Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14615 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13411/2016 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10822/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento in materia di Irpef 2006, lamentando, con un primo motivo, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, con il secondo e terzo motivo, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, art. 7 e art. 39, comma 2 (anche alla luce della sentenza della C. Cost. n. 228/14) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, in quanto i giudici d’appello avrebbero sostanzialmente legittimato l’operato dell’ufficio mediante il semplice richiamo, non accompagnato da alcuna deduzione logica, di un precedente PVC della GdF e senza che il richiamo per relationem del PVC fosse fondato sulla sua allegazione o sulla riproduzione del suo contenuto; in buona sostanza, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe completamente carente dell’illustrazione delle considerazioni che avrebbero indotto i giudici a disattendere le prove fornite dal ricorrente, limitandosi a valutare un solo aspetto della contestazione, quella relativa al corretto richiamo del PVC, ma disinteressandosi di valutare e motivare il rigetto delle censure sul merito della pretesa impositiva.

La complessiva articolata censura è fondata nei termini che seguono.

Infatti, i giudici d’appello non hanno saputo distinguere tra adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo e prova dei fatti posti a fondamento dello stesso, non può, infatti dubitarsi che una adeguata motivazione dell’atto impositivo (che ha il compito di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una difesa idonea) non implica anche la prova dei fatti sui quali essa si regge, infatti, la prova dei fatti attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria e al suo accertamento in giudizio, in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicchè, in definitiva, tra l’una e l’altra, corre la stessa differenza concettuale che vi è tra l’allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo (v. Cass. n. 955 del 2016, v. anche, Cass. n. 22003/14). Nel caso di specie, i giudici del merito, hanno erroneamente ritenuto legittimo l’atto impositivo, sulla base del solo richiamo del PVC della GdF, senza dare conto del rigetto delle censure afferenti al merito della pretesa tributaria pur ritualmente sollevate dalla parte contribuente.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè riesami il merito della controversia, alla luce dei principi sopra esposti, in particolare, in subiecta materia della sentenza della Corte costituzionale n. 228/14.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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