Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14613 del 12/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.12/06/2017), n. 14613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13027/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
STAR SERVICE S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10296/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un solo motivo, nei cui confronti, la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania, relativamente a un avviso irrogazione sanzioni per IVA 2007, denunciando il vizio di violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente i giudici d’appello, pur riconoscendo l’esistenza di un giudizio presupposto a quello presente e relativo al prodromico avviso d’accertamento, avevano deciso il presente giudizio, come detto, in tema d’irrogazione di sanzioni, sulla base del rigetto dell’appello dell’ufficio nel giudizio relativo al prodromico avviso d’accertamento, senza sospendere il presente giudizio, in attesa della decisione definitiva di quello pregiudiziale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del Collegio giudicante e tale esercizio del potere ufficioso non comporta violazione del diritto di difesa delle parti perchè esse sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato” (Cass. n. 8614/11).
Nel caso di specie, i giudici d’appello, con la sentenza oggi impugnata, hanno basato il rigetto dell’appello dell’ufficio, sul rigetto dell’appello dell’ufficio nella pregiudiziale decisione sul prodromico avviso d’accertamento, senza sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa che divenisse definitiva quella decisione pregiudiziale.
In particolare, nella presente vicenda, non è stato possibile procedere alla riunione sollecitata dalla parte ricorrente, perchè il prodromico giudizio sull’avviso d’accertamento – R.G. n. 6864/16 – è stato già chiamato all’udienza del primo febbraio 2017 e deciso con cassazione della decisione d’appello e rinvio per un nuovo esame alla medesima CTR, giusta ordinanza n. 11368/17 del 9 maggio 2017. Per cui è venuto meno il presupposto della decisione impugnata e la causa va rimessa alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè riesamini il caso, eventualmente procedendo, in sede di rinvio, alla riunione dei procedimenti, liquidando altresì le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017