Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14618 del 04/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15769-2010 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS), già Ferrovie dello
Stato, Società Trasporti e Servizi p. az., società con socio unico
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.M., P.G.A., S.G.,
PU.DA., F.E., C.F., B.
A., BA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE SPARTACO 139, (presso l’avvocato GIAMPAOLO FILIPPO), presso lo
studio dell’avvocato LALLI SERGIO che li rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 849/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
12/06/09, depositata il 16/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CURZIO Pietro;
udito l’Avvocato Giannì Gaetano, (delega avvocato Marasca Arturo),
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per
l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide
la relazione.
Fatto
RILEVATO
Che Rete ferroviaria italiana spa ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il giorno 16 giugno 2009, nei confronti di una pluralità di lavoratori, che si sono difesi con controricorso.
Rilevato che la questione posta con il ricorso è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale, risolto dalla Sezioni unite con la sentenza 23 settembre 2010, n. 20074.
Rilevato che tale sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: “Il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3, convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.
Rilevato che l’affermazione di tale principio comporta il rigetto del ricorso per cassazione, poichè gli argomenti del ricorrente, illustrati anche con una memoria difensiva, non sono idonei a fondare un’ulteriore rimessione alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3.
Rilevato che il ricorso per cassazione venne notificato (notifica richiesta il 15 giugno 2010) quando ancora le Sezioni unite non si erano pronunciate, il che giustifica la compensazione delle spese dei giudizio di legittimità, per le stesse ragioni per le quali hanno disposto in tal senso le stesse Sezioni unite (sussistenza di un contrasto giurisprudenziale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011