Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14617 del 04/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15682-2010 proposto da:
R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CLEMENTE IX n. 10, presso lo studio dell’avvocato
FELICIOTTI LUCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato BASTA
VINCENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
5.3.09, depositata il 09/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore CURZIO Pietro;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
RILEVATO
Che R.S. ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il giorno 9 giugno 2009, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che si è difesa con controricorso.
Rilevato che il ricorso non tiene conto della normativa dettata dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto, da un lato, è privo dei quesiti di diritto, dall’altro non specifica il fatto oggetto del vizio di motivazione e le ragioni per le quali lo stesso è controverso e decisivo.
Rilevato che, secondo l’insegnamento di questa Corte “Il motivo di ricorso con cui -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo” (Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).
Rilevato che, peraltro, il ricorso si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito della controversia (anche la memoria ha esclusivamente questo contenuto), il che è inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Rilevato che il ricorso è pertanto inammissibile e che, di conseguenza, le spese devono essere, per legge, poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, oltre 3.000,00 (tremila) Euro per onorari ed accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011