Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14616 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14215-2010 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E. GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO

MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 757/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

23.4.09, depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CURZIO Pietro;

udito per il controricorrente l’Avvocato Ricci Mauro che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI

Massimo che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RILEVATO

Che B.A. ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il giorno 25 maggio 2009, nei confronti dell’INPS, del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Rilevato che il ricorso è privo del quesito di diritto, richiesto a pena d’inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Rilevato che in memoria si assume che il quesito coinciderebbe con il principio di diritto enunciato nella parte finale del ricorso.

Rilevato che quello indicato nella memoria non può essere considerato un quesito di diritto, in quanto trattasi della mera citazione di un precedente giurisprudenziale, che peraltro non è in alcun modo relativizzato al caso in esame.

Rilevato che il ricorso verte in materia previdenziale e, considerata l’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, non si applica la nuova disciplina sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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