Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14614 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18793/2014 proposto da:

F.LLI C. DI M. E P.C. SNC IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 79H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 464/67/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 02/12/2013,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo;

letti gli atti depositati;

osserva:

La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n.79/02/2012 della CTP di Cremona che aveva gia’ accolto il ricorso del contribuente “F.lli C. snc” (in liquidazione)- ed ha cosi’ confermato il diniego di rimborso relativo ad IVA per l’anno 2007, emesso a seguito di istanza di data 20.1.2010 e fondato sulla premessa che alla dichiarazione del periodo non fosse stato allegato l’apposito modello VR, cosi’ come stabilito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis.

La predetta CTR ha ritenuto che l’art. 30, del menzionato D.P.R., prevede una modalita’ tipizzata e complessa di formulazione della richiesta di rimborso dell’eccedenza di versamento, sicche’ la semplice esposizione nella dichiarazione non integra domanda di restituzione, che deve intendersi perfezionata solo con la compilazione dell’apposito allegato contenente i dati richiesti dal DM che e’ stato adottato in esecuzione delle disciplina di legge.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia non si e’ difesa se non con costituzione volta a conservare la facolta’ di partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis) la parte ricorrente si duole per avere il giudicante escluso la legittimita’ dell’istanza di rimborso, pur trovando il diritto al rimborso la sua genesi nell’effettuazione di operazioni imponibili e non dall’indicazione del credito in dichiarazione o da altre formalita’ connesse, mentre solo l’esercizio del diritto e’ subordinato alla formulazione della richiesta che puo’ essere effettuata anche nella dichiarazione annuale. Con il secondo motivo (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21) il ricorrente lamenta che il giudicante ha erroneamente ritenuto che la domanda di rimborso sia assoggettata alla decadenza biennale prevista dall’anzidetta norma di legge mentre il rimborso, una volta formulatane istanza con la dichiarazione annuale, e’ soggetto alla prescrizione decennale annuale.

I motivi (tra loro connessi per ragioni logiche, e percio’ da esaminarsi congiuntamente) appaiono fondati e da accogliersi, alla luce della pregressa (prevalente, alla quale si ritiene che si debba dare qui alimento) giurisprudenza di questa Corte: “La domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi gia’ presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” e’ principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralita’, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilita’ del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volonta’ di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non puo’ considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, e, oggi, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.” (si vedano Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012, in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011, sicche’ l’orientamento deve considerarsi ormai consolidato a seguito di iniziali apparenti oscillazioni).

In considerazione di tanto, la Corte potra’ cassare la sentenza che non si e’ attenuta ai menzionati principi e decidere la causa anche nel merito, atteso che non appare necessario provvedere all’accertamento di elementi di fatto ulteriori. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 29 febbraio 2016;

ritenuto inoltre:

che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza per questo giudizio, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato. Condanna la parte intimata a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre al 15% per spese generali, oltre ad accessori di legge ed oltre ad Euro 200,00 per esborsi, compensando integralmente le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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