Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14612 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 26/05/2021), n.14612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6628/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Padova, via Trieste n.

49, presso lo studio dell’avv. Caterina Bozzoli, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1265/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 4 dicembre 2018 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:

– è di religione cristiana ed aveva subito un’aggressione da parte di musulmani sunniti per aver consentito la costruzione di una chiesa cristiana su un proprio terreno. Quindi, essendo perseguitato per motivi della sua religione, rischiando di essere ucciso, aveva lasciato il paese di origine.

La Corte di appello riteneva che tali circostanze non fossero credibili, per scarsa chiarezza e comunque per essere inverosimili, considerato anche che A., in sede di audizione, non aveva risposto alle richieste di chiarimenti. Era quindi esclusa la condizione di perseguitato.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, la Corte rilevava la assenza di condizioni di pericolo generalizzato per la popolazione nell’area di possibile rientro; difatti, pur a fronte della situazione di incertezza interna al (OMISSIS), al suo interno non vi è una condizione di violenza indiscriminata, considerando che lo stesso ricorrente non ha prospettato condizioni personali particolari che lo espongano in modo particolare rispetto alla condizione generale del paese.

Nè, infine, risultavano indicate condizioni particolari di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. a), punto 2 della Convenzione di Ginevra e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 nonchè violazione di varie disposizioni dei D.Lgs. n. 25 del 2008 e D.Lgs. n. 251 del 2007. Mancanza o apparenza della motivazione. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,113,156 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27. Il ricorrente ha offerto una adeguata versione dei fatti spiegando le ragioni del timore di persecuzione da parte di musulmani sunniti, condizione già sufficiente per riconoscere lo status di rifugiato. Sussistono anche le condizioni per la protezione sussidiaria per il rischio di danno grave in caso di rientro nel paese, in quanto proviene da (OMISSIS) nel (OMISSIS). Richiama le fonti non governative sulla situazione nel (OMISSIS).

Tale motivo è inammissibile. Nella prima parte, lì dove si contesta la decisione nella parte in cui non ritiene fondate le condizioni riferite dal richiedente, non è stata posta in contestazione la ragione essenziale indicata dalla Corte di appello, ovvero la non credibilità della vicenda personale narrata. Non indicandosi ragioni riferite alla erroneità di tale presupposto, il ricorso invoca una nuova e diversa valutazione di merito, non compatibile con la fase di legittimità.

La seconda parte, riferita alla domanda di protezione sussidiaria, allo stesso modo si limita ad affermare la esistenza di condizioni di insicurezza del paese, non affrontando i profili di erroneità della decisione e, invece, proponendo una valutazione alternativa sulla scorta di pochi elementi frammentari e non coordinati per sostenere il rischio interno al paese; inoltre, è evidente come il richiedente faccia riferimento alte condizioni di rischio in aree diverse da quella di sua residenza.

Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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