Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14613 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. un., 17/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di Sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 12661 del Ruolo Generale degli affari

civili del 2009, proposto da:

RISTORANTE ZIA TERESA di MONTECALVO FRANCESCO & POLI CAPPELLI

ROSA s.n.c., con sede in (OMISSIS), in persona di

M.F., elettivamente domiciliato presso Legalcomm di Monica Melli e

Alida Berardelli s.n.c. in Roma, al Viale Ronchi n. 20,

rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’avv.

Armenio Donato, con gli avv.ti Guido Domenico e Guido Antonio, per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro

in carica ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avente ad oggetto: regolamento preventivo di giurisdizione nella

causa n. 9107 del R.G. del 2008 in corso dinanzi al Tribunale di

Bari; sentito, all’adunanza dell’11 maggio 2010, il P.G. Dott.

IANNELLI D., che si rifà alle conclusioni scritte.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Letto il ricorso ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. al Tribunale di Bari del 18 luglio 2008 proposto dalla s.n.c. Ristorante Zia Teresa di Montecalvo Francesco e Poli Cappelli Rosa, titolare di concessione di area demaniale marittima per gli anni dal 2006 al 2011, rinnovata con provvedimento n. 4 del 6 febbraio 2006 della Capitaneria del porto di Bari, per l’accertamento e la liquidazione dall’adito giudice dei conguagli dei canoni da essa dovuti per il 2007 e 2008, al concedente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all’uopo convenuto in giudizio. Premesso che nel ricorso si deduce che, con missiva del 16 novembre 2007, la Capitaneria del porto di Bari, per conto del Ministero, ha informato la ricorrente che il canone concordato tra le parti in occasione del rinnovo era aumentato da Euro. 2045,38 all’anno ad Euro. 21.257,05 per l’anno 2007 e ad Euro. 2125,71 per il 2008, in esecuzione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251, (Finanziaria 2007) ed ha richiesto alla società attrice il pagamento dei conguagli dovuti, con le imposte regionali accessorie, per tali canoni e per il deposito cauzionale versato e calcolato in rapporto agli originar importi e da aumentare quindi, dalla somma pagata di Euro. 10329,14, fino ad Euro. 50.000,00.

Rilevato che la società ricorrente deduce che altre imprese concessionarie nella sua identica situazione, si sono rivolte inutilmente, per l’annullamento dell’atto a base della pretesa dei conguagli, al Tar per la Puglia di Bari che, su eccezione dell’Avvocatura erariale, ha denegato la sua giurisdizione con più sentenze (si citano le decisioni n. 906 e n. 1007 del 2008) ed ha dichiarato inammissibili i ricorsi “per difetto di giurisdizione”, in favore del giudice ordinario. Preso atto che al Tribunale di Bari adito con l’azione principale nel corso della quale s’è chiesto il presente regolamento ai sensi dell’art. 41 c.p.c., è stata chiesta in sede cautelare la sospensione della rivalutazione delle rate annue del canone pretese dall’amministrazione ovvero ogni altra deliberazione di urgenza idonea, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ad evitare i gravi danni che la concessionaria avrebbe subito per effetto della esecuzione delle richieste di controparte, stante la illegittimità della pretesa, anche per contrasto con la Costituzione delle norme della legge finanziaria del 2007 cui si è rifatta la Capitaneria del porto di Bari, le quali incidono su situazioni giuridiche già acquisite dell’istante. Considerato che, con lo stesso ricorso, la società ha chiesto in via definitiva di dichiarare inapplicabile la modifica dei canoni di cui alla legge finanziaria del 2007 citata alla concessione di cui essa è titolare, non qualificabile di pertinenza marittima, come affermato nella missiva, ma da ritenere di area demaniale marittima, confermandosi quindi le misure dei canoni per la concessione in corso, con disapplicazione dei nuovi corrispettivi di cui alla citata novella normativa del 2006.

Rilevato inoltre che il Tribunale in composizione monocratica, su eccezione della amministrazione convenuta per la quale la globalità della contestazione della ricorrente alla missiva della Capitaneria coinvolge valutazioni sulla natura stessa della concessione e non sì limita alla questione meramente patrimoniale della entità dei canoni, ha dubitato della propria giurisdizione sull’atto di rinnovo della concessione a base della pretesa dei conguagli ed ha respinto le istanze cautelari della società ricorrente con provvedimento del 19 settembre 2008, contro il quale è stato proposto reclamo al collegio che, con ordinanza dell’11 novembre 2008, ha confermato l’atto monocratico per le medesime ragioni, delibando negativamente sui suoi poteri cognitivi e affermando la legittimazione della ricorrente a denunciare il conflitto negativo di cui all’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, a causa della “globale verifica dell’azione autoritativa della P.A.” chiesta con la domanda in apparenza destinata alla sola liquidazione dei conguagli.

Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di ritenere ammissibile il regolamento e di affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, che attiene alla fase della scia determinazione patrimoniale della misura dei canoni, essendo la rivalutazione di questi effetto automatico e predeterminato per legge e non venendo in contestazione atti autoritativi della P.A. ma solo la condotta di questa, attuativa della legge e la memoria della ricorrente depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. con cui si insiste perchè sìa dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario adito nella causa in corso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Nella concreta fattispecie, si deduce dalla ricorrente che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con più sentenze del 2008, ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione, i ricorsi per l’annullamento delle missive della Capitaneria di Porto di Bari proposti da altri concessionari del Demanio marittimo dai quali, in situazioni identiche a quella oggetto del processo principale, si è preteso il conguaglio dei canoni di concessione per il 2007 e il 2008 in base ai nuovi corrispettivi che hanno sostituito i precedenti di cui alla legge finanziaria del 2007, della quale si chiede la disapplicazione dalla istante in questa sede, con il ricorso ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. del 18 luglio 2008 al Tribunale di Bari, che fonda il processo principale nel quale si è proposto il presente regolamento preventivo di giurisdizione.

Non può dubitarsi che, anche dopo le citate pronunce del giudice amministrativo negatorie della sua giurisdizione su controversie identiche a quella che ha dato luogo al processo pendente in primo grado dinanzi al tribunale ordinario, di cui il TAR ha affermato la giurisdizione in cause non diverse da quella principale, la s.n.c. Ristorante Zia Teresa ha comunque interesse a proporre il presente regolamento, in considerazione della eccezione di controparte prospettata al giudice adito sulla questione pregiudiziale e dei dubbi esternati dallo stesso Tribunale di Bari, sia in sede monocratica che collegiale, con la negazione dei provvedimenti cautelari per le perplessità che esso ha sui suoi poteri cognitori nella fattispecie, sufficienti ad evidenziare l’interesse dell’istante al presente ricorso (S.U. ord. 30 giugno 2008 n. 17776).

Non è dubitabile nella fattispecie la legittimazione a proporre il regolamento preventivo ai sensi dell’art. 41 c.p.c., dalla ricorrente, attrice nel processo principale che, con il ricorso introduttivo del giudizio incidentale, chiede dichiarare la giurisdizione del giudice adito, sulla quale sono emersi dubbi nel corso della causa (S.U. ord. 7 novembre 2008 n. 26972). La società istante ha chiesto il regolamento preventivo con ricorso notificato il 9 maggio 2009, cioè prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, che si applica ai processi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (S.U. ord. 3 marzo 2010 n. 5022) e che, pur disciplinando un tipo di regolamento di ufficio, comunque lascia ferma la legittimazione di ciascuna parte di proporlo a sua istanza ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1, anche dopo la prima udienza di trattazione (così S.U. ord. 8 febbraio 2010 n. 2716).

Il regolamento è quindi ammissibile, non precludendolo nè le varie decisioni definitive del giudice amministrativo che hanno affermato i poteri cognitivi del giudice ordinario in casi identici, non rilevanti nella presente causa (S.U. ord. 9 dicembre 2008 n. 28874), nè i provvedimenti cautelari negativi pronunciati dal giudice ordinario adito, di per sè inidonei a divenire giudicato anche se, con la previsione in essi contenuta di una potenziale denuncia del conflitto di giurisdizione con i giudici amministrativi, prospettano un caso di conflitto solo virtuale, che non consente il ricorso di cui all’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, cui fanno riferimento le ordinanze provvisorie del tribunale adito (S.U. ord. 13 marzo 2009 n. 6061), potendo solo l’esistenza di due sentenze in contrasto sul punto dei poteri cognitivi dei giudici che le hanno emesse, dar luogo alla denuncia di cui alla citata norma del codice di rito (S.U. la cit. ord. 28874/08 e 13 marzo 2009 n. 6057; cfr. pure S.U. ord. 3 febbraio 1998 n. 1100).

In quanto i provvedimenti sulle domande cautelari nel processo principale non sono ricorribili per cassazione per essere inidonei a divenire giudicato (S.U. ord. 20 novembre 2008 n. 27537 e 28 dicembre 2007 n. 27187), la loro emissione non può dar luogo al conflitto negativo di giurisdizione cui fanno riferimento i provvedimenti cautelari del processo principale, da denunciare ai sensi dell’art. 362 c.p.c., e quindi, prima dell’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59, solo il regolamento di giurisdizione a istanza di parte era ammissibile fino alla conclusione del primo grado del giudizio principale, il quale può essere proseguito o riassunto anche dinanzi ad altro giudice per effetto della decisione del procedimento incidentale (sul tema cfr. S.U. 22 febbraio 2007 n. 4109).

2. Il presente regolamento è ammissibile per le ragioni indicate ed è anche fondato, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario adito nel processo principale, come chiesto dalla società attrice in quest’ultimo, con il ricorso introduttivo del presente giudizio incidentale.

Invero, alla data della domanda di determinazione dei conguagli dovuti a titolo di canone per la concessione delle aree del Demanio marittimo per cui è causa (18 luglio 2008), ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, su tale tipo di controversia, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, salvo che nella causa non assumano rilievo provvedimenti autoritativi della P.A. di cui si chieda in via principale la valutazione al giudice adito per la disapplicazione o l’annullamento. Nel caso concreto la ricorrente nel processo principale chiede invece di esaminare le sole condotte dell’amministrazione, cioè la richiesta di pagamento e la messa in mora di cui alla missiva relativa ai conguagli oggetto di causa, tutti determinabili automaticamente in base alle misure dei canoni predeterminate per legge ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, contenente disposizioni per la determinazione dei canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime, come modificato, in ordine ai criteri di liquidazione dei canoni stessi, dalla L. 27 febbraio 2006, n. 296, art. 1, comma 251, (Finanziaria del 2007), che nulla cambia in ordine alla automaticità dei criteri suddetti e all’assenza di poteri autoritativi della P.A. per determinare la misura di essi che è fissata dalle norme, cui è data attuazione con la missiva che la ricorrente contesta nel merito. Nessuna disapplicazione o annullamento di atti della P.A. è chiesta nel merito, per cui la controversia ha natura meramente patrimoniale (S.U. 11 giugno 2001 n. 7861) e si risolve con l’applicazione dei criteri automatici di cui alle norme di legge citate, non modificando la giurisdizione la richiesta di natura incidentale e preliminare, di accertare la natura o il tipo di concessione esistente con esame del provvedimento relativo, comunque definitivo e non impugnabile, per potere, in relazione ad esso e al concreto atto concessorio, rilevare le tariffe da applicare, distintamente disciplinate dalla legge in rapporto ai singoli diversi tipi di concessione, da delibare in via meramente incidentale e al solo fine di liquidare correttamente quanto preteso dalla concedente e non per far venir meno o disapplicare il provvedimento amministrativo (S.U. 25 marzo 2010 n. 7160, 3 aprile 2009 n. 8113, ord. 6 marzo 2009 n. 5465, ord. 16 luglio 2008 n. 19511, 19 maggio 2008 n. 12640).

Nell’indagine preliminare e incidentale di cui sopra, non vi è quindi la “globale” contestazione, cui fa riferimento il giudice adito, degli atti e provvedimenti della P.A., che anzi si presuppongono immutabili e definitivi, ma solo la richiesta dell’esame previo della concessione a base del rapporto tra le parti, necessario per identificare le tariffe applicabili come predisposte per legge, in misura prefissata ma diversa nei distinti tipi di concessione di Demanio marittimo, affermando la ricorrente di fruire solo di aree demaniali e deducendosi nella missiva della Capitaneria del Porto di Bari, causa petendi della azione a base del processo principale, l’esistenza di concessione di pertinenze o manufatti su aree demaniali.

L’accertamento richiesto con la domanda di determinazione dei conguagli dovuti in base alla legge di adeguamento dei canoni è quindi incidentale e di mero fatto e in esso non sono controversi i poteri autoritativi della P.A. espressi nella concessione fonte del rapporto patrimoniale da accertare, della quale si chiede solo la lettura, per chiarire la natura del provvedimento concessorio e non una sentenza che lo modifichi o lo annulli o lo disapplichi.

3. In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione sulla domanda dell’adito Tribunale di Bari cui deve rimettersi la causa per l’ulteriore corso, in ragione della valutazione solo incidentale del provevdimento a base del rapporto concessorio, necessaria per determinare la entità dei canoni automaticamente prefissati dalla legge, la cui liquidazione è l’oggetto unico e principale della vertenza destinata ad esser statuita con valore di giudicato, potendosi compensare, in via eccezionale, le spese del presente procedimento incidentale, non essendosi opposto all’accoglimento del ricorso in questa sede il concedente Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell’adito giudice ordinario e compensa le spese del presente procedimento incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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