa a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, in quanto la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello: solo due pagine della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, prive della data di deposito e dell’ultima pagina; una sorta di elenco delle raccomandate inviate dalla Nexive, al cui punto n. 43 figura “l’avv. F.S. per M.M. via (OMISSIS)” (esiste quindi un riferimento al contribuente), con timbro, una firma illeggibile e la data del 22 febbraio 2017, un’altra pagina di ritiro della posta dal mittente avvenuta lo stesso 22 febbraio 2017 con timbro e firma illeggibile.

Anche a prescindere dunque dall’assenza di una certezza del termine ad quem in ragione dell’assenza della sentenza completa della Commissione Tributaria Provinciale, manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa al momento in cui l’appello sia stato notificato (anche perchè il contribuente non si è costituito e quindi non può essere preso in considerazione come termine a quo neppure questo momento) e conseguentemente difetta la prova della tempestività dell’appello stesso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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