Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14613 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13776-2010 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CATONE 3, presso lo studio dell’avvocato CIMEI PAOLA,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3671/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7/05/08, depositata il 11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato Ricci Mauro, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla

osserva

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che R.A. ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il giorno 11 maggio 2009, nei confronti dell’INPS, del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Comune di Roma.

Rilevato che il ricorso è privo dei quesiti di diritto, richiesti a pena d’inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Rilevato che il ricorso verte in materia previdenziale e, considerata l’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, non si applica la nuova disciplina sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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