Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14615 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3677/2016 proposto da:

M.A., D.S.F., D.S.D.,

D.S.A., D.S.P., in qualità di eredi legittimi di

D.S.L. ed in proprio, domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLO GIURGOLA, ALESSANDRA GIURGOLA;

– ricorrenti –

contro

USL LECCE (OMISSIS) GESTIONE LIQUIDATORIA, in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERGIO LIMONGELLI;

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 825/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 5 e 6

del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRA GIURGOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.S.L. convenne in giudizio il Ministero della Salute e la USL Lecce (OMISSIS) in liquidazione per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un’infezione da HCV che assumeva di avere contratto a seguito di emotrasfusioni eseguite presso l’Ospedale (OMISSIS) nel periodo ottobre 1982/novembre 1983.

A seguito del decesso del D.S., il giudizio venne proseguito dalla moglie M.A. e dai figli D.S.F., D., A. e P. che reiterarono le domande proposte dal dante causa e richiesero altresì il risarcimento dei danni conseguiti al decesso del congiunto.

Il Tribunale di Lecce, rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, accolse le domande liquidando un risarcimento di 388.187,44 Euro (oltre rivalutazione monetaria) a titolo di danno biologico e di 80.000,00 Euro a titolo di danni morali ed esistenziali.

La sentenza venne impugnata separatamente sia dal Ministero della Salute (proc. n. 460/2012 R.G.) che dalla M. e dai D.S. (proc. n. 576/2012); in entrambi i procedimenti si costituì la USL Lecce (OMISSIS) in liquidazione proponendo appelli incidentali.

Riuniti i due giudizi, la Corte di Appello di Lecce ha emesso sentenza non definitiva con cui ha rigettato le domande proposte dalla M. e dai D.S. nei confronti della USL, mentre ha accolto la domanda dei medesimi M. e D.S. nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento dei danni sofferti iure proprio a seguito del decesso del congiunto; con separata ordinanza, ha disposto l’ulteriore corso del giudizio tra gli eredi del D.S. e il Ministero in relazione al risarcimento del danno richiesto iure hereditatis.

Hanno proposto ricorso per cassazione la M. e D.S.F., D., A. e P., affidandosi a otto motivi illustrati da successive memorie; hanno resistito sia il Ministero della Salute che la USL Lecce (OMISSIS) Gestione Liquidatoria.

Con ordinanza interlocutoria pronunciata all’adunanza camerale del 5.6.2019, il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza, ravvisandosi la necessità di esaminare questioni di rilevanza nomofilattica.

Alla stessa adunanza, con ordinanza n. 19530/2019, è stato dichiarata inammissibile – per tardività del ricorso – l’impugnazione proposta dalla M. e dai D.S. avverso la sentenza definitiva n. 66/2017 emessa dalla Corte di Appello di Lecce che, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la “violazione” e la “mancata applicazione” degli artt. 182 e 83 c.p.c., nonchè il “vizio di omessa motivazione”: i ricorrenti censurano la Corte di Appello per avere omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale della Gestione Liquidatoria in relazione all’eccepito difetto di specifici atti di Delib. e procura che autorizzassero l’Ente a proporre l’impugnazione incidentale.

1.1. Il motivo è infondato in quanto, come rilevato dalla USL controricorrente, è presente in atti la Delib. 31 luglio 2012, n. 1385, con cui il Direttore Generale della ASL, in qualità di commissario liquidatore, ebbe a conferire all’avv. Sergio Limongelli l’incarico di rappresentare e difendere la USL in liquidazione, al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 2150/11 del Tribunale di Lecce.

Del tutto privo di pregio risulta il rilievo – compiuto dai ricorrenti con la memoria – che la Delib. avrebbe conferito il potere di proporre appello autonomo e non incidentale e che la procura alle liti attribuiva la rappresentanza e difesa, ma non anche il potere di proporre appello: è pacifico infatti che, effettuata dalla parte la nomina del difensore, spetta a quest’ultimo la facoltà di proporre tutte le iniziative ricollegabili all’interesse dell’assistito e riferibili all’oggetto della causa (cfr. Cass. n. 4793/2007, Cass., S.U. n. 19510/2010 e Cass., S.U. n. 4909/2016).

2. Il secondo motivo – che deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 334,325,326 e 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. – censura la sentenza impugnata per avere affermato l’ammissibilità e la tempestività dell’appello incidentale della Gestione Liquidatoria e per aver ritenuto che l’interesse all’impugnazione fosse derivato dall’appello principale: assumono i ricorrenti che l’impugnazione della USL, in quanto adesiva rispetto a quella principale del Ministero, era soggetta ai termini ordinari di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.; contestano altresì l’affermazione secondo cui l’impugnazione del Ministero avrebbe comportato – se accolta – una modifica dell’assetto di interessi delineato dalla sentenza di primo grado rispetto alla posizione della USL, così da giustificare la proposizione dell’appello incidentale; sotto altri profili, censurano l’affermazione della Corte secondo cui era inconferente il richiamo all’art. 326 c.c., comma 2 e contestano la ritenuta infondatezza dell’eccezione di carenza di specificità del gravame del Ministero della Salute.

2.1. Il motivo va disatteso in relazione a tutti i profili:

quanto alla tempestività dell’impugnazione incidentale, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè non trascrive i motivi di gravame del Ministero e della USL in modo da consentire da verificare se ed in quale misura l’appello della seconda fosse adesivo rispetto al primo;

peraltro il motivo difetta, sul punto, anche di concreto interesse giacchè il tema della natura adesiva non concerne ovviamente l’appello incidentale svolto in relazione al gravame della M. e dei D.S., che tuttavia, avendo (per quanto ammesso dagli stessi ricorrenti alla quarta pagina del ricorso) contenuto coincidente con quello depositato nel fascicolo incardinato sul gravame del Ministero, comportava la necessità di esaminare comunque le medesime censure svolte col primo gravame incidentale;

la censura è infondata in relazione alla dedotta violazione dell’art. 326 c.p.c., comma 2, giacchè la Corte ha correttamente rilevato che la norma concerne esclusivamente il decorso, per l’appellante, del termine per impugnare la stessa sentenza anche nei confronti di una controparte diversa da quella contro cui era rivolta la prima impugnazione, non consentendo pertanto di far discendere da essa le conseguenze volute, per l’impugnazione incidentale, dai ricorrenti;

inammissibile, infine, è la deduzione circa il difetto di specificità del gravame del Ministero, in quanto la censura non è suffragata da una trascrizione di motivi di appello funzionale alla dimostrazione dell’asserita loro genericità.

3. Col terzo motivo (che deduce “omessa motivazione in ordine alle domande proposte” e “violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c.”), i ricorrenti censurano la Corte di merito per avere affermato che la sentenza di primo grado aveva liquidato i danni richiesti iure hereditatis e non anche quelli pretesi iure proprio: senza contestare la correttezza dell’affermazione circa la mancata liquidazione del danno iure proprio, la parte ricorrente si limita a rilevare che “la sentenza impugnata è errata nella parte in cui afferma che sono stati riconosciuti i danni iure hereditatis in primo grado, non considerando che non tutti quelli richiesti però sono stati liquidati nell’importo e nelle singole voci”.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza, contenendo una doglianza che mal si correla al contenuto della pronuncia (che si è limitata a rilevare che la liquidazione del primo giudice aveva riguardato soltanto il danno biologico e quello morale patiti da D.S.L., senza attribuire alcun risarcimento per danni sofferti dai familiari iure proprio) e che mira a introdurre il tema della non esaustività delle poste liquidate per danno iure hereditatis, senza peraltro trascrivere il motivo di appello con cui i M. – D.S. avrebbero lamentato l’incompletezza del risarcimento.

4. Il quarto motivo – che denuncia “vizio di motivazione della sentenza per omessa motivazione” e violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2697,2909,1218,1411,1372,143 e 148 c.c. -censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che potesse essere affermata la responsabilità extracontrattuale della USL, sull’assunto che spettava agli attori di provare l’eventuale comportamento colposo della convenuta e sul rilievo che “una tale prova non è stata affatto fornita”, con la conseguenza che la Gestione Liquidatoria non era tenuta a risarcire i danni dedotti iure proprio dai familiari del D.S. poichè, in relazione a tali danni, “l’unico titolo risarcitorio ipotizzabile è la responsabilità ex art. 2043 c.c., per la mancanza di qualsiasi rapporto di natura contrattuale tra i famigliari di D.S. Leonardo e la struttura sanitaria”.

Assumono i ricorrenti che il primo giudice aveva ritenuto sussistente la responsabilità della USL anche a titolo extracontrattuale e che la statuizione non era stata impugnata, cosicchè si era formato il giudicato in punto di prova della responsabilità ex art. 2043 c.c., della USL, con preclusione di nuovo esame da parte della Corte di Appello.

Aggiungono che, “in ogni caso”, la statuizione sul punto era motivata in modo generico, non avendo la Corte “giustificato in alcun modo il convincimento relativo al fatto che manca la prova della colpa dei sanitari e non avendo, inoltre, proceduto alla valutazione complessiva delle risultanze processuali”.

Sotto altro profilo, i ricorrenti denunciano come “assolutamente errata” l’affermazione secondo cui “i congiunti non possono invocare la responsabilità contrattuale iure proprio, in assenza di contratto con la struttura ospedaliera”, atteso che, “in materia sanitaria, il famigliare non è affatto ritenuto estraneo alle prestazioni oggetto del contratto”, dovendosi inquadrare il rapporto di assistenza come contratto sociale di protezione che produce i suoi effetti anche nei confronti dei terzi qualificati, come coniuge, figli, genitori etc. i quali vantano un diritto al risarcimento contrattuale”.

4.1. Quanto alla deduzione del giudicato, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che i ricorrenti non hanno ottemperato all’onere di trascrivere la sentenza di primo grado e i motivi di appello della USL in misura idonea a consentire di rilevare l’asserito giudicato; deve infatti ritenersi – in continuità col principio affermato da Cass. n. 7499/2019 – che, in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, il potere-dovere della Suprema Corte di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, presuppone che il ricorrente non solo deduca la non avvenuta impugnazione della statuizione, ma – per il principio di autosufficienza – indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto della sentenza e quello dell’atto di appello per fare constare che quest’ultimo non ha riguardato lo specifica questione su cui si assume intervenuto il giudicato.

Parimenti inammissibile è la censura attinente alla “omessa motivazione”, in quanto prospetta un vizio non più deducibile ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis).

4.2. E’ infondato l’assunto della configurabilità di una responsabilità contrattuale della USL nei confronti dei congiunti di Leonardo D.S..

Deve, infatti, considerarsi che:

il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto e l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità “contrattuale” esclusivamente nei confronti del paziente (responsabilità che, in caso di decesso, può essere fatta valere dai congiunti iure hereditario);

la configurabilità del contratto con effetti protettivi del terzo, ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte in riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (cfr. Cass. n. 10812/2019, Cass., n. 16754/2012, Cass. n. 2354/2010, Cass. n. 10741/2009, Cass. n. 20320/2005, Cass. n. 14488/2004, Cass. n. 6735/2002, Cass. n. 11503/1993), va circoscritta in tale ambito, giacchè il rapporto tra la struttura o il medico e la gestante è idoneo – per la peculiarità della prestazione – a incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela necessariamente estesa a tali soggetti, legittimati pertanto ad agire in via contrattuale per i danni patiti in conseguenza dell’inadempimento; non altrettanto può affermarsi, in relazione ai congiunti del paziente, per le prestazioni sanitarie di altro tipo giacchè, difettando un’incidenza diretta dell’obbligazione sanitaria sulla loro posizione, non v’è possibilità di sostenere l’esistenza di effetti protettivi e di affermare una responsabilità contrattuale al di fuori del rapporto fra la struttura o il medico e il paziente;

sussiste peraltro la possibilità dei congiunti di agire per il risarcimento dei danni che abbiano subito in conseguenza dell’inadempimento della struttura o del sanitario nei confronti di un loro congiunto, ma in tal caso la condotta inadempiente non potrà rilevare come tale, bensì unicamente come illecito extracontrattuale, da far valere e da accertare ai sensi dell’art. 2043 c.c.; deve pertanto escludersi che, al di fuori dell’ambito della procreazione, i congiunti possano far valere una responsabilità contrattuale per danni iure proprio nei confronti della struttura o del professionista sanitario.

In tal senso, questa Corte si è già espressa chiaramente in almeno due pronunce (non massimate) concernenti lo specifico ambito della responsabilità sanitaria/assistenziale.

Con riferimento al danno patito dalla figlia di persona ricoverata presso una casa di riposo e precipitata dalla finestra della stanza di degenza, Cass. n. 6914/2012 ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente “escluso la configurabilità della responsabilità contrattuale, posto che (…) il rapporto contrattuale è intercorso tra la stessa casa di riposo e la ricoverata, non certo tra la prima e la figlia della seconda. Sicchè, la tesi della ricorrente sarebbe stata legittimamente prospettata nel caso in cui la (figlia) avesse domandato il risarcimento del danno proprio della vittima (effettiva contraente nel rapporto con la casa di cura); ella, invece, chiede il risarcimento del danno non patrimoniale da sè stessa subito a causa della morte della madre, con la conseguenza che l’ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale”.

Pronunciando in relazione al danno iure proprio lamentato dai congiunti di un paziente che aveva subito un netto peggioramento delle condizioni di salute a causa della negligente assistenza ospedaliera, Cass. n. 5590/2015 ha rigettato il motivo con cui detti congiunti avevano sostenuto che “per attrazione si applicherebbe anche ai diritti fatti valere iure proprio dai congiunti del danneggiato il più lungo termine di prescrizione decennale che si applica nei rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria”; ha sostenuto la Corte che “al danneggiato che agisce per il danno diretto subito a seguito di un intervento chirurgico nei confronti della struttura sanitaria, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il termine di prescrizione decennale, essendo la responsabilità della struttura sanitaria verso i propri pazienti inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale. La stessa durata ha la prescrizione se il diritto al risarcimento si trasferisce, a causa del decesso della vittima, ai suoi congiunti ed eredi. Viceversa, il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni da loro direttamente subiti a causa dell’esito infausto dell’operazione subita dal danneggiato principale, si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per tale ipotesi di responsabilità dall’art. 2947 c.c., non potendosi giovare del termine più lungo per far valere i propri diritti del quale gode il danneggiato principale in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del suo rapporto con il soggetto responsabile”.

Un siffatto approdo risulta, peraltro, consolidato nella giurisprudenza lavoristica di questa Corte, ove la questione si è posta soprattutto in relazione alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., ed ove risulta pacifico che i familiari danneggiati dall’infortunio occorso al congiunto possono agire nei confronti del responsabile solo ex art. 2043 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 2/2020: “la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta “iure proprio” dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., sicchè non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., nè la circostanza che l’azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell’elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un’azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.”; cfr. anche Cass. n. 4980/2006, nonchè Cass. n. 907/2018 e Cass. n. 10578/2018).

5. Il quinto motivo (che denuncia, oltre a “motivazione contraddittoria e illogica”, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218,2935,2946 e 2947 c.c. e dell’art. 91 c.p.c.) investe il capo della sentenza con cui la Corte ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dei danni fatto valere iure hereditatis dagli odierni ricorrenti nei confronti della Gestione Liquidatoria della USL, sull’assunto che “al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado (iniziato con atto di citazione notificato il 2.3.2005) era già decorso il termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo va fissato

al momento del verificarsi del fatto lesivo, e, cioè, negli anni 19821983 (…) epoca delle trasfusioni indicate nell’atto introduttivo del giudizio”; e ciò in quanto “solo con riferimento alla responsabilità extracontrattuale il rigore dei ristretti limiti temporali di legge, per l’ipotesi di danno rimasto ignoto al soggetto leso, è temperato, nell’interpretazione giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. s.u. 11.11.2008 n. 576) dallo spostamento del dies a quo di decorrenza della prescrizione dal momento del verificarsi del fatto lesivo e, quindi, dell’insorgenza del diritto, a quello della manifestazione esteriore della lesione”.

I ricorrenti censurano tale conclusione e aggiungono che, comunque, la prescrizione non avrebbe potuto operare in relazione il risarcimento dei “danni sorti a causa del decesso” (richiesti sotto il profilo del danno tanatologico e del danno terminale), rilevando altresì che la comparsa della cirrosi, avvenuta nel 2003, aveva fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione per i danni correlati a tale patologia.

5.1. Il motivo è fondato in relazione al primo profilo, in quanto non v’è ragione alcuna che consenta di stabilire, in relazione ai danni alla salute c.d. lungolatenti, un diverso exordium praescriptionis in relazione al tipo di responsabilità -extracontrattuale o contrattuale – che si faccia valere: in ogni caso, deve trovare applicazione il principio secondo cui il dies a quo rilevante in relazione all’art. 2935 c.c., non è costituito dal giorno in cui si verifica la condotta causativa del danno o da quello in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì dal giorno in cui tale malattia viene percepita, o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto dello stato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno conseguente al comportamento del terzo; è, infatti, in tale momento che il diritto può effettivamente essere fatto valere, quale che sia la natura della responsabilità azionata nei confronti dell’autore della condotta causativa del danno (cfr., sul punto specifico dell’identità della decorrenza della prescrizione sia per la responsabilità contrattuale che per quella extracontrattuale, Cass. n. 18610/2015, in motivazione).

Ha errato pertanto la Corte di Appello laddove ha circoscritto l’applicazione del principio alla sola responsabilità extracontrattuale e ha fatto decorrere il termine della prescrizione decennale contrattuale dal momento dell’effettuazione delle emotrasfusioni anzichè da quello in cui il D.S. ha avuto la possibilità di correlare causalmente la malattia alle trasfusioni; la sentenza va quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte di merito che si atterrà al principio sopra richiamato.

Gli altri profili di censura restano assorbiti.

6. Col sesto motivo (che denuncia “omessa motivazione” e violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,2697 e 1242 c.c. e degli artt. 345 e 352 c.p.c.), i ricorrenti censurano la Corte territoriale per avere detratto dagli importi riconosciuti dovuti dal Ministero a titolo di risarcimento iure proprio l’indennizzo erogato ex L. n. 210 del 1992; rilevano che lo scorporo era stato chiesto per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello; che, inoltre, si era formato un giudicato sulla non compensabilità fra danno e indennizzo; che, per di più, il documento attestante l’avvenuta erogazione dell’indennizzo era stato depositato tardivamente (dalla USL), in violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3; che, infine, non era compensabile “l’indennizzo percepito da D.S.L. con il danno iure proprio degli eredi perchè riguardante soggetti diversi”.

6.1. Il motivo – che cumula plurime censure afferenti il tema della decurtazione dell’indennizzo – è in parte infondato e, per il resto, inammissibile:

infondato nella parte in cui denuncia la tardività della richiesta di scomputo, atteso che quella di “compensatio lucri cum damno” integra un’eccezione in senso lato che è deducibile anche nel giudizio di appello ed è rilevabile anche d’ufficio (cfr. Cass. n. 991/2014 e Cass. n. 533/2014);

inammissibile nella parte in cui assume l’esistenza di un giudicato interno sulla non compensabilità senza ottemperare all’onere di trascrivere i passaggi della sentenza di primo grado e dell’atto di appello del Ministero che consentirebbero di apprezzare l’esistenza del giudicato;

parimenti inammissibile laddove si limita a contestare la tardività della produzione documentale senza fornire alcun elemento sul contenuto, sull’epoca di formazione del documento e sulla data in cui

in cui l’USL ne aveva acquisito la disponibilità, al fine di appurare se il documento potesse essere prodotto in primo grado o, comunque, se fosse o meno indispensabile ai fini della decisione;

inammissibile, infine, nella parte in cui assume la non compensabilità dell’indennità col risarcimento riconosciuto iure proprio ai congiunti, atteso che la censura è basata su un assunto (che l’indennizzo sia stato percepito da D.S.L.) che non trova riscontro nella sentenza, che fa invece riferimento ad un’indennità una tantum di 77.468,53 Euro percepita dai congiunti ed eredi in epoca successiva al decesso di D.S.L. e che rimanda pertanto (anche in ragione dell’importo corrispondente a 150 milioni di lire) all’assegno previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, direttamente a favore dei familiari di chi sia deceduto per una delle vaccinazioni o patologie previste dalla legge e che spetta agli stessi iure proprio (cfr. Cass. n. 18401/2016).

7. Col settimo motivo (dedotto sotto i profili dell’omessa motivazione e della falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c.), i ricorrenti deducono che “erroneamente la Corte afferma che il termine di prescrizione è quinquennale e decorre dalla data di presentazione della domanda ex L. n. 210 del 1992”.

7.1. Il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse in quanto la questione della prescrizione del credito risarcitorio azionato da D.S.L. (e successivamente coltivato dagli eredi) è ormai coperta dal giudicato formatosi – a seguito della dichiarata tardività del relativo ricorso per cassazione – sulla sentenza definitiva (n. 66/2017) emessa dalla Corte di Appello che, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis.

8. Con l’ottavo motivo (“omessa motivazione, nullità ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”), i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello “ha erroneamente omesso di liquidare le spese del giudizio relativamente alla domanda di danni iure proprio accolta”: atteso che la sentenza aveva definito, sia nell’an che nel quantum, la pretesa svolta dai congiunti iure proprio nei confronti del Ministero, “non aveva alcuna giustificazione il rinvio della decisione sulle spese alla emanazione della sentenza definitiva riguardante altra domanda e cioè quella sui danni iure hereditatis”.

8.1. Il motivo, già di per sè inammissibile per il fatto di dedurre un vizio non più denunciabile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è anch’esso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito del passaggio in giudicato della sentenza definitiva che – per quanto si evince dall’ordinanza n. 19530/2019 di questa Corte – ha provveduto anche sulle spese di lite del giudizio di primo grado e di quello appello fra il Ministero della Salute e la M. e i D.S..

9. Rigettati gli altri motivi, il ricorso va pertanto accolto in relazione al quinto motivo, nei termini di cui sopra, con cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte territoriale.

10. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

11. Considerato l’oggetto della controversia, deve disporsi ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 2.

PQM

La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il quinto per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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