Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14614 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33685/2018 proposto da:

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BARNABA ORIANI, 85, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO AURITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VALERIO DI GRAVIO;

– ricorrente –

contro

E DISTRIBUZIONE SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2803/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 2-3-2010 Asja Ambiente Italia SpA, società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, riferì di avere avviato nel 2003 lo sviluppo di un progetto per la realizzazione di un impianto eolico in Sicilia (Comune (OMISSIS)), in ordine al quale aveva trasmesso a Enel Distribuzione Spa richiesta di connessione alla rete nazionale; al riguardo sostenne che la procedura di connessione era stata caratterizzata da gravissimo ritardo, dovuto a colpevole e protratta inerzia di Enel; in particolare il proprio impianto, ultimato in data (OMISSIS), era potuto entrare in funzione solo nel (OMISSIS), quando Enel aveva provveduto alla connessione; chiese, pertanto, di dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale di Enel Distribuzione Spa, con condanna al pagamento della somma di Euro 6.953.615,00 a titolo di risarcimento danni (per perdite di utili dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS), costi aggiuntivi di finanziamento e lesione della reputazione e dell’immagine commerciale della società).

Si costituì Enel Distribuzione Spa e chiese il rigetto della domanda. Con sentenza 19040 del 2014 l’adito Tribunale di Roma rigettò la domanda, compensando le spese di lite; in particolare il Tribunale ritenne: che l’accordo tra le parti si era concluso solo in data 6-9-2005, a seguito della ricezione, da parte di Enel, dell’accettazione, ad opera di Asja Ambiente Italia, del preventivo redatto da Enel relativo ai costi di realizzazione delle opere di connessione dell’impianto eolico di (OMISSIS) alla rete elettrica; che il detto preventivo (per Euro 463.485,33) indicava, quali tempi per la realizzazione delle opere, 210 gg. a decorrere dalla data di ottenimento delle necessarie autorizzazioni e della disponibilità dei suoli da asservire all’elettrodotto; che il decreto di autorizzazione era stato emesso dalla Regione Sicilia il 4 luglio 2008 e l’immissione in possesso dei suoli da asservire era avvenuta in data 25-3-2009, mentre l’allacciamento era stato completato il 2-11-2009, con una minima differenza (non utilmente valutabile in termini di responsabilità) rispetto ai termini pattiziamente convenuti; che, pertanto, non era configurabile la dedotta responsabilità contrattuale; che la Delib. 9-12-2009-VIS 140/09 dell’Autorità dell’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.), con la quale Enel era stata sanzionata per comportamenti similari a quelli lamentati da Asja, era irrilevante, in quanto riguardava il 2006 e 2007, e quindi un periodo successivo all’accordo raggiunto dalle parti il 6-9-2005; che irrilevante era anche il documento (OMISSIS), emanato dall’Enel per regolamentare le tempistiche e le modalità per l’allacciamento alla rete elettrica, essendo stato lo stesso pubblicato il 2-5-2006, e quindi successivamente al detto accordo; che non era configurabile alcun comportamento negligente e dilatorio da parte di Enel; che non sussisteva alcuna responsabilità precontrattuale, tenuto conto che, su richiesta di Asja Ambiente del 25-2-2003, Enel aveva inviato il preventivo il 6-6-2003, ma Asja Ambiente il 25-7-2003 aveva richiesto di separare i costi di ingegnerizzazione da quelli di realizzazione; che, in base agli elementi dedotti ed a quanto in precedenza esposto, non era configurabile alcuna responsabilità extracontrattuale.

Con sentenza 2803/2018 del 26-4-2018 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da Asja Ambiente Italia SpA, condannando quest’ultima anche al pagamento delle spese del grado.

In particolare la Corte territoriale ha, innanzitutto, ribadito che il primo contatto avvenuto tra le parti nel 2003 costituiva una “mera trattativa iniziale”, e che l’unico accordo idoneo a far decorrere i tempi dell’iter burocratico era quello del luglio 2005, non sussistendo alcun obbligo di avviare detto iter sin dal 2003, e, tanto meno, una responsabilità contrattuale da ritardo; al riguardo ha evidenziato: 1) che, per procedere alla realizzazione dell’opera di connessione, era imprescindibile pervenire dapprima ad uno scambio della volontà delle parti con riferimento all’integralità dell’opera da realizzare, e poi effettuare un’istruttoria volta ad ottenere tutte le numerose autorizzazioni; 2) che nel 2003, a fronte della richiesta di Asja di predisporre due distinti preventivi (uno per la progettazione ed uno per la realizzazione), Enel aveva inviato un preventivo per i soli costi di ingegnerizzazione, dovendo attendere che Asja operasse la scelta tra eseguire in proprio l’elettrodotto di collegamento o affidarne la realizzazione ad Enel (preventivo accettato da Asja); 3) che solo nel secondo preventivo, richiesto da Asja nel 2005, erano state specificate tutte le obbligazioni di Asja (subordinate ad una serie di procedure di verificazione ed autorizzazione), espressamente accettate da quest’ultima; 4) che, al più, poteva ritenersi sussistente un collegamento negoziale tra il contratto per la progettazione e quello per la realizzazione, ma giammai un unico contratto; 5) che ciò era confermato anche utilizzando i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ed in particolare il comportamento successivo della stessa Asja; quest’ultima, infatti, dopo il primo contatto del 2003, solo con la lettera del 4-5-2015 aveva richiesto ad Enel il preventivo per le opere di realizzazione dell’elettrodotto, e poi il 6-9-05 accettato detto preventivo, esprimendo in tal modo solo da tale momento la volontà compiuta ed univoca di avviare l’iter finalizzato ad ottenere l’allacciamento, consentendo quindi ad Enel di avviare le pratiche per le necessarie autorizzazioni; che i parametri temporali dettati dalla stessa Enel nel documento n. (OMISSIS) (con cui, come detto, venivano scandite le varie fasi dell’iter di connessione) costituivano un’autoregolamentazione entrata in vigore nel 2006, non applicabile agli accordi (quale quello di specie) sorti in precedenza; che la Delib. dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (A.E.E.G.) non riguardava l’accordo in questione.

La Corte territoriale, poi, ha rilevato che il ritardo con cui era stata ultimata la connessione rispetto a quanto pattuito era di soli 13 gg effettivi, e, pertanto, rispetto ad un lasso temporale così ampio quale quello in questione, da ritenersi “irrilevante o perlomeno esiguo” ai fini di una responsabilità contrattuale, anche tenendo presente che (come evidenziato dall’assenza di una clausola penale per il ritardo ex art. 1385 c.c.) le parti non avevano dimostrato interesse ad individuare un termine predeterminato ed essenziale per la conclusione del procedimento; al riguardo ha anche evidenziato che il detto ritardo di 13 gg. non era neanche imputabile ad Enel, quanto piuttosto alla non tempestività delle risposte delle amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzativa ed alle condizioni meteorologiche che avevano comportato la sospensione dei lavori per intangibilità dei terreni (circostanze non contestate da Asja); essendovi prova che Enel aveva agito utilizzando la normale diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1176 e 1218 c.c.), non era ravvisabile, come implicitamente affermato dal Tribunale, il nesso di causalità tra tale ritardo ed il danno lamentato da Asja; nello specifico, a parere della Corte territoriale, “il periodo di tredici giorni non era apprezzabile per potere ritenere che in un periodo così concentrato si siano verificati quei mancati utili o quel danno all’immagine prospettati dalla parte appellante su un periodo molto più ampio, pari a sei anni dal febbraio 2003 o quanto meno a tre anni, tenuto pure conto che il detto periodo di ritardo riguarda il momento iniziale di avvio della connessione e, quindi, dell’attività produttiva”.

La Corte territoriale, ancora, ha escluso anche la sussistenza di una responsabilità precontrattuale di Enel in ordine al periodo febbraio 2003/luglio 2005; al riguardo ha evidenziato: che Enel aveva prontamente risposto in data 6-6-03 alla richiesta (del febbraio 2003) di Asja del preventivo; che Asja aveva ben compreso che la risposta aveva ad oggetto la sola progettazione, e si era adeguata a tale risposta senza chiedere ulteriori spiegazioni, attendendo poi fino al maggio 2005 (senza formulare alcuna doglianza) per chiedere un preventivo finalizzato all’allacciamento dell’impianto alla rete, previa utilizzazione della soluzione tecnica che Enel aveva già offerto e che Asja aveva accettato; che Enel aveva regolarmente intrapreso e portato a termine il lungo iter autorizzativo, il cui rallentamento era imputabile alla lentezza delle pubbliche amministrazioni e, in ogni caso, alla complessità della procedura, caratterizzata da formazione progressiva.

La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto inammissibile la censura sulla insussistenza di responsabilità extracontrattuale, atteso che sul punto l’appellante nulla aveva argomentato in contrasto con il Tribunale; al riguardo ha comunque evidenziato sia l’insussistenza di nesso di causalità tra la condotta di Enel ed il danno indicato da Asja sia la mancata prova dell’illecito extracontrattuale (nessuna idonea allegazione era stata fornita in ordine alla riferita posizione di “monopolista” di Enel ed alla conseguente condotta di “concorrenza sleale”).

La Corte territoriale, infine, ha rigettato anche la doglianza relativa alla mancata liquidazione equitativa dei danni, ritenendo la stessa assorbita da quanto in precedenza esposto, e, in ogni caso, escludendo la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti rappresentati da Asja ed i prospettati danni, “essendo ad Asja imputabile una palese interruzione del nesso causale in ragione del comportamento della stessa impresa tenuto in occasione delle prescrizioni legali per avere iniziato i lavori senza l’autorizzazione per la costruzione dell’elettrodotto”.

Avverso detta sentenza Asja Ambiente Italia SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

E-distribuzione (già Enel Distribuzione SpA) resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., si duole che la Corte territoriale, nell’interpretare lo scambio di corrispondenza intercorso tra Asja ed Enel nel 2003, abbia ritenuto che Enel, successivamente a detto accordo del 2003, non avrebbe potuto avviare l’iter autorizzativo in quanto Asja non aveva preventivamente deciso se realizzare in proprio le opere di connessione o se invece farle realizzare da Enel; al riguardo evidenzia che la proposta contrattuale di Enel dell’8-10-2003, accettata da Asja il 15-10-2003, riguardava l’attività di progettazione nonchè la predisposizione e l’espletamento dell’iter autorizzativo necessario alla realizzazione, con impegno di Enel a produrre la documentazione necessaria all’iter autorizzativo entro 30 gg dalla ricezione del pagamento; l’esecuzione del detto obbligo di Enel non era condizionato al verificarsi di alcun evento diverso dal pagamento, sicchè la Corte aveva violato l’art. 1363 c.c., non attribuendo al detto scambio di corrispondenza il corretto significato che lo stesso nel suo complesso aveva.

Il motivo è inammissibile per mancanza di correlazione con la complessiva motivazione della sentenza.

Come più volte statuito da questa S.C. “il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4″ (Cass. 17330/2015; conf., tra le tante, Cass. 359/2005 e, in motivazione, Cass. S.U. 7074/2017).

Nella specie la ricorrente assume come oggetto di critica una parte della motivazione (espressamente riprodotta in ricorso) enunciata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata (da pag. 7, rigo 27, a pag. 8, rigo 13), concernente il preventivo fornito da Enel nel 2003 per la sola progettazione, senza tuttavia considerare tutto il seguito di quanto riprodotto, e in particolare tutta l’argomentazione della corte territoriale (da pag. 8 rigo 14 a pag. 9, rigo 22) inerente il secondo preventivo del 2005.

Il motivo, in ogni modo, è privo di effettiva attività dimostrativa della violazione dei due canoni ermeneutici asseritamente violati (artt. 1362 e 1363 c.c.), non essendo evocati specifici elementi testuali male intesi, e, quanto alla regola di cui al 1363 c.c., non essendo adeguatamente evidenziate le ragioni della violazione di tale criterio; al contrario la Corte territoriale, in corretta applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, ha interpretato la lettera dei documenti in questione anche alla luce del comportamento successivo delle parti.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218,1382 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, pur riscontrando un ritardo nell’adempimento (sia pur di 13 gg.), abbia escluso la responsabilità contrattuale di Enel, quando invece l’asserita esiguità del ritardo avrebbe dovuto costituire un criterio solo per la determinazione dell’ammontare del danno; nessuna rilevanza poteva avere, al riguardo, la mancanza di una clausola penale (avente il solo effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa ma non quello di escludere il risarcimento in caso di inadempimento); la presunta non imputabilità del ritardo ad Enel (in ragione di supposti ritardi dell’amministrazione o di avverse condizioni meteorologiche) doveva essere provata da Enel, che invece non aveva fornito sul punto alcuna prova liberatoria (i detti ritardi e le avverse condizioni meteorologiche, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, erano stati infatti contestati da Asja).

Anche detto motivo è inammissibile per mancanza di correlazione con la complessiva motivazione della sentenza.

Anche in tal caso, infatti, la ricorrente assume come oggetto di critica una parte della motivazione (espressamente riprodotta in ricorso) enunciata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata (da pag. 12, rigo 26, a pag. 13, rigo 14), senza tuttavia espressamente considerare, e senza quindi sottoporre ad adeguata critica, quanto precisato dalla Corte territoriale a pag. 13, dal rigo 14 al rigo 19, e cioè che “il periodo di tredici giorni non era apprezzabile per potere ritenere che in un periodo così concentrato si siano verificati quei mancati utili o quel danno all’immagine prospettati dalla parte appellante su un periodo molto più ampio, pari a sei anni dal febbraio 2003 o quanto meno a tre anni, tenuto pure conto che il detto periodo di ritardo riguarda il momento iniziale di avvio della connessione e, quindi, dell’attività produttiva”.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si duole che la Corte territoriale abbia escluso il nesso di causalità tra i fatti rappresentati da Asja ed i prospettati danni senza far comprendere le ragioni di siffatta decisione.

Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti, atteso che ogni aspetto della sussistenza e della liquidazione dei danni è assorbito (come peraltro espressamente affermato a pag. 16 anche dalla Corte territoriale) dall’esclusione di responsabilità in capo ad Enel. In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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