Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14613 del 27/06/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 14613 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
SENTENZA
sul ricorso 1922-2012 proposto da:
RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A. C.F. 03637790589, in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2014
1822
contro
PACITTO LUCA C.F. PCTLCU66S21H501G, elettivamente
m
domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo
studio dell’avvocato PINTO ALDO, che lo rappresenta e
Data pubblicazione: 27/06/2014
difende unitamente all’avvocato CIRRINCIONE BENEDETTA,
giusta delega in atti;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 5236/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/07/2011 R.G.N. 9062/2009;
udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito l’Avvocato TRANE PASQUALE per delega RIZZO
CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Corte Suprema di Cassazione
Sezione lavoro
Pubblica udienza del 22 maggio 2014
n. 19 del ruolo – R.G. n. 1922/2012
Presidente Stile – Relatore Amendola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.— La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 7 luglio 2011, ha accolto
l’appello proposto da Luca Pacitto ed ha rigettato l’opposizione formulata da Radio
Dimensione Suono Spa in relazione ad un decreto con cui si ingiungeva alla società
il pagamento di somme a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte nell’anno
2006.
2.— Ha ricorso per cassazione Radio Dimensione Suono Spa con cinque
motivi. Luca Pacitto ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Dal verbale redatto in sede giudiziale in data 12 giugno 2012, prodotto in
giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite.
1.2.- Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad
impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed
in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse
ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341;
Cass. 10 gennaio 2012, n. 95).
2.— Considerata la regolamentazione delle spese contenuta nel verbale di
conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, u.c., c.p.c.
P. Q .M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2O14
Il Presidente
Il Cor4sigliere estensore
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