Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14613 del 04/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13776-2010 proposto da:
R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CATONE 3, presso lo studio dell’avvocato CIMEI PAOLA,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI ROMA (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3671/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
7/05/08, depositata il 11/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato Ricci Mauro, difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla
osserva
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che R.A. ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il giorno 11 maggio 2009, nei confronti dell’INPS, del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Comune di Roma.
Rilevato che il ricorso è privo dei quesiti di diritto, richiesti a pena d’inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Rilevato che il ricorso verte in materia previdenziale e, considerata l’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, non si applica la nuova disciplina sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011