Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14615 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19108/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FABBRICA CONSERVE ALIMENTARI ANTONEA DI A.F. E

C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA FUSELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO FASTOSO giusta procura a margine

della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 683/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 02/12/2013, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO FASTOSO, difensore della resistente, che

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati;

osserva:

La CTR di Napoli, rigettando l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 302/14/2012 della CTP di Caserta che aveva gia’ accolto il ricorso della parte contribuente “Fabbrica Conserve Alimentari Antonea sas” (in fallimento) avverso diniego di rimborso per IVA relativa all’anno 2000 (per quanto nell’epigrafe della decisione si faccia invece riferimento ad avviso di accertamento per IVA ed IRAP relative all’anno 2000) – ha accertato che “non sussistono altre ragioni ostative al rimborso” ed ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

La CTR – dopo avere evidenziato che il credito vantato dalla curatela afferiva ad un diritto al rimborso a favore della societa’ contribuente portato da “sentenza tributaria favorevole” e passata in giudicato, rimborso denegato dall’Agenzia per causa della “posizione debitoria mai pagata” gravante sulla societa’ medesima, e dopo avere evidenziato che il giudice di prima cura si era limitato “alla mera constatazione della non ammissione del minor controcredito dell’amministrazione per tardivita’ della richiesta di ammissione al passivo del fallimento” – affermava che le censure formulate in proposito dall’appellante Agenzia non erano “mai state da essa proposte in primo grado ne’ considerate dalla sentenza impugnata” e – comunque – che “la compensazione in sede fallimentare” (in presenza di un credito non ammesso al passivo e percio’ inopponibile al fallimento) doveva considerarsi “inammissibile in sede di appello, ostandovi il disposto del D.Lgs. n. 546, art. 57”. D’altronde, anche a voler leggere in modo meno rigoroso tale disposizione, la censura doveva ritenersi infondata, dovendosi muovere dalla premessa che il credito dell’A. F. non era stato ammesso al passivo del fallimento e (essendo inopponibile alla curatela) non poteva essere oggetto di compensazione e comunque non poteva essere argomento spendibile nella sede del processo tributario, che aveva ad oggetto la sola legittimita’ del diniego di rimborso e non gia’ le somme eventualmente compensabili, da far valere – in ogni caso – nella sede endofallimentare e percio’ senza possibilita’ di rimettere in discussione i provvedimenti del giudice fallimentare (in difetto di un “reclamo nelle sedi competenti avverso il provvedimento di esclusione”).

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La parte contribuente si e’ difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Ed invero, con il primo, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione (uno improntato alla violazione degli art. 2909 c.c., L. Fall., art. 56; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; l’altro improntato alla violazione del solo art. 2909 c.c.; il terzo improntato alla violazione del solo L. Fall., art. 56 – motivi che devono essere esaminati contestualmente per la loro stretta coerenza) la parte ricorrente si duole che il giudicante abbia eluso la questione concernente la compensazione con il credito vantato dall’Amministrazione Fiscale (fatta valere in via di eccezione alla domanda di rimborso proposta dalla curatela fallimentare) nonostante fosse pacifico che si trattava di crediti reciproci entrambi relativi all’anno 2000 (quello dell’Erario portato da una cartella di pagamento concernente iscrizione a ruolo dell’imposta risultante all’esito dello sgravio parziale di un avviso di accertamento, effettuato in ragione della definitivita’ della sentenza della CTR Campania n. 7/47/2008 con cui era stato rideterminato il volume di affari della societa’ proprio con riferimento al periodo di imposta anno 2000) e nonostante il thema decidendum prospettato da essa Agenzia nell’atto introduttivo di primo grado e tenuto in considerazione dal primo giudice fosse stato proprio quello della legittima proponibilita’ del controcredito dell’Amministrazione, senza il pregiudizio della mancata (o meglio tardiva) ammissione al passivo fallimentare. Si doleva, infine, del fatto che il giudicante avesse attribuito efficacia di giudicato alla dianzi menzionata sentenza della CTR Campania (assumendo che questa imponesse all’A.F. di effettuare un rimborso), per quanto con quest’ultima si fosse semplicemente parzialmente annullato un avviso di accertamento di maggior imposta, con rideterminazione del volume di affari in capo alla societa’ e percio’ con accertamento di un minor credito erariale rispetto a quello originariamente accertato.

I tre motivi, nella loro combinazione, appaiono manifestamente fondati e da accogliersi.

Da un canto occorre dare atto che la parte ricorrente ha convenientemente assolto al proprio onere di autosufficienza sia in ordine agli antefatti della lite (con riferimento alla natura giudiziale del titolo concernente il controcredito eccepito in compensazione; sia in ordine alla prospettazione “ab imis”, nel presente processo, del predetto controcredito; sia in ordine all’origine prefallimentare di entrambi i reciproci crediti), sicche’ le menzionate allegazioni possono costituire sostrato fattuale degli argomenti che seguiranno.

D’altro canto, occorre muovere dalla premessa che la L. Fall., art. 56, prevede espressamente che: “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche’ non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”, norma la cui “ratio” e’ individuata dal costante indirizzo di codesta Suprema Corte nell’esigenza “di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 481 del 13/01/2009) e la cui unica condizione di efficacia e’ ritenuta “l’anteriorita’ rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10861 del 10/07/2003) e percio’ con “eccezione alla regola di cui all’art. 1243 c.c., secondo la quale la compensazione si verifica solo in caso di coesistenza di due contrapposti debiti aventi ad oggetto somme di denaro o quantita’ di cose fungibili dello stesso genere che siano pero’ ugualmente liquidi ed esigibili” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4530 del 10/04/2000).

Con l’ulteriore seguito del fatto che: “Ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 56, e del requisito dell’anteriorita’ del debito che il creditore puo’ far valere in compensazione dei suoi crediti verso il fallito, occorre fare riferimento alla data in cui si e’ verificato il fatto che ha determinato il debito, e non a quella in cui il debito e’ stato concretamente accertato” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 559 del 22/01/1998).

Nella specie di causa, ricorrendo certamente i presupposti fattuali per l’applicazione della regola del menzionato art. 56, se non era impedito all’Amministrazione Finanziaria di “dedurre la relativa questione in sede di verifica dello stato passivo fallimentare, nonche’ di chiedere al giudice delegato di pronunciare sulla stessa e, per l’effetto, di ammetterlo al passivo per la somma conseguente al conguaglio tra le rispettive posizioni di credito – debito, con l’alternativa dell’ammissione al passivo per il credito residuo, ovvero della reiezione, salvo il rimedio processuale avverso la statuizione negativa a mente della L. Fall., art. 98, (in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10408 del 21/10/1998) – rimedio che e’ la stessa parte controricorrente a documentare essere stato esperito, cosi’ provocando il provvedimento della Corte di Appello di Napoli che gia’ si e’ pronunciata sul punto, poi fatto oggetto di ricorso per cassazione da parte della curatela – neppure e’ impedito alla stessa Amministrazione di far valere detto controcredito nella presente sede.

Ed invero, e’ pacifico indirizzo di legittimita’ quello secondo cui, nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilita’ in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non e’ condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finche’ si rimanga nell’ambito dell’eccezione riconvenzionale (si veda, in proposito, gia’ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3337 del 20/05/1986 e poi numerose altre antecedenti e successive, fino a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013). Per contro, un’eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non puo’ essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8053 del 03/09/1996) e percio’ la deduzione di un maggior credito opposta dal debitore di un fallito, convenuto con azione di adempimento dal curatore, determina l’attrazione dell’intera controversia nella competenza del tribunale fallimentare, solo quando il convenuto abbia richiesto in via riconvenzionale, previa compensazione a norma dell’art. 56 legge fallimentare, la condanna del fallimento al pagamento della differenza, mentre se l’eccezione e’ fatta valere al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela, di essa puo’ conoscere il giudice adito in sede ordinaria, secondo i criteri dettati dagli artt. 34 e 35 c.p.c., ancorche’ il credito opposto non abbia formato oggetto di verifica da parte del giudice delegato.

Anche nella presente sede l’eccezione di compensazione proposta dall’Agenzia e’ fatta valere al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela fino alla concorrenza dei reciproci crediti delle parti (dal controricorso si apprende che quello maggiore appare vantato dall’Agenzia, per importo originariamente pari a Lire 106.381.100, e quello inferiore appare vantato dalla societa’ contribuente, per importo originariamente pari ad Euro 43.072,50), e senza pregiudizio della soddisfazione con moneta fallimentare per l’ipotesi in cui l’eccezione di compensazione non possa avere esito positivo, siccome conseguenza della previsione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, comma 2, norma che deve essere intesa come “principio generale della sospensione dei pagamenti di crediti in favore di contribuenti autori di violazioni finanziarie, raggiunti da atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, ancorche’ non definitivi” siccome essa fa riferimento a qualsiasi tipo di pagamento (si veda, sul punto, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16535 del 14/07/2010).

Non essendosi la sentenza impugnata attenuta ai menzionati principi di diritto, essa merita senz’altro cassazione e restituzione al giudice del merito, affinche’ quest’ultimo rinnovi l’indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti per la eccepita compensazione, facendo applicazione della pertinente disciplina.

Pertanto, si ritiene che il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 21 maggio 2015;

ritenuto inoltre:

che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvedera’ anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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