Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14612 del 29/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 29/05/2019), n.14612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2169-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MECLAN DI S.F. & C. SAS, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CLAUDIA IOANNUCCI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.F., EQUITALIA GERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata a 10/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha emesso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti, rispettivamente, della Meclan di S.F. & C. s.a.s. e di S.F., socia della stessa società, e con i quali ha recuperato a tassazione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA il reddito non dichiarato dalla società per l’anno 2002 ed accertato induttivamente in Euro 519.733,00 considerando ricavi non dichiarati e contabilizzati per Euro 742.476,00 ed una redditività del 70% considerando quella di attività similari, ed il reddito di Euro 259.866,00 imputabile a S.F. titolare della quota sociale del 50%;

che con sentenza n. 36433/09 pubblicata il 29 settembre 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto i ricorsi riuniti proposti dalla Meclan di S.F. & C. s.a.s. e da S.F. avverso i suddetti avvisi di accertamento riconoscendo la regolarità delle scritture contabili della società, attestata dalla stessa Guardia di Finanza nel PVC che aveva dato luogo all’accertamento contestato, e la regolare effettuazione dei pagamenti dovuti che avevano anche dato luogo ad un provvedimento di sgravio dell’IVA in autotutela da parte dell’Ufficio;

che con sentenza n. 121/10/2011 del 2 maggio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la suddetta sentenza di primo grado considerando la legittimità dell’accertamento induttivo operato nei confronti della Meclan in assenza di dichiarazione dei redditi per l’anno 2002 non giustificata dall’inadempienza del commercialista della società;

che con sentenza n. 1/1/2012 la stessa Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla società Meclan e da S.F. avverso la suddetta sentenza emessa in grado di appello, accogliendo nel merito il ricorso per revocazione affermando l’illegittimità dell’accertamento induttivo operato nei confronti della società in presenza della regolare contabilità riscontrata dagli stessi verificatori e non considerata dal giudice dell’appello per un errore di fatto che consente la revocazione della sentenza impugnata;

che avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi;

che la Meclan di S.F. & C. s.a.s. e S.F. si sono costituiti con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso e dei suoi motivi chiedendo comunque il rigetto del gravame deducendone l’infondatezza;

che con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; in particolare si lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato l’inammissibilità del ricorso per revocazione per carenza dei presupposti legittimanti tale rimedio;

che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla dedotta legittimità dell’accertamento fondata sulla mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 2002 e non considerata dalla decisione rescissoria;

che le controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza; il difetto di interesse essendo stata considerata l’inammissibilità dell’appello dell’amministrazione avverso la sentenza di primo grado, e su tale capo della sentenza si sarebbe formato il giudicato interno. Tali eccezioni sono tutte infondate in quanto la ricorrente ha illustrato compiutamente le ragioni del ricorso articolato, come detto, su due motivi precisi; non si è affatto formato alcun giudicato sull’inammissibilità dell’appello non essendoci alcun capo della sentenza di appello riferito a tale inammissibilità e concludendosi, anzi, la stessa sentenza con una pronuncia sul merito che sarebbe stata incompatibile con una pronuncia di inammissibilità, ed essendosi il giudice limitato ad una considerazione aggiuntiva in sede di motivazione senza che la stessa abbia poi influito sulla propria decisione sul merito, nè può rilevare, in alternativa, un’omessa pronuncia sulla questione dell’ammissibilità dell’appello costituendo questo un’eventuale vizio della sentenza non fatto valere; inoltre il ricorso per cassazione affronta proprio la questione dell’ammissibilità dell’accertamento induttivo pur in presenza della dedotta regolarità della contabilità della società, e tale questione costituisce proprio il thema decidendum in contestazione; inoltre i motivi di ricorso per cassazione non sono affatto avulsi dalla motivazione e dal thema decidendum in quanto il ricorso per cassazione affronta proprio la questione dell’ammissibilità dell’accertamento induttivo pur in presenza della dedotta regolarità della contabilità della società, e tale questione costituisce proprio il thema decidendum in contestazione; con specifico riferimento ai motivi di ricorso si eccepisce ancora che gli stessi sarebbero estranei al thema decidendum e la mancata specificità dei motivi di gravame, ma tali eccezioni riproducono le stesse argomentazioni svolte riguardo all’eccepita inammissibilità del ricorso di cui si è detto;

che con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; in particolare si lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato l’inammissibilità del ricorso per revocazione per carenza dei presupposti legittimanti tale rimedio. Le controricorrenti eccepiscono, al riguardo, che la ricorrente avrebbe introdotto un motivo nuovo in modo inammissibile e relativo alla legittimità dell’accertamento induttivo ed avulso dall’errore revocatorio costituito dalla mancata considerazione della riconosciuta regolarità delle scritture contabili, due motivi di inammissibilità di tale motivo;

Che il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha erroneamente considerato ammissibile il ricorso per revocazione ritenendo sussistente l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza affetta dalla erronea supposizione di un fatto la cui insussistenza è incontestabilmente esclusa. Al contrario il giudice della revocazione ha proceduto ad un integrale riesame delle complessive risultanze probatorie, effettuando nella sostanza un secondo giudizio di appello di merito, sostitutivo di quello effettuato dal competente giudice di appello, alterando completamente le finalità e lo scopo del giudizio di revocazione. Il secondo motivo è assorbito. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, dichiarando inammissibile il proposto ricorso per revocazione.

Spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;

Condanna la contro ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.500,00 oltre alle spese prenotate a debito;

Compensa le spese del giudizio di revocazione.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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